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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09124/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

159. R.G. 33475 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (si veda, in particolar modo, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 159. R.G. 33475 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è al tempo stesso, manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (si veda, in particolar modo, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 09124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris