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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 18608/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20115/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimati; avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo depositata il 28.5.2015 nel procedimento iscritto al n. 970/2008 R.G. di quell’ufficio giudiziario; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 28 maggio 2015, che ha rigettato, in quanto improcedibile, l’ opposizione da essa banca proposta contro l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la distribuzione in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di € 510.094 ricavata dalla vendita degli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 immobili del debitore [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 222/2005 R.E.

Il Tribunale di Rovigo ha motivato la sua decisione sulla base della riscontrata mancanza dei necessari requisiti di forma- contenuto dell’atto che avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito, dopo la fase preliminare svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione e nel termine all’uopo fissato.

Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituito con controricorso e ha anche depositato memoria.

Gli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».

1.1. La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che con il «rituale ricorso per la fissazione d’udienza ex art. 618, comma 2, c.p.c.» era stata prodotta «copia autentica … del ricorso originario ex art. 617 c.p.c. (contenente i motivi analitici dell’opposizione)».

Sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto vagliare l’eccezione di nullità dell’atto e di conseguente improcedibilità dell’opposizione sollevata dalla curatela fallimentare integrando il contenuto del ricorso con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 quello dei documenti ad esso allegati e, in particolare, con il contenuto del ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato nel processo esecutivo.

Rileva, inoltre, che l’art. 618, comma 2, c.p.c.

«non esplicita quale sia la modalità da utilizzare nell’introduzione del giudizio di merito» e invoca quella parte della dottrina che considera «monofasica» l’opposizione esecutiva, sicché l’atto introduttivo dell’intero giudizio sarebbe da individuare nel ricorso presentato davanti al giudice dell’esecuzione.

1.2. Parte controricorrente – oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per errata indicazione del parametro normativo di riferimento e per carenza del requisito di autosufficienza – contesta, in fatto, che al ricorso ex art. 618, comma 2°, c.p.c. fosse stato allegato il precedente ricorso ex art. 617 c.p.c. e, in diritto, sia l’assunto secondo cui le carenze strutturali dell’atto introduttivo del giudizio di merito sarebbero sanabili mediante l’eterointegrazione dell’atto stesso con il contenuto dei documenti allegati, sia la tesi secondo cui la legge non disciplinerebbe la forma dell’atto introduttivo del giudizio di merito.

2. Preliminarmente si osserva che il pur errato riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., invece che a quello di cui al successivo n. 4 («nullità della sentenza o del procedimento»), non determina di per sé l’inammissibilità del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 ricorso, una volta che sia comunque chiara la questione di diritto sollevata dalla parte ricorrente (Cass. s.u. n. 32415/2021).

3. Ciò posto, il ricorso è in parte inammissibile, per difetto del requisito di autosufficienza, e in parte infondato.

3.1. Quanto al primo aspetto (artt. 336, comma 1, n. 6, e 369, comma 1, n. 4, c.p.c.), parte ricorrente, nel mentre afferma di avere depositato e notificato, insieme al ricorso per fissazione d’udienza ex art. 618, comma 2, c.p.c., anche l’originario ricorso ex art. 617 c.p.c., non riporta il contenuto di quest’ultimo atto, né lo produce nuovamente con il ricorso per cassazione, né, infine, indica il luogo esatto in cui esso è collocato nel fascicolo di causa.

Tanto basta a determinare l’inammissibilità del motivo, fermo restando che parte controricorrente ha negato che il ricorso ex art. 617 c.p.c. fosse stato depositato e notificato con il ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., evidenziando che siffatta produzione nemmeno era indicata in calce a quest’ultimo atto (alle pagine 15 e 16 del controricorso viene riportato l’intero contenuto del ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., che si conclude con l’indicazione «Si deposita: - Fascicolo documenti allegati al ricorso ex art. 617 c.p.c.»).

3.2. Per il resto, non essendo in discussione la mancata indicazione di causa petendi e petitum nel ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., è sufficiente constatare che l’art. 618, comma F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 2, c.p.c. dispone che il giudice dell’esecuzione, dopo avere dato con ordinanza «i provvedimenti che ritiene indilazionabili», «fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito», con riduzione alla metà dei termini a comparire (la disposizione fa esplicito riferimento ai termini «di cui all’art. 163-bis, o altri se previsti», con ciò rendendo evidente che l’atto introduttivo deve essere redatto secondo le forme prescritte dal rito applicabile in ragione della materia della causa).

La disposizione è pertanto chiarissima nello stabilire che non si tratta soltanto di chiedere la fissazione di un’udienza nella quale trattare la causa già introdotta con il ricorso al giudice dell’esecuzione, come ha fatto nel caso di specie parte ricorrente, ma di introdurre il giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione, ovverosia di notificare o depositare un atto introduttivo completo degli elementi di forma- contenuto prescritti dalla legge e necessari perché esso raggiunga il suo scopo.

3.2.1. Conforme al senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate dalla legge è, del resto, la consolidata interpretazione di questa Corte, che ha già avuto modo in più occasioni di statuire che «a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. nn. 19264/12; 1012/2013; 7117/2015).

3.2.2. L’eventuale errore nella scelta della forma (per esempio ricorso, in luogo di atto di citazione) non comporta nullità e inammissibilità della domanda, se l’atto risulta comunque completo nei suoi elementi essenziali ed idoneo allo scopo (Cass. nn. 13639/2013; 18201/2006; 10143/2002).

Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico che il ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c. depositato da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. era del tutto privo di indicazione dell’oggetto della domanda e dei motivi posti a fondamento della stessa.

4. Rigettato il ricorso, le spese di lite, anche per questo grado di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20115/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentata e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., intimati; avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo depositata il 28.5.2015 nel procedimento iscritto al n. 970/2008 R.G. di quell’ufficio giudiziario; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.5.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 28 maggio 2015, che ha rigettato, in quanto improcedibile, l’ opposizione da essa banca proposta contro l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la distribuzione in favore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. della somma di € 510.094 ricavata dalla vendita degli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 immobili del debitore [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 222/2005 R.E. Il Tribunale di Rovigo ha motivato la sua decisione sulla base della riscontrata mancanza dei necessari requisiti di forma- contenuto dell’atto che avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito, dopo la fase preliminare svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione e nel termine all’uopo fissato. Il fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituito con controricorso e ha anche depositato memoria. Gli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo, ai quali il ricorso è stato notificato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 1.1. La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto che con il «rituale ricorso per la fissazione d’udienza ex art. 618, comma 2, c.p.c.» era stata prodotta «copia autentica … del ricorso originario ex art. 617 c.p.c. (contenente i motivi analitici dell’opposizione)». Sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto vagliare l’eccezione di nullità dell’atto e di conseguente improcedibilità dell’opposizione sollevata dalla curatela fallimentare integrando il contenuto del ricorso con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 quello dei documenti ad esso allegati e, in particolare, con il contenuto del ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato nel processo esecutivo. Rileva, inoltre, che l’art. 618, comma 2, c.p.c. «non esplicita quale sia la modalità da utilizzare nell’introduzione del giudizio di merito» e invoca quella parte della dottrina che considera «monofasica» l’opposizione esecutiva, sicché l’atto introduttivo dell’intero giudizio sarebbe da individuare nel ricorso presentato davanti al giudice dell’esecuzione. 1.2. Parte controricorrente – oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per errata indicazione del parametro normativo di riferimento e per carenza del requisito di autosufficienza – contesta, in fatto, che al ricorso ex art. 618, comma 2°, c.p.c. fosse stato allegato il precedente ricorso ex art. 617 c.p.c. e, in diritto, sia l’assunto secondo cui le carenze strutturali dell’atto introduttivo del giudizio di merito sarebbero sanabili mediante l’eterointegrazione dell’atto stesso con il contenuto dei documenti allegati, sia la tesi secondo cui la legge non disciplinerebbe la forma dell’atto introduttivo del giudizio di merito. 2. Preliminarmente si osserva che il pur errato riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., invece che a quello di cui al successivo n. 4 («nullità della sentenza o del procedimento»), non determina di per sé l’inammissibilità del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 ricorso, una volta che sia comunque chiara la questione di diritto sollevata dalla parte ricorrente (Cass. s.u. n. 32415/2021). 3. Ciò posto, il ricorso è in parte inammissibile, per difetto del requisito di autosufficienza, e in parte infondato. 3.1. Quanto al primo aspetto (artt. 336, comma 1, n. 6, e 369, comma 1, n. 4, c.p.c.), parte ricorrente, nel mentre afferma di avere depositato e notificato, insieme al ricorso per fissazione d’udienza ex art. 618, comma 2, c.p.c., anche l’originario ricorso ex art. 617 c.p.c., non riporta il contenuto di quest’ultimo atto, né lo produce nuovamente con il ricorso per cassazione, né, infine, indica il luogo esatto in cui esso è collocato nel fascicolo di causa. Tanto basta a determinare l’inammissibilità del motivo, fermo restando che parte controricorrente ha negato che il ricorso ex art. 617 c.p.c. fosse stato depositato e notificato con il ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., evidenziando che siffatta produzione nemmeno era indicata in calce a quest’ultimo atto (alle pagine 15 e 16 del controricorso viene riportato l’intero contenuto del ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., che si conclude con l’indicazione «Si deposita: - Fascicolo documenti allegati al ricorso ex art. 617 c.p.c.»). 3.2. Per il resto, non essendo in discussione la mancata indicazione di causa petendi e petitum nel ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c., è sufficiente constatare che l’art. 618, comma F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 2, c.p.c. dispone che il giudice dell’esecuzione, dopo avere dato con ordinanza «i provvedimenti che ritiene indilazionabili», «fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito», con riduzione alla metà dei termini a comparire (la disposizione fa esplicito riferimento ai termini «di cui all’art. 163-bis, o altri se previsti», con ciò rendendo evidente che l’atto introduttivo deve essere redatto secondo le forme prescritte dal rito applicabile in ragione della materia della causa). La disposizione è pertanto chiarissima nello stabilire che non si tratta soltanto di chiedere la fissazione di un’udienza nella quale trattare la causa già introdotta con il ricorso al giudice dell’esecuzione, come ha fatto nel caso di specie parte ricorrente, ma di introdurre il giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione, ovverosia di notificare o depositare un atto introduttivo completo degli elementi di forma- contenuto prescritti dalla legge e necessari perché esso raggiunga il suo scopo. 3.2.1. Conforme al senso fatto palese dal significato proprio delle parole utilizzate dalla legge è, del resto, la consolidata interpretazione di questa Corte, che ha già avuto modo in più occasioni di statuire che «a norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 15, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 dell’esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice» (Cass. nn. 19264/12; 1012/2013; 7117/2015). 3.2.2. L’eventuale errore nella scelta della forma (per esempio ricorso, in luogo di atto di citazione) non comporta nullità e inammissibilità della domanda, se l’atto risulta comunque completo nei suoi elementi essenziali ed idoneo allo scopo (Cass. nn. 13639/2013; 18201/2006; 10143/2002). Ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo pacifico che il ricorso ex art. 618, comma 2, c.p.c. depositato da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. era del tutto privo di indicazione dell’oggetto della domanda e dei motivi posti a fondamento della stessa. 4. Rigettato il ricorso, le spese di lite, anche per questo grado di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20115/2015 Numero sezionale 1980/2022 Numero di raccolta generale 18608/2022 Data pubblicazione 09/06/2022 La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
Sentenza Cassazione n. 18608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris