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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43906/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arpaia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce il giorno 2/12/2020 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 6/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita e truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione dell'art. 646 cod.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di rilevare l'insussistenza del delitto ex art. 646 cod.pen. in relazione all'appropriazione di una somma di danaro che costituisca profitto di una truffa.

La difesa sostiene che la condotta di cui al capo A) doveva essere riqualificata alla stregua del delitto di truffa in quanto l'imputato, mediante artifizi e raggiri consistiti nel far credere alla p.o.che fosse necessario corrispondere una somma di danaro per risolvere un contratto d'assicurazione, si procurava l'ingiusto profitto costituito dall'esborso di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Poiché il danaro conseguito dall'imputato costituisce il profitto del reato di truffa, secondo la difesa difettava il presupposto della previa disponibilità della somma da parte dell'agente; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del ricorrente in quanto il materiale probatorio acquisito è connotato da ambiguità e i giudici d'appello hanno ritenuto di poter motivare per relationem pur riconoscendo che la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice è stringata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è per più versi inammissibile.

Infatti, da un lato, la censura difensiva in punto di insussistenza del delitto ex art. 646 cod.pen. e omessa riqualificazione nella fattispecie di truffa non risulta devoluta in appello e, postulando accertamenti in fatto con specifico riguardo all'addotta sussistenza di artifizi e raggiri in danno dello Zocco, non è utilmente scrutinabile in sede di legittimità.

Questa Corte ha, infatti, in più occasioni chiarito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651; n. 45583 del 15/11/2005, Rv. 232773). 1.1 Dall'altro, deve rilevarsi che il ricorrente difetta di un concreto ed attuale interesse all'impugnazione alla luce del più mite trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie ex art. 646 cod.pen., in relazione alla quale il legislatore non ha fissato minimi edittali a differenza che per il reato di truffa.

Il difensore ha omesso di chiarire eventuali profili che giustifichino l'interesse all'impugnazione.

Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538).

La regola cardine è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693).

L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve,dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole.

2. Il secondo motivo è affetto da radicale genericità, avendo la sentenza impugnata richiamato la decisione di primo grado senza, tuttavia, esimersi dal valutare le doglianze proposte nel gravame difensivo, disattendendole con congrua motivazione (pagg. 2 e 3), esente da aporie e illogicità manifeste, con la quale il ricorrente ricusa il confronto dialettico. 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Arpaia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce il giorno 2/12/2020 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 6/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita e truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione dell'art. 646 cod.pen., avendo la sentenza impugnata omesso di rilevare l'insussistenza del delitto ex art. 646 cod.pen. in relazione all'appropriazione di una somma di danaro che costituisca profitto di una truffa. La difesa sostiene che la condotta di cui al capo A) doveva essere riqualificata alla stregua del delitto di truffa in quanto l'imputato, mediante artifizi e raggiri consistiti nel far credere alla p.o.che fosse necessario corrispondere una somma di danaro per risolvere un contratto d'assicurazione, si procurava l'ingiusto profitto costituito dall'esborso di danaro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il danaro conseguito dall'imputato costituisce il profitto del reato di truffa, secondo la difesa difettava il presupposto della previa disponibilità della somma da parte dell'agente; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del ricorrente in quanto il materiale probatorio acquisito è connotato da ambiguità e i giudici d'appello hanno ritenuto di poter motivare per relationem pur riconoscendo che la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice è stringata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è per più versi inammissibile. Infatti, da un lato, la censura difensiva in punto di insussistenza del delitto ex art. 646 cod.pen. e omessa riqualificazione nella fattispecie di truffa non risulta devoluta in appello e, postulando accertamenti in fatto con specifico riguardo all'addotta sussistenza di artifizi e raggiri in danno dello Zocco, non è utilmente scrutinabile in sede di legittimità. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni chiarito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651; n. 45583 del 15/11/2005, Rv. 232773). 1.1 Dall'altro, deve rilevarsi che il ricorrente difetta di un concreto ed attuale interesse all'impugnazione alla luce del più mite trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie ex art. 646 cod.pen., in relazione alla quale il legislatore non ha fissato minimi edittali a differenza che per il reato di truffa. Il difensore ha omesso di chiarire eventuali profili che giustifichino l'interesse all'impugnazione. Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172; Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538). La regola cardine è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. che prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve,dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole. 2. Il secondo motivo è affetto da radicale genericità, avendo la sentenza impugnata richiamato la decisione di primo grado senza, tuttavia, esimersi dal valutare le doglianze proposte nel gravame difensivo, disattendendole con congrua motivazione (pagg. 2 e 3), esente da aporie e illogicità manifeste, con la quale il ricorrente ricusa il confronto dialettico. 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 3
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