CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13744-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA U. OJETTI, n. 79; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2491/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, sez. st. di TARANTO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Taranto, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad esso contribuente il rimborso dell’I.R.A.P. per gli anni di imposta 1998-2000; che la C.T.P. di Taranto accolse il ricorso con sentenza 53/03/2010, avverso la quale la l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Taranto che, con sentenza n. 3213/29/2016, accolse il gravame, ritenendo sussistente il presupposto impositivo dell’I.R.A.P.; che avverso tale decisione il contribuente propose, quindi, ricorso per cassazione, accolto con ordinanza n. 28176/18, a seguito della quale il GIACOBELLI riassunse il giudizio innanzi alla medesima C.T.R.: quest’ultima, con sentenza n. 2491/2020, depositata il 19/11/2020, ha quindi nuovamente accolto il gravame originariamente proposto dall’ AGENZIA osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come (a) le spese dichiarate negli anni oggetto di ripresa impositiva per beni strumentali (pari ad oltre 50.000.000 di Lire per ogni annualità) “ inducono a ritenere che il ricorrente abbia utilizzato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, che mal si conciliano con l’attività di medico pediatra” e (b) “anche i compensi a terzi risultano particolarmente rilevanti per le annualità 1998 e 1999” (cfr. sentenza impugnata, pp. 2, ult. cpv. e 3, prime due righe, della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che, con memoria depositata telematicamente in data 2.12.2022, l’ AVV . [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto interrompersi il presente giudizio, quale effetto della morte del ricorrente, avvenuta in data 29.4.2022; che l’istanza va disattesa, giacché nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass., Sez. L, 29.1.2016, n. 1757, Rv. 638717-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360 cod. proc. civ. la censura debba intendersi riferita) della “violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1” (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistenti, nella specie, i presupposti per sottoporre il contribuente ad imposizione I.R.A.P.; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (ancora una volta senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360 cod. proc. civ. la censura debba intendersi riferita) l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. reso una sentenza “insufficiente ed inadeguata”, avendo ritenuto sussistenti i requisiti impositivi “sulla base di una mera indicazione fiscale” e senza considerare che la medesima C.T.R. della Puglia ha escluso la ricorrenza di tali presupposti per gli anni successivi al 2000; che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono manifestamente inammissibilie, in ogni caso, manifestamente infondati; che in tema di I.R.A.P. il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U, 26.5.2009, n. 12111, Rv. 608231-01; Cass., Sez. 5, 6.12.2011, n. 26161, Rv. 620782-01); che, nel precisare ulteriormente tali fondamentali indicazioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì evidenziato che in tema di I.R.A.P., il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (così espressamente Cass., Sez. U, 10.5.5.2016, n. 9451, Rv. 639529-01, che ha escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi. Nello stesso senso, cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 19.4.2018, n. 9786, Rv. 647737-01, con riferimento all'insussistenza del presupposto impositivo nel caso di contribuente che si avvalga, nell'espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria; Cass. Sez. 6-5, 17.5.2018, n. 12084, Rv. 648384-01, per cui non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time , il quale si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico); che, in aggiunta a quanto precede e con specifico riferimento al lavoro altrui impiegato nell'esercizio dell'attività – quale quella sottesa alla ripresa per cui è causa - di medico convenzionato con il S.S.N., a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell'autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (così Cass., Sez. 6-5, 6.10.2016, n. 20088, Rv. 641300-01; Cass., Sez. 5, 3.10.2019, n.24702, Rv. 655162-01); che la C.T.R. si è attenuta ai suesposti principi, motivatamente ritenendo sussistenti i presupposti per applicare al contribuente l’imposta in questione, a cagione del valore (a) ingente dei macchinari acquistati e delle relative quote di ammortamento (anni di imposta 1998, 1999 e 2000) nonché (b) rilevante delle spese sostenute per i compensi corrisposti in favore di terzi collaboratori (anni di imposta 1998-1999); peraltro (così superando anche la doglianza formulata, in parte qua, nel secondo motivo di ricorso) il presupposto sub a) è, sulla scorta dei principi innanzi esposti, idoneo e sufficiente, ex se, a determinare l’insorgenza degli estremi per l’applicazione dell’imposta relativamente all’anno 2000. Sicché il motivo finisce per sconfinare in un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) richiesta di (ri)valutazione degli elementi istruttori che hanno indotto i giudici di appello a ritenere infondate le doglianze del GIACOBELLI (e, con esse, le pretese di rimborso dell’I.R.A.P. per gli anni di imposta in questione); che neppure coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente denuncia l’omesso esame della sentenza n. 457/2000 della C.T.R. della Puglia che – a conferma della tesi del contribuente – avrebbe escluso la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta al [OSCURATO:PERSONA] per gli anni successivi al 2000 (con conseguente estensione di tale accertamento agli anni di imposta precedenti); che premesso che il motivo pecca, in parte qua, di specificità (ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non avendo parte ricorrente trascritto il contenuto del precedente giudiziale invocato - sì da precludere al Collegio ogni valutazione al riguardo - e che, nel silenzio de lla gravata decisione, parte ricorrente non ha comunque indicato se, come e quando la questione sia stata prospettata innanzi ai giudici di merito (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02), rileva in ogni caso la Corte come, quand’anche la predetta sentenza fosse passata in cosa giudicata (circostanza comunque non dedotta dal ricorrente), gli accertamenti ivi contenuti circa la insussistenza dei presupposti per l’imposizione fiscale in commento (I.R.A.P.) coinvolgerebbero una situazione fattuale mutevole di anno in anno e, in ogni caso, non potrebbero comunque essere estesi ad annualità precedenti (arg. da Cass., Sez. 5, 9.10.2013, n. 22941, Rv. 628468-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.100,00 (tremilacento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il