CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10144/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Azienda [OSCURATO:PERSONA] di Teramo in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 224/2024depositata il 27/05/2024, RG n. 392 del 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24541/2024Numero sezionale 1488/2026Numero di raccolta generale 10144/2026Data pubblicazione 19/04/2026RILEVATO CHECon il ricorso in epigrafe indicato [OSCURATO:PERSONA], dipendente dellaASL di Teramo con la qualifica di infermiera, ha impugnato la sentenza concui la Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto l’appello tendente a ottenereil diritto ai buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, per il periodoluglio 2010 - dicembre 2014, nel quale il suo orario di lavoro era statoarticolato in turni mattutini, pomeridiani e notturni;l’ASL di L’Aquila ha resistito con controricorso;in data 18/03/2026 è stata depositata nota congiunta dei difensoricontenente la dichiarazione della ricorrente di rinuncia al ricorso conrelativa accettazione della controricorrente.RITENUTO CHELa rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. affinchévenga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre inordine alle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4, c.p.c.;non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, attesoche il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soliesiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n.3688/2016; Cass. n. 23175/15), e, trattandosi di misura eccezionale, latosensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del2015, n. 11315 del 2025, n. 13617 del 2025) e, come tale, nonsuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteIrene Tricomi