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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29977/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 6441-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - Intimati - 2447 avverso la sentenza n. 1137/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 224/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 6441/16 Rilevato che: Con sentenza del 28 settembre 2015 n. 1137, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - sezione lavoro - accoglieva sia l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa che l'appello incidentale dell'Inps avverso la sentenza del tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro che aveva annullato la cartella esattoriale (ovvero l'intimazione di pagamento) n. 0942014904632687000 notificata a [OSCURATO:PERSONA] con condanna in solido dell'Inps e di [OSCURATO:PERSONA] spa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Nel giudizio di appello, la Fragomeni si è costituita deducendo che l'iscrizione a ruolo del credito non avrebbe potuto avvenire in pendenza del ricorso amministrativo e successivamente di quello giudiziario e che le comunicazioni effettuate dalla parte circa la pendenza del giudizio, avrebbero reso evidente l'abuso del diritto, giustificando anche la condanna al risarcimento oltre che alle spese.

A sostegno dei propri assunti di accoglimento sia dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa che dell'appello incidentale dell'Inps, la Corte territoriale ha, in via preliminare, accertato che l'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento notificata il 10 luglio 2013 da parte del tribunale trae ragione dallo sgravio disposto dall'Inps il 2 agosto 2013, sulla cartella o avviso d'addebito notificato il 7 ottobre 2011.

Tuttavia, ai fini della responsabilità aggravata, rileva la Corte d'appello che l'esistenza dello sgravio era stata conosciuta da [OSCURATO:PERSONA] spa solo con la comunicazione del 2 agosto 2013, quindi, dopo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, come detto, il 10 luglio 2013.

Inoltre, la Corte distrettuale evidenzia, altresì, che l'iscrizione a ruolo risulta intervenuta nel settembre 2011, ossia solo dopo che il procedimento amministrativo si era concluso con la formazione del silenzio rigetto sul ricorso proposto dalla parte il 12 gennaio 2010 e perciò l'iscrizione era disposta in conformità al dettato dell'art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 46/99 che impone di attendere la definizione del procedimento amministrativo e di procedere all'iscrizione a ruolo entro i termini di decadenza di cui all'art. 25 d.lgs. 46 cit.

La Corte d'appello ha, inoltre, evidenziato come secondo l'art. 24 cit. comma 3 "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'Autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".

Se pure, secondo la Corte d'appello, la parte privata aveva instaurato il procedimento giudiziario contro l'Inps con ricorso del 3 giugno 2010 e ciò escludeva che l'Inps potesse procedere ad iscrizione a ruolo medio tempore, tuttavia, tale fatto ostativo che si era verificato avrebbe dovuto essere fatto valere mediante opposizione alla cartella, nei quaranta giorni dalla notifica della stessa, mentre invece la parte aveva fatto consolidare la cartella: quindi, ad avviso della Corte del merito, la parte aveva concorso con la propria inerzia a determinare il proprio danno.

Secondo la Corte distrettuale, il profilo evidenziato rendeva evidente che non poteva ravvisarsi una colpa grave (o dolo) in capo all'ente previdenziale e ancora meno in capo al concessionario della riscossione per l'emissione dell'intimazione di pagamento sia perché la pendenza del giudizio non era nota ad Equitalia se non dopo l'iscrizione a ruolo e sia perché l'Inps procedeva a sgravare la cartella proprio al fine di evitare ogni danno alla parte mentre l'emissione di pagamento era la conseguenza dell'inerzia della parte per la mancata attivazione dei meccanismi giudiziari volti a paralizzare la cartella esattoriale che aveva preceduto l'intimazione.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Inps e [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno spiegato difese scritte.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte non aveva tenuto conto che dal momento in cui aveva affermato la legittimità della cartella non impugnata dalla Fragomeni, non poteva in effetti confermare un atto finalizzato a sollecitare alla contribuente la soddisfazione del credito oramai sgravato portato da quella cartella, mentre avrebbe al più potuto riconoscere l'intervenuta carenza di interesse da parte della Fragomeni a seguito dello sgravio, ma con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite e al danno che alla Fragomeni era derivato dalla inopportuna iniziativa di [OSCURATO:PERSONA].

La conferma dell'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio di primo grado, rendeva conseguenziale la condanna alle spese dei due Enti, ex art. 96 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e dell'art. 15 delle preleggi, perché la meritevolezza dello sgravio dell'Inps al fine dell'eliminazione della condanna al risarcimento, ex art.96 c.p.c., era stata superata dalla sentenza che aveva annullato l'intimazione di pagamento, per la quale la parte si era dovuta attivare in giudizio con diritto al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.

Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che non v'è stato colpa grave o dolo in capo ai due enti previdenziali sia perché la pendenza del giudizio non era nota al concessionario della riscossione se non dopo l'iscrizione a ruolo e sia perché l'Inps procedeva a sgravare la cartella proprio al fine di evitare ogni danno alla parte, mentre l'emissione dell'intimazione di pagamento era frutto della inerzia della parte che non aveva provveduto ad impugnare la cartella esattoriale.

Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta la valutazione della Corte d'appello, in merito alla valutazione discrezionale sulla condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie.

La mancata costituzione in giudizio dei due Enti, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6441-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - Intimati - 2447 avverso la sentenza n. 1137/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 224/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 6441/16 Rilevato che: Con sentenza del 28 settembre 2015 n. 1137, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - sezione lavoro - accoglieva sia l'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa che l'appello incidentale dell'Inps avverso la sentenza del tribunale di Locri in funzione di giudice del lavoro che aveva annullato la cartella esattoriale (ovvero l'intimazione di pagamento) n. 0942014904632687000 notificata a [OSCURATO:PERSONA] con condanna in solido dell'Inps e di [OSCURATO:PERSONA] spa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Nel giudizio di appello, la Fragomeni si è costituita deducendo che l'iscrizione a ruolo del credito non avrebbe potuto avvenire in pendenza del ricorso amministrativo e successivamente di quello giudiziario e che le comunicazioni effettuate dalla parte circa la pendenza del giudizio, avrebbero reso evidente l'abuso del diritto, giustificando anche la condanna al risarcimento oltre che alle spese. A sostegno dei propri assunti di accoglimento sia dell'appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa che dell'appello incidentale dell'Inps, la Corte territoriale ha, in via preliminare, accertato che l'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento notificata il 10 luglio 2013 da parte del tribunale trae ragione dallo sgravio disposto dall'Inps il 2 agosto 2013, sulla cartella o avviso d'addebito notificato il 7 ottobre 2011. Tuttavia, ai fini della responsabilità aggravata, rileva la Corte d'appello che l'esistenza dello sgravio era stata conosciuta da [OSCURATO:PERSONA] spa solo con la comunicazione del 2 agosto 2013, quindi, dopo la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, come detto, il 10 luglio 2013. Inoltre, la Corte distrettuale evidenzia, altresì, che l'iscrizione a ruolo risulta intervenuta nel settembre 2011, ossia solo dopo che il procedimento amministrativo si era concluso con la formazione del silenzio rigetto sul ricorso proposto dalla parte il 12 gennaio 2010 e perciò l'iscrizione era disposta in conformità al dettato dell'art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 46/99 che impone di attendere la definizione del procedimento amministrativo e di procedere all'iscrizione a ruolo entro i termini di decadenza di cui all'art. 25 d.lgs. 46 cit. La Corte d'appello ha, inoltre, evidenziato come secondo l'art. 24 cit. comma 3 "se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'Autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice". Se pure, secondo la Corte d'appello, la parte privata aveva instaurato il procedimento giudiziario contro l'Inps con ricorso del 3 giugno 2010 e ciò escludeva che l'Inps potesse procedere ad iscrizione a ruolo medio tempore, tuttavia, tale fatto ostativo che si era verificato avrebbe dovuto essere fatto valere mediante opposizione alla cartella, nei quaranta giorni dalla notifica della stessa, mentre invece la parte aveva fatto consolidare la cartella: quindi, ad avviso della Corte del merito, la parte aveva concorso con la propria inerzia a determinare il proprio danno. Secondo la Corte distrettuale, il profilo evidenziato rendeva evidente che non poteva ravvisarsi una colpa grave (o dolo) in capo all'ente previdenziale e ancora meno in capo al concessionario della riscossione per l'emissione dell'intimazione di pagamento sia perché la pendenza del giudizio non era nota ad Equitalia se non dopo l'iscrizione a ruolo e sia perché l'Inps procedeva a sgravare la cartella proprio al fine di evitare ogni danno alla parte mentre l'emissione di pagamento era la conseguenza dell'inerzia della parte per la mancata attivazione dei meccanismi giudiziari volti a paralizzare la cartella esattoriale che aveva preceduto l'intimazione. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l'Inps e [OSCURATO:PERSONA] spa non hanno spiegato difese scritte. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte non aveva tenuto conto che dal momento in cui aveva affermato la legittimità della cartella non impugnata dalla Fragomeni, non poteva in effetti confermare un atto finalizzato a sollecitare alla contribuente la soddisfazione del credito oramai sgravato portato da quella cartella, mentre avrebbe al più potuto riconoscere l'intervenuta carenza di interesse da parte della Fragomeni a seguito dello sgravio, ma con ogni conseguenza rispetto alle spese di lite e al danno che alla Fragomeni era derivato dalla inopportuna iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]. La conferma dell'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio di primo grado, rendeva conseguenziale la condanna alle spese dei due Enti, ex art. 96 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e dell'art. 15 delle preleggi, perché la meritevolezza dello sgravio dell'Inps al fine dell'eliminazione della condanna al risarcimento, ex art.96 c.p.c., era stata superata dalla sentenza che aveva annullato l'intimazione di pagamento, per la quale la parte si era dovuta attivare in giudizio con diritto al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c. Il primo motivo è inammissibile, perché non si confronta con la statuizione che non v'è stato colpa grave o dolo in capo ai due enti previdenziali sia perché la pendenza del giudizio non era nota al concessionario della riscossione se non dopo l'iscrizione a ruolo e sia perché l'Inps procedeva a sgravare la cartella proprio al fine di evitare ogni danno alla parte, mentre l'emissione dell'intimazione di pagamento era frutto della inerzia della parte che non aveva provveduto ad impugnare la cartella esattoriale. Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta la valutazione della Corte d'appello, in merito alla valutazione discrezionale sulla condanna al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., che è di competenza esclusiva del giudice del merito ed incensurabile in cassazione se congruamente motivata come nella specie. La mancata costituzione in giudizio dei due Enti, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.
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