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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2022

Cassazione n. 47313/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 22/07/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta le conclusioni del 28 luglio 2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 22 luglio 2020 con la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di abbreviato pronunciata in data 17 settembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato; - [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., in ordine al delitto di uso di patente di guida contraffatta; - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata ex art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata ex art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen. e ha rideterminato la pena a ciascuno inflitta.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonostante l'entità del danno risarcito in favore della parte civile. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali non ha ritenuto le dichiarazioni rese dai testi a discarico idonee ad escludere l'elemento psicologico del delitto di violenza aggravata ai danni degli agenti di p.g. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha interpretato correttamente il quadro istruttorio in merito al delitto di violenza ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'inattendibilità della vittima. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa motivazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in termini di equivalenza, anziché di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate. 2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di una logica motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta. 2.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, si duole della condanna del ricorrente in ordine al delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente condanna al risarcimento del danno in favore dello stesso.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha concedesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di argomentazione in merito alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, calcolata in misura superiore al minimo. 3.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, sulle aggravanti contestate. 3.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, 3 9/3 lamenta che i giudici di merito non hanno interpretato in maniera corretta il compendio istruttorio e che non hanno adeguatamente spiegato le ragioni della ravvisata sussistenza del dolo e del nesso causale del delitto di minaccia aggravata ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza alcuna motivazione, non hanno accolto la richiesta di integrazione istruttoria. 4.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa motivazione in merito alla richiesta, non accolta, di riqualificazione del delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quello di minaccia semplice. 4.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, senza alcuna ragione, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche. 4.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 4.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito alla quantificazione della pena inflitta alla ricorrente. 4.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di un corretto bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, nonché l'assenza di motivazione in merito alla quantificazione della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale. 4.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non hanno spiegato le ragioni della penale responsabilità della ricorrente e della condanna della stessa al risarcimento del danno.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi. 5.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'erronea interpretazione del compendio istruttorio, nonché l'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e del nesso causale del delitto di minaccia aggravata ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, senza spiegarne le ragioni, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione istruttoria. 5.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa riqualificazione del delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quello di minaccia semplice. 5.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito non hanno concesso le circostanze attenuanti generiche, senza spiegarne le ragioni. 5.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito al calcolo della pena inflitta al ricorrente. 5.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta un non corretto bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, nonché la mancanza di qualsiasi argomentazione in merito alla pena inflitta, calcolata in misura superiore al minimo edittale. 5.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza enunciazione delle ragioni della ritenuta penale responsabilità del ricorrente e della conseguente condanna al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO9/4-2_

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili.

2. Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Con idonea e logica motivazione, la Corte territoriale, per un verso, ha spiegato che, pur a fronte di una non particolare entità del danno cagionato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod, pen., ciò che rileva è la tenuità della vicenda che, nella specie, non è stata ravvisata in considerazione delle modalità del fatto, della dinamica degli avvenimenti, della strumentazione rinvenuta, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto». (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Per altro verso, i giudici di merito hanno sottolineato la differente natura, valenza e ratio del danno cagionato rispetto a quelle del danno risarcito alla parte civile costituita, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 3.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente tende a una lettura alternativa e a una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. 3.2 Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al terzo motivo con il quale il ricorrente si è limitato a ribadire le stesse doglianze articolate nel ricorso in appello, senza confrontarsi con la esauriente motivazione della Corte.3.3 Privo di pregio è anche il quarto motivo di ricorso.

La Corte ha spiegato le ragioni per le quali non ha riconosciuto al Butskhrikidze le circostanze attenuanti generiche, ma con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a censurle. 3.4 Inammissibile è anche il quinto motivo.

Invero, nel caso di specie, avendo il primo giudice adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo della motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze concorrenti, il fatto che l'imputato abbia in sede di appello motivato la reiterazione della richiesta di prevalenza con i medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, non ha determinato per i giudici di appello l'obbligo di una esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza tra le circostanze, sicché gli stessi si sono legittimamente limitati a richiamare le ragioni esposte dal primo giudice. (Sez. 3, n. 116 del 22/11/2013, dep. 2014, Trovato, Rv. 258147). 3.5 Manifestamente infondato è il sesto motivo.

Ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

3.6. Il settimo motivo è egualmente reiterativo di argomentazioni già spese con l'atto di appello e sulle quali, ancora una volta, la corte territoriale ha motivato in maniera esaustiva e coerente con le emergenze fattuali di cui ha dato puntualmente conto, là dove il ricorrente si è nuovamente limitato a riproporre la tesi difensiva, senza tener conto in alcun modo delle considerazioni svolte nella sentenza in verifica.

4. Inammissibile è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Invero il ricorrente si è del tutto disinteressato della motivazione offerta dai giudici di merito in relazione ai motivi che hanno determinato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.1 Manifestamente infondato è il secondo motivo motivo.

Ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale previsto per il delitto così come contestato, il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. enp. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 4.2 Privi di pregio sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso.

La Corte di Appello, con motivazione esaustiva e coerente, ha spiegato, alla luce delle emergenze fattuali di cui ha dato puntualmente conto, le ragioni fondanti la decisione assunta, mentre, dal canto suo, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi difensiva senza tener conto in alcun modo delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinello, Rv. 276970).

5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. 5.1 Quanto al primo motivo articolato in entrambi i ricorsi, che involge la mancanza di idonea motivazione in merito alla penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna al risarcimento del danno in favore del medesimo, con argomentazione sufficiente e logica, i giudici della corte territoriale hanno indicato le risultanze istruttorie posto a fondamento della decisione assunta, con le quali, tuttavia, i ricorrenti non si confrontano. 5.2 Inammissibile, in quanto generico, è il secondo motivo con il quale i ricorrenti censurano il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria.

L'esercizio della facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione degli elementi di prova necessari ai fini della decisione, sicché risulta impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che il principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio.

Nella specie, la corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione assunta dando risalto alla idoneità, sufficienza e adeguatezza del compendio istruttorio, mentre i ricorrenti, dal canto loro, non hanno spiegato i termini in cui, in modo inoppugnabile, la decisione avrebbe potuto orientarsi in maniera differente ad istruttoria integrata. 5.3 Il terzo motivo articolato in entrambi i motivi di ricorso è inammissibile in quanto devolve al giudice di legittimità una questione sulla quale il giudice di appello non è stato chiamato a decidere.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). 5.4 Pecca di genericità il quarto motivo formulato in entrambi i ricorsi.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, sicché se il motivo di ricorso si limita a una mera critica, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso e cioè, appunto, la critica argomentata al provvedimento che, nel caso di specie è del tutto ignorato. 5.5 Analoghe considerazioni valgono in merito al quinto motivo articolato in entrambi i ricorsi.

La corte territoriale, in maniera esaustiva, ha spiegato i motivi per i quali ha escluso la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, con i quali i ricorrenti non si confrontano. 5.6 Manifestamente infondato è il sesto motivo articolato in entrambi i ricorsi.

Invero, ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 5.7 II settimo motivo proposto dai ricorrenti è generico, in quanto esula da qualsiasi confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento in verifica, mancando della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. 5.8 Inammissibile è, infine, l'ottavo e ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi.I ricorrenti non si confrontano con l'esaustivo ragionamento sviluppato dai giudici di appello che hanno fatto esplicito riferimento al compendio istruttorio posto a fondamento della decisione assunta, limitandosi, ancora una volta, ad una critica fine a se stessa.

6. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa il 22/07/2020 dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; letta le conclusioni del 28 luglio 2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 22 luglio 2020 con la quale la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di abbreviato pronunciata in data 17 settembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato; - [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen., in ordine al delitto di uso di patente di guida contraffatta; - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata ex art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia aggravata ex art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen. e ha rideterminato la pena a ciascuno inflitta. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola sette motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonostante l'entità del danno risarcito in favore della parte civile. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso di spiegare le ragioni per le quali non ha ritenuto le dichiarazioni rese dai testi a discarico idonee ad escludere l'elemento psicologico del delitto di violenza aggravata ai danni degli agenti di p.g. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha interpretato correttamente il quadro istruttorio in merito al delitto di violenza ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'inattendibilità della vittima. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa motivazione in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in termini di equivalenza, anziché di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate. 2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di una logica motivazione in relazione alla dosimetria della pena inflitta. 2.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, si duole della condanna del ricorrente in ordine al delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della conseguente condanna al risarcimento del danno in favore dello stesso. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha concedesso le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'avvenuto risarcimento del danno. 3.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di argomentazione in merito alla quantificazione della pena inflitta al ricorrente, calcolata in misura superiore al minimo. 3.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in termini di equivalenza, anziché di prevalenza, sulle aggravanti contestate. 3.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta la mancata esclusione della recidiva contestata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi. 4.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, 3 9/3 lamenta che i giudici di merito non hanno interpretato in maniera corretta il compendio istruttorio e che non hanno adeguatamente spiegato le ragioni della ravvisata sussistenza del dolo e del nesso causale del delitto di minaccia aggravata ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza alcuna motivazione, non hanno accolto la richiesta di integrazione istruttoria. 4.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa motivazione in merito alla richiesta, non accolta, di riqualificazione del delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quello di minaccia semplice. 4.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, senza alcuna ragione, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche. 4.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 4.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito alla quantificazione della pena inflitta alla ricorrente. 4.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di un corretto bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, nonché l'assenza di motivazione in merito alla quantificazione della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale. 4.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello non hanno spiegato le ragioni della penale responsabilità della ricorrente e della condanna della stessa al risarcimento del danno. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone otto motivi. 5.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'erronea interpretazione del compendio istruttorio, nonché l'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico e del nesso causale del delitto di minaccia aggravata ai danni dell'interprete [OSCURATO:PERSONA]. 5.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale, senza spiegarne le ragioni, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione istruttoria. 5.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'omessa riqualificazione del delitto di minaccia aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in quello di minaccia semplice. 5.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito non hanno concesso le circostanze attenuanti generiche, senza spiegarne le ragioni. 5.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 5.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza di motivazione in merito al calcolo della pena inflitta al ricorrente. 5.7 Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta un non corretto bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, nonché la mancanza di qualsiasi argomentazione in merito alla pena inflitta, calcolata in misura superiore al minimo edittale. 5.8 Con l'ottavo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge, erronea applicazione di norme giuridiche e vizio di motivazione, lamenta l'assenza enunciazione delle ragioni della ritenuta penale responsabilità del ricorrente e della conseguente condanna al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO9/4-2_ 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2. Giova premettere che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con idonea e logica motivazione, la Corte territoriale, per un verso, ha spiegato che, pur a fronte di una non particolare entità del danno cagionato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod, pen., ciò che rileva è la tenuità della vicenda che, nella specie, non è stata ravvisata in considerazione delle modalità del fatto, della dinamica degli avvenimenti, della strumentazione rinvenuta, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto». (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). Per altro verso, i giudici di merito hanno sottolineato la differente natura, valenza e ratio del danno cagionato rispetto a quelle del danno risarcito alla parte civile costituita, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 3.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente tende a una lettura alternativa e a una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito. 3.2 Analoghe considerazioni valgono anche in relazione al terzo motivo con il quale il ricorrente si è limitato a ribadire le stesse doglianze articolate nel ricorso in appello, senza confrontarsi con la esauriente motivazione della Corte.3.3 Privo di pregio è anche il quarto motivo di ricorso. La Corte ha spiegato le ragioni per le quali non ha riconosciuto al Butskhrikidze le circostanze attenuanti generiche, ma con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a censurle. 3.4 Inammissibile è anche il quinto motivo. Invero, nel caso di specie, avendo il primo giudice adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo della motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze concorrenti, il fatto che l'imputato abbia in sede di appello motivato la reiterazione della richiesta di prevalenza con i medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, non ha determinato per i giudici di appello l'obbligo di una esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza tra le circostanze, sicché gli stessi si sono legittimamente limitati a richiamare le ragioni esposte dal primo giudice. (Sez. 3, n. 116 del 22/11/2013, dep. 2014, Trovato, Rv. 258147). 3.5 Manifestamente infondato è il sesto motivo. Ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2,n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 3.6. Il settimo motivo è egualmente reiterativo di argomentazioni già spese con l'atto di appello e sulle quali, ancora una volta, la corte territoriale ha motivato in maniera esaustiva e coerente con le emergenze fattuali di cui ha dato puntualmente conto, là dove il ricorrente si è nuovamente limitato a riproporre la tesi difensiva, senza tener conto in alcun modo delle considerazioni svolte nella sentenza in verifica. 4. Inammissibile è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Invero il ricorrente si è del tutto disinteressato della motivazione offerta dai giudici di merito in relazione ai motivi che hanno determinato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4.1 Manifestamente infondato è il secondo motivo motivo. Ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale previsto per il delitto così come contestato, il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. enp. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 4.2 Privi di pregio sono anche il terzo e il quarto motivo di ricorso. La Corte di Appello, con motivazione esaustiva e coerente, ha spiegato, alla luce delle emergenze fattuali di cui ha dato puntualmente conto, le ragioni fondanti la decisione assunta, mentre, dal canto suo, il ricorrente si è limitato a riproporre la tesi difensiva senza tener conto in alcun modo delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinello, Rv. 276970). 5. Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. 5.1 Quanto al primo motivo articolato in entrambi i ricorsi, che involge la mancanza di idonea motivazione in merito alla penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e alla condanna al risarcimento del danno in favore del medesimo, con argomentazione sufficiente e logica, i giudici della corte territoriale hanno indicato le risultanze istruttorie posto a fondamento della decisione assunta, con le quali, tuttavia, i ricorrenti non si confrontano. 5.2 Inammissibile, in quanto generico, è il secondo motivo con il quale i ricorrenti censurano il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria. L'esercizio della facoltà del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento non è nella disponibilità delle parti processuali, alle quali incombe solo l'onere di allegazione degli elementi di prova necessari ai fini della decisione, sicché risulta impropria la sollecitazione per l'esercizio dell'attività discrezionale di integrazione dell'istruttoria in funzione meramente critica del materiale già raccolto, e quindi ablatoria dei risultati raggiunti, giacché in tal caso si finirebbe con lo smentire quello che il principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta nel primo grado di giudizio. Nella specie, la corte territoriale ha ampiamente motivato la decisione assunta dando risalto alla idoneità, sufficienza e adeguatezza del compendio istruttorio, mentre i ricorrenti, dal canto loro, non hanno spiegato i termini in cui, in modo inoppugnabile, la decisione avrebbe potuto orientarsi in maniera differente ad istruttoria integrata. 5.3 Il terzo motivo articolato in entrambi i motivi di ricorso è inammissibile in quanto devolve al giudice di legittimità una questione sulla quale il giudice di appello non è stato chiamato a decidere. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (Sez. 3, Sentenza n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632). 5.4 Pecca di genericità il quarto motivo formulato in entrambi i ricorsi. La funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, sicché se il motivo di ricorso si limita a una mera critica, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso e cioè, appunto, la critica argomentata al provvedimento che, nel caso di specie è del tutto ignorato. 5.5 Analoghe considerazioni valgono in merito al quinto motivo articolato in entrambi i ricorsi. La corte territoriale, in maniera esaustiva, ha spiegato i motivi per i quali ha escluso la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, con i quali i ricorrenti non si confrontano. 5.6 Manifestamente infondato è il sesto motivo articolato in entrambi i ricorsi. Invero, ai fini del trattamento sanzionatorio, quando, come nel caso di specie, la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale il giudice d'appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, risultando sufficiente anche il solo richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 5.7 II settimo motivo proposto dai ricorrenti è generico, in quanto esula da qualsiasi confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento in verifica, mancando della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso. 5.8 Inammissibile è, infine, l'ottavo e ultimo motivo formulato in entrambi i ricorsi.I ricorrenti non si confrontano con l'esaustivo ragionamento sviluppato dai giudici di appello che hanno fatto esplicito riferimento al compendio istruttorio posto a fondamento della decisione assunta, limitandosi, ancora una volta, ad una critica fine a se stessa. 6. Dalle ragioni esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.
Sentenza Cassazione n. 47313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris