CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta n.1487/2025 depositato il12/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/03/2026;Considerato che in data 09/03/2026 l’avv.to Spadafora per la partericorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.Numero registro generale 23793/2025Numero sezionale 207/2026Numero di raccolta generale 10311/2026Data pubblicazione 20/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle particostituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazionepossono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma, il 16/04/2026Laura Tricomi