CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36793/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 4170/2016 depositata il14/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 4170 del 14 dicembre 2016 – avendo la corte territoriale dichiarato l’appello inammissibile – reiettiva della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] controla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al preteso pagamento indebito di assegni, che ha ritenuto invece essere risultati pagati correttamente. -che si difende la banca con controricorso; CONSIDERATO -che i due motivi deducono: 1) il vizio di motivazione insuff iciente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.c., non essendo stata ammessa la prova per testimoni dal tribunale; 2) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43 r.d. n. 1736 del 1933, perché è indiscussa la responsabilità della banca nel pagare assegni al non legittimato; - che il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni: anzitutto, perché, non essendo stato soddisfatto il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366, co. 1, n. 3 c.p.c., esso non consente nessuna conoscenza dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass. n. 5640/2018); in secondo luogo, perché invoca, con il primo motivo, un vizio non più sussistente, sin dalla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, trovando applicazione la nuova norma, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, d.l. cit., «alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», avvenuta il 12 agosto 2012; in terzo luogo, in quanto il secondo motivo intende riproporre un giudizio sul fatto, inammissibile in sede di legittimità; -che le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, ove do