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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 20761/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la correzione della precedente ordinanza resa il 14 dicembre 2018 con cui la suddetta Corte, quale giudice dell'esecuzione, su istanza di Rea, aveva applicato la continuazione fra i reati accertati con le sentenze della medesima Corte di appello del 27 febbraio 2012 e del 15 marzo 2004, rideterminando la pena complessiva in quella di anni ventitré di reclusione.

L'istante aveva prospettato che: il provvedimento del 14 dicembre 2018 era affetto da un errore di calcolo siccome aveva indicato l'entità cella pena oggetto della condanna del 2012 in modo inesatto; l'errore era consistito nell'indicare tale pena in anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, invece di quella di anni sedici di reclusione, come rideterminata dalla Corte di cassazione a seguito dell'annullamento deliberato il 2020; l'evidenza dell'errore, consistita nel quantificare il totale della pena all'esito della continuazione in anni ventitré di reclusione, era dimostrata dal fatto che esso era stato recepito nel cumulo della competente Procura generale territoriale del 13 febbraio 2020; intanto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3242 del 2020, aveva annullato senza rinvio la suddetta ordinanza limitatamente all'aumento di pena relativo all'altro segmento, quantificato in anni sei, mesi uno, giorni dieci di reclusione, non in anni sette; tuttavia, nonostante tale modifica, permaneva l'errore relativo alla pena maggiore, sicché occorreva eliminare la quota di mesi dieci, giorni venti di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione - pur non negando che la pena base presa in considerazione nel provvedimento del 14 dicembre 2018 era stata indicata erroneamente in anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, anziché in quella di anni sedici di reclusione e che non era stato esplicitato l'aumento per continuazione, essendosi pervenuti ad anni ventitré di reclusione - ha rilevato che la Corte di cassazione, constatata l'erroneità della pena base, aveva già stabilito che l'aumento per il reato satellite andasse quantificato, nor in anni sette di reclusione, ma in anni sei, mesi uno e giorni venti di reclusione.

Posto che si era già avuto tale approdo, l'errore segnalato - ha concluso il giudice dell'esecuzione - risultava essere già corretto in virtù della suddetta decisione di legittimità, con l'indicazione dell'esatta pena finale.

2. Avverso tale provvedimento il difensore di Rea ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 619 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha risposto alle argomentazioni poste con l'istanza di correzione continuando a indicare quale pena base della disposta continuazione quella„ erronea, di anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, nonostante nel corpo dell'ordinanza sia stato riconosciuto l'errore compiuto nell'individuazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 2018.

Si trattava, invece, di rilevare e correggere l'errore di calcolo, elidendo l'aggravio di pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione, errore rilevabile ancora nel provvedimento di cumulo del 13 febbraio 2020, in cui„ richiamandosi il provvedimento della Corte di appello in data 14 dicembre 2018, era stato quantificata la pena all'esito della continuazione in anni ventitré di reclusione, senza tener conto dell'annullamento senza rinvio emesso dalla Corte di cassazione.

Di conseguenza, secondo il ricorrente, siccome la correzione non aveva riguardato la pena base, andava apportata un'ulteriore riduzione afferente alla stessa pari a mesi dieci, giorni venti di reclusione, di guisa che la pena finale per il reato continuato avrebbe dovuto essere individuata in quella di anni ventuno, mesi due, giorni venti di reclusione, non di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, segnalando che, alfine, la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, ha richiamato, aderendovi, la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del 14 dicembre 2018, già rideterminando la pena per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione appare infondata e va, quindi, rigettata.

2. Rispetto alla vicenda esecutiva esaurita in precedenza, la Corte di appello, nel provvedimento qui impugnato, ha rilevato, pur nell'ambito di un'articolazione argomentativa non limpidissima, che già all'esito dell'iter pregresso, in virtù della decisione emessa dalla Corte di cassazione, ossia la pronuncia Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, si era già registrato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 14 dicembre 2018, limitatamente alla pena ir -ogata per il reato continuato.

Come risulta evidente dall'esame della suddetta ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, il 14 dicembre 2018, essa, applicata la continuazione fra i reati oggetto delle sentenze emesse da ,51/( quella Corte di merito il 27 febbraio 2012 e il 15 marzo 2014, aveva determinato la pena complessiva in anni ventitré di reclusione, ma, impugnato questo provvedimento dal difensore di Rea, la Corte di cassazione lo aveva annullato senza rinvio, limitatamente al calcolo della pena, rideterminancio direttamente la pena complessiva in quella di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

La ragione di tale approdo risulta essere stata chiaramente spiegata: doveva tenersi conto del fatto che la sentenza della Corte di appello del 27 febbraio 2012, che aveva irrogato a Rea la pena di anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione era stata seguita da annullamento con rinvio e poi dalla conseguente sentenza resa in sede rescissoria sempre dalla Corte di appello di Napoli il 19 settembre 2013, che aveva rideterminato la relativa pena in quella di anni sedici di reclusione.

Pertanto, è stata già la Corte di legittimità, con la sentenza suindicata, a rideterminare in modo corretto la pena complessiva scaturita dall'applicazione della continuazione in quella di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione, in virtù dell'esatta pena base corrispondente al reato più grave.

3. Appurato ciò, non v'era, né v'è altro da aggiungere: l'ulteriore riduzione di un'identica entità di mesi dieci, giorni venti di reclusione (pari alla differenza fra la pena base indicata erroneamente nell'ordinanza del 14 dicembre 2018 e quella esattamente rilevata dalla Corte di cassazione, con la correzione del relativo computo) non si profila fondata su alcuna ragione giuridicamente apprezzabile.

Nel senso così esplicato va intesa la portata del rigetto dell'istanza di correzione pronunciato con l'ordinanza qui impugnata, eliso - in rettifica della relativa motivazione - ogni riferimento (sia per quanto concerne la dedotta incidenza della sentenza di legittimità sugli aumenti per i reati satellite, anziché sulla pena base, sia, e soprattutto, per ciò che attiene alla pena finale) che nella stessa in qualche modo si possa cogliere a computi della cena complessiva scaturita dall'applicazione della continuazione che non coincidano con il chiaro dictum emesso da Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, l'operatività della cui portata decisoria era e resta fuori discussione.

E la portata decisoria - lo si ribadisce - è consistita nell'annullare la statuizione che aveva individuato la pena complessiva in quella di anni ventitré di reclusione e nel rideterminare tale pena in quella, ritenuta esatta, di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

D'altro canto, che l'ordinanza impugnata non abbia inteso incidere sulla rideterminazione sanzionatoria stabilita all'esito della sentenza di legittimità che aveva concluso il pregresso procedimento esecutivo lo conferma il richiamo dalla stessa operato al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, poi emesso il 13 febbraio 2020, nel quale - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - è espressamente ricompresa, fra le statuizioni influenti sul computo della pena residua da eseguire, quella stabilita dalla Corte di cassazione, Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della Corte di appello del 14 dicembre 2018 quanto alla determinazione della pena scaturita dall'applicazione della continuazione.

E ciò ha determinato l'inserzione nel calcolo effettuato con il provvedimento del 13 febbraio 2020 di quella - enunciata come esatta dalla sentenza di legittimità - di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione.

Tali osservazioni impongono, pertanto, di ritenere infondata la doglianza articolata dal ricorrente, il quale ha prospettato l'esigenza di un'ulteriore sottrazione di pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione in modo, però, risultato non sorretto da alcuna corrispondente ragione giuridica.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S'ANI; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 9 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la correzione della precedente ordinanza resa il 14 dicembre 2018 con cui la suddetta Corte, quale giudice dell'esecuzione, su istanza di Rea, aveva applicato la continuazione fra i reati accertati con le sentenze della medesima Corte di appello del 27 febbraio 2012 e del 15 marzo 2004, rideterminando la pena complessiva in quella di anni ventitré di reclusione. L'istante aveva prospettato che: il provvedimento del 14 dicembre 2018 era affetto da un errore di calcolo siccome aveva indicato l'entità cella pena oggetto della condanna del 2012 in modo inesatto; l'errore era consistito nell'indicare tale pena in anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, invece di quella di anni sedici di reclusione, come rideterminata dalla Corte di cassazione a seguito dell'annullamento deliberato il 2020; l'evidenza dell'errore, consistita nel quantificare il totale della pena all'esito della continuazione in anni ventitré di reclusione, era dimostrata dal fatto che esso era stato recepito nel cumulo della competente Procura generale territoriale del 13 febbraio 2020; intanto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 3242 del 2020, aveva annullato senza rinvio la suddetta ordinanza limitatamente all'aumento di pena relativo all'altro segmento, quantificato in anni sei, mesi uno, giorni dieci di reclusione, non in anni sette; tuttavia, nonostante tale modifica, permaneva l'errore relativo alla pena maggiore, sicché occorreva eliminare la quota di mesi dieci, giorni venti di reclusione. Il giudice dell'esecuzione - pur non negando che la pena base presa in considerazione nel provvedimento del 14 dicembre 2018 era stata indicata erroneamente in anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, anziché in quella di anni sedici di reclusione e che non era stato esplicitato l'aumento per continuazione, essendosi pervenuti ad anni ventitré di reclusione - ha rilevato che la Corte di cassazione, constatata l'erroneità della pena base, aveva già stabilito che l'aumento per il reato satellite andasse quantificato, nor in anni sette di reclusione, ma in anni sei, mesi uno e giorni venti di reclusione. Posto che si era già avuto tale approdo, l'errore segnalato - ha concluso il giudice dell'esecuzione - risultava essere già corretto in virtù della suddetta decisione di legittimità, con l'indicazione dell'esatta pena finale. 2. Avverso tale provvedimento il difensore di Rea ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 619 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione non ha risposto alle argomentazioni poste con l'istanza di correzione continuando a indicare quale pena base della disposta continuazione quella„ erronea, di anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione, nonostante nel corpo dell'ordinanza sia stato riconosciuto l'errore compiuto nell'individuazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione nel provvedimento del 2018. Si trattava, invece, di rilevare e correggere l'errore di calcolo, elidendo l'aggravio di pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione, errore rilevabile ancora nel provvedimento di cumulo del 13 febbraio 2020, in cui„ richiamandosi il provvedimento della Corte di appello in data 14 dicembre 2018, era stato quantificata la pena all'esito della continuazione in anni ventitré di reclusione, senza tener conto dell'annullamento senza rinvio emesso dalla Corte di cassazione. Di conseguenza, secondo il ricorrente, siccome la correzione non aveva riguardato la pena base, andava apportata un'ulteriore riduzione afferente alla stessa pari a mesi dieci, giorni venti di reclusione, di guisa che la pena finale per il reato continuato avrebbe dovuto essere individuata in quella di anni ventuno, mesi due, giorni venti di reclusione, non di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, segnalando che, alfine, la Corte di appello, nell'ordinanza impugnata, ha richiamato, aderendovi, la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza del 14 dicembre 2018, già rideterminando la pena per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione appare infondata e va, quindi, rigettata. 2. Rispetto alla vicenda esecutiva esaurita in precedenza, la Corte di appello, nel provvedimento qui impugnato, ha rilevato, pur nell'ambito di un'articolazione argomentativa non limpidissima, che già all'esito dell'iter pregresso, in virtù della decisione emessa dalla Corte di cassazione, ossia la pronuncia Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, si era già registrato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 14 dicembre 2018, limitatamente alla pena ir -ogata per il reato continuato. Come risulta evidente dall'esame della suddetta ordinanza emessa dalla stessa Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, il 14 dicembre 2018, essa, applicata la continuazione fra i reati oggetto delle sentenze emesse da ,51/( quella Corte di merito il 27 febbraio 2012 e il 15 marzo 2014, aveva determinato la pena complessiva in anni ventitré di reclusione, ma, impugnato questo provvedimento dal difensore di Rea, la Corte di cassazione lo aveva annullato senza rinvio, limitatamente al calcolo della pena, rideterminancio direttamente la pena complessiva in quella di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione. La ragione di tale approdo risulta essere stata chiaramente spiegata: doveva tenersi conto del fatto che la sentenza della Corte di appello del 27 febbraio 2012, che aveva irrogato a Rea la pena di anni sedici, mesi dieci, giorni venti di reclusione era stata seguita da annullamento con rinvio e poi dalla conseguente sentenza resa in sede rescissoria sempre dalla Corte di appello di Napoli il 19 settembre 2013, che aveva rideterminato la relativa pena in quella di anni sedici di reclusione. Pertanto, è stata già la Corte di legittimità, con la sentenza suindicata, a rideterminare in modo corretto la pena complessiva scaturita dall'applicazione della continuazione in quella di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione, in virtù dell'esatta pena base corrispondente al reato più grave. 3. Appurato ciò, non v'era, né v'è altro da aggiungere: l'ulteriore riduzione di un'identica entità di mesi dieci, giorni venti di reclusione (pari alla differenza fra la pena base indicata erroneamente nell'ordinanza del 14 dicembre 2018 e quella esattamente rilevata dalla Corte di cassazione, con la correzione del relativo computo) non si profila fondata su alcuna ragione giuridicamente apprezzabile. Nel senso così esplicato va intesa la portata del rigetto dell'istanza di correzione pronunciato con l'ordinanza qui impugnata, eliso - in rettifica della relativa motivazione - ogni riferimento (sia per quanto concerne la dedotta incidenza della sentenza di legittimità sugli aumenti per i reati satellite, anziché sulla pena base, sia, e soprattutto, per ciò che attiene alla pena finale) che nella stessa in qualche modo si possa cogliere a computi della cena complessiva scaturita dall'applicazione della continuazione che non coincidano con il chiaro dictum emesso da Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, l'operatività della cui portata decisoria era e resta fuori discussione. E la portata decisoria - lo si ribadisce - è consistita nell'annullare la statuizione che aveva individuato la pena complessiva in quella di anni ventitré di reclusione e nel rideterminare tale pena in quella, ritenuta esatta, di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione. D'altro canto, che l'ordinanza impugnata non abbia inteso incidere sulla rideterminazione sanzionatoria stabilita all'esito della sentenza di legittimità che aveva concluso il pregresso procedimento esecutivo lo conferma il richiamo dalla stessa operato al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, poi emesso il 13 febbraio 2020, nel quale - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - è espressamente ricompresa, fra le statuizioni influenti sul computo della pena residua da eseguire, quella stabilita dalla Corte di cassazione, Sez. 5, n. 3542 del 14/10/2019, dep. 2020, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza della Corte di appello del 14 dicembre 2018 quanto alla determinazione della pena scaturita dall'applicazione della continuazione. E ciò ha determinato l'inserzione nel calcolo effettuato con il provvedimento del 13 febbraio 2020 di quella - enunciata come esatta dalla sentenza di legittimità - di anni ventidue, mesi uno, giorni dieci di reclusione. Tali osservazioni impongono, pertanto, di ritenere infondata la doglianza articolata dal ricorrente, il quale ha prospettato l'esigenza di un'ulteriore sottrazione di pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione in modo, però, risultato non sorretto da alcuna corrispondente ragione giuridica. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d
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