CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18272-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ITALFONDIARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18272/2020 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 11248/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso il decreto n. RG 825/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha negato a [OSCURATO:PERSONA] – dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della società RCP Viaggi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – il beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall. per difetto sia del presupposto soggettivo (in quanto responsabile del fallimento) sia di quello oggettivo (per l’irrisorietà della soddisfazione dei creditori); 1.1. la Corte d'appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dal Pasquarelli richiamando i principi di Cass. Sez. U, 24214/2015 ed escludendo, in sintesi, la meritevolezza soggettiva (stante la gestione aziendale connotata da perduranti e gravi illeciti tributari) e l'adeguatezza oggettiva (essendo la percentuale di soddisfazione dei creditori inferiore al 2%); 1.2. avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione; gli intimati non hanno svolto difese; 2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio e il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 2.1. con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 prel. e degli artt. 142, 143 e 144 l.fall. «con riferimento all’affermata insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione, mancato e/o non corretto utilizzo dei principi richiamati dalla norma nella valutazione delle prove versate in atti»; Ric. 2020 n. 18272 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 18272/2020 Numero sezionale 1183/2022 Numero di raccolta generale 11248/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 2.2. il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 142, 143 e 144 l.fall., «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativa alla meritevolezza soggettiva ed oggettiva, mancato e/o non corretto utilizzo dei principi previsti dalla norma indicata nella valutazione dei requisiti e nell’analisi delle prove versate in atti»; 3. preliminarmente all’esame dei motivi il Collegio ritiene opportuno disporre rinvio a nuovo ruolo del ricorso in esame affinché lo stesso possa essere trattato congiuntamente agli analoghi ricorsi proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA] (n. 19106/20 RG) e [OSCURATO:PERSONA] (n. 20681/20 RG); P.Q.M. Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i ricorsi iscritti al n. 19106/20 R.G. e al n. 20681/20 R.G. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18272 sez. M1 - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N