CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità, avendo la Corte adeguatamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la reiterazione delle condotte ed i numerosi precedenti specifici; Ritenuto che anche il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati oltre che generici essendosi la Corte di appello uniformata al principio secondo cui per configurarsi la unicità del disegno criminoso, è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine; ne deriva che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale tra i distinti reati, riveli l'occasionalità degli stessi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 26617901; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256308); Ritenuto che la medesima genericità connota anche i rilevi difensivi esposti nella memoria del 21.09.22 con nuovi motivi depositata dal ricorrente che reitera sostanzialmente gli stessi argomenti con riferimento alla questione dedotta sulla continuazione; Ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deci