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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2002

Cassazione n. 09053/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/2002 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà ed l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la consumazione del reato ascrittogli - quali l'uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa ed il conseguimento, anche solo momentaneo, dell'effettiva e autonoma disponibilità della cosa sottratta - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

I motivi sono anche manifestamente infondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice sulla consumazione del furto: l'inseguimento non implica la mancata consumazione del reato, né tantomeno è rilevante che gli inseguitori non abbiano mai perso di vista il ricorrente ai fini della perdita di controllo e della disponibilità sulla res sottratta.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/2002 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà ed l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la consumazione del reato ascrittogli - quali l'uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo della persona offesa ed il conseguimento, anche solo momentaneo, dell'effettiva e autonoma disponibilità della cosa sottratta - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. I motivi sono anche manifestamente infondati, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice sulla consumazione del furto: l'inseguimento non implica la mancata consumazione del reato, né tantomeno è rilevante che gli inseguitori non abbiano mai perso di vista il ricorrente ai fini della perdita di controllo e della disponibilità sulla res sottratta. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 genna
Sentenza Cassazione n. 09053/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris