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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE c.\(TrnU-a-no udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11-quater, cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 14 ottobre 1974, 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 30 dell'incolpazione provvisoria, per avere il predetto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, nonché ceduto una pistola revolver calibro 38, fatto ascritto al ricorrente nella qualità di fornitore, con la circostanza aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione locale di Rho. 1.1.L'ordinanza impugnata dà conto dell'attività investigativa condotta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, culminata anche in arresti in flagranza, in base alla quale era stata riconosciuta come operativa nel territorio di Rho la locale di Rho, di tipo 'ndranghetista, quale articolazione coordinata dell'organismo denominato Lombardia, attraverso cui l'associazione mafiosa operava da anni in Lombardia come accertato giudizialmente in via definitiva.

L'attività investigativa, secondo il provvedimento impugnato, ha disvelato come alcuni componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], già condannati per essere membri anche con ruolo verticistico della locale di Rho, una volta rimessi in libertà, avevano riavviato le proprie attività attuando il controllo del territorio anche a tutela degli associati, finanziando l'attività del sodalizio mafioso con i proventi del traffico di droga, gestito in forma organizzata, atl:raverso estorsioni e il commercio di armi, avvalendosi di contatti con altri esponenti della criminalità organizzata tra cui il [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] risultava affiliato al clan Russo, associazione di stampo mafioso operante nel catanese, condannato all'ergastolo anche per associazione mafiosa e omicidio doloso, strage, rissa e traffico di stupefacenti.

L'ordinanza genetica ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto contatti telefonici e di persona in particolare nel luglio dell'anno 2020 all'esito dei quali [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato con un controllo mirato, nonché nel gennaio 2021 laddove emergeva la volontà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di incontrare il capo del gruppo Carioti, fornitore di droga del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Con riferimento al capo 30), il provvedimento indica la gravità indiziaria come desunta dalla conversazione del 16 Febbraio 2021 intercorsa tra Gaetano bandiera e il figlio [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta affiliato come partecipe della nuova locale di Rho, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 38 con relativo munizionamento per la cifra di 650 euro.

In particolare, il G.i.p. osservava che la conversazione identificava il soggetto cedente in [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che da altra conversazione del 9 gennaio 2021 intercorsa tra Cristian e [OSCURATO:PERSONA] e altro partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], emergeva la descrizione come "piccolina" di una pistola nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] in termini coerenti rispetto alla descrizione fattane dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] il 16 Febbraio 2021.

Si fa, poi, riferimento in questa conversazione, all'esplosione di 5 colpi, esplosione che era poi narrata da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 16 Febbraio 2021. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, avv.

A. C. Thunniger, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. 2.1.

Si deduce che gli elementi a carico sono rappresentati soltanto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella conversazione captata, aveva affermato di aver acquistato il revolver da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa osserva che, effettivamente, i due si conoscevano (per aver trascorso un comune periodo di detenzione nel medesimo istituto di pena) e si sono incontrati di persona in due occasioni, nel periodo di interesse investigativo, ma ciò non può rappresentare elemento indiziario a carico.

Nei due giorni indicati (10 luglio 2020 e 16 gennaio 2021, data in cui l'arma era già stata ceduta perché sicuramente usata da [OSCURATO:PERSONA], in data 9 gennaio 2021, per sparare alcuni colpi) non è avvenuta la cessione posto che risulta che [OSCURATO:PERSONA], al mese di novembre 2020, risultava ancora in cerca della pistola e che questi, già in data 9 gennaio 2021, aveva usato l'arma.

Infine, vi sarebbe anche incertezza circa l'effettiva esistenza della pistola in questione, di cui riferisce il solo [OSCURATO:PERSONA], oltre che della sua detenzione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con riferimento alla gravità di detto indizio, si osserva, comunque, che le dichiarazioni carpite in ambientale non necessitano di riscontri, tuttavia l'attendibilità del dichiarante va vagliata, a fronte della peculiarità del caso in esame, in cui non vi è stato sequestro dell'arma e non vi è prova dell'effettiva esistenza della stessa e, comunque, della detenzione di questa da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]..

Si evidenziano, all'uopo, l'assenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quest'ultimo costantemente intercettato, la mancata frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Rho, per avere questi sempre vissuto a Milano e non essendo mai risultato affiliato alla 'ndrangheta, nonché la costante ricerca della pistola calibro 38 da parte di [OSCURATO:PERSONA], durante le intercettazioni, senza che sia mai emerso, a questo fine, il coinvolgimento del ricorrente.

Inoltre, si evidenzia che la conversazione del 16 febbraio 2021 fa emergere che [OSCURATO:PERSONA] assume con l'interlocutore, [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 (al quale risulta contestato il capo 28) dell'imputazione provvisoria, quest'ultimo ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 e cl. 60)i di aver fatto un affare con l'acquisto di un bell'oggetto a prezzo conveniente, ma, ciononostante, il Tribunale esclude che questi abbia potuto parlare per mero vanto mentendo.

Tuttavia, si evidenzia che i capi di incollpazione 28) e 30) non contengono alcuna distinzione tra il tipo di arma (lunga o corta) di cui si parla nelle intercettazioni e che, anzi, secondo la tesi di accusa, come si ricaverebbe dalla motivazione di cui a pag. 519 dell'ordinanza genetica, l'arma del capo 28) e quella del capo 30) è la stessa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame.

Si richiama, infine, il principio secondo il quale nel caso di due possibili interpretazioni, con riferimento alla credibilità delle paroie. pronunciate da [OSCURATO:PERSONA], quella da preferire dovrebbe essere quella favorevole all'indagato (Sez. 3, n. 17527 del 2019). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva istanza di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.L'ordinanza del Tribunale con funzione di riesame (vedi pag. 5) assume che significativo elemento a carico è rappresentato dalla conversazione / captata in ambientale in data 16 gennaio 2021, in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica l'acquisto dell'arma da [OSCURATO:PERSONA] che indica coni nome e cognome, dialogo indicata dai giudici del riesame come esplicito, con contenuto univoco e che non si presta a interpretazioni alternative.

Si tratta di affermazione del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se noni nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/20:15, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

Con riferimento alle intercettazioni inter alios, questa Corte ha, poi, avuto modo di ribadire il condivisibile principio, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 38413 del 07/02/2003, Alvaro, Rv. 227411) il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri cli linearità logica.

Infatti, le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro — se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata e a loro insaputa — sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen.

A fronte di detto indirizzo interpretativo, peraltro, si deve osservare che, nella specie, il Tribunale confuta espressamente, il carattere falso della notizia riferita all'interlocutore, secondo la prospettazione della difesa (cfr. pag. 5 e ss), ma questa è conclusione cui il Tribunale perviene con ragionamento non manifestamente illogico, che quindi non può essere censurato nella presente sede.

Invero, si inquadra la frase nel complesso della captazione tenendo conto dell'unitario tenore dei colloqui intercettati e se ne fonda un giudizio di veridicità.

Si sottolinea che al colloquio captato in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 partecipa anche [OSCURATO:PERSONA], vertice del clan nella sua articolazione di Rho e si conversa dell'acquisto di armi, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], da più canali, in definitiva dando una interpretazione della conversazione alla stregua della quale risulta che i tre commerciano in armi.

Il provvedimento censurato, poi, indica, quali elementi di conferma di detta interpretazione, gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in epoca di interesse non solo nei due casi ai quali si riferisce il ricorrente (cfr. pag. 6 e nota pag. 7).

Si sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] incontra anche Procopio e sollecita lui stesso incontri con [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di una partita di fumo (cfr. pag. 7).

La motivazione ampia, lineare e non manifestamente illogica è supportata dunque, anche dall'indicazione di specifici elementi di conferma rispetto al contenuto della captazione e che conducono a reputare non manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il Tribunale quanto all'autenticità del narrato da parte di [OSCURATO:PERSONA] al suo interlocutore circa la provenienza dell'arma da [OSCURATO:PERSONA].

Infine, si osserva che i provvedimenti cautelari indicano [OSCURATO:PERSONA] come soggetto condannato all'ergastolo per omicidio, strage e partecipazione a sodalizio mafioso che conosce i suoi interlocutori con i quali mostra di aver mantenuto contatti attivi, anche nel settore del commercio di fumo (cfr. pag. 8).

Da ultimo è appena il caso di osservare, tenuto conto della data in cui è stato adottato il titolo cautelare che, in tema di gravità indiziaria, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. — che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi — non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conforme n. 22968 del 2017, Rv. 270172; n. 6660 del 2017 Rv. 269179).

In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata dà conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo, peraltro, per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723). 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000).

Non conseguendo al provvedimento la liberazione dell'indagato, seguono a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE c.\(TrnU-a-no udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11-quater, cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 14 ottobre 1974, 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 30 dell'incolpazione provvisoria, per avere il predetto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, nonché ceduto una pistola revolver calibro 38, fatto ascritto al ricorrente nella qualità di fornitore, con la circostanza aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione locale di Rho. 1.1.L'ordinanza impugnata dà conto dell'attività investigativa condotta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, culminata anche in arresti in flagranza, in base alla quale era stata riconosciuta come operativa nel territorio di Rho la locale di Rho, di tipo 'ndranghetista, quale articolazione coordinata dell'organismo denominato Lombardia, attraverso cui l'associazione mafiosa operava da anni in Lombardia come accertato giudizialmente in via definitiva. L'attività investigativa, secondo il provvedimento impugnato, ha disvelato come alcuni componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], già condannati per essere membri anche con ruolo verticistico della locale di Rho, una volta rimessi in libertà, avevano riavviato le proprie attività attuando il controllo del territorio anche a tutela degli associati, finanziando l'attività del sodalizio mafioso con i proventi del traffico di droga, gestito in forma organizzata, atl:raverso estorsioni e il commercio di armi, avvalendosi di contatti con altri esponenti della criminalità organizzata tra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari, [OSCURATO:PERSONA] risultava affiliato al clan Russo, associazione di stampo mafioso operante nel catanese, condannato all'ergastolo anche per associazione mafiosa e omicidio doloso, strage, rissa e traffico di stupefacenti. L'ordinanza genetica ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto contatti telefonici e di persona in particolare nel luglio dell'anno 2020 all'esito dei quali [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato con un controllo mirato, nonché nel gennaio 2021 laddove emergeva la volontà del medesimo [OSCURATO:PERSONA] di incontrare il capo del gruppo Carioti, fornitore di droga del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con riferimento al capo 30), il provvedimento indica la gravità indiziaria come desunta dalla conversazione del 16 Febbraio 2021 intercorsa tra Gaetano bandiera e il figlio [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta affiliato come partecipe della nuova locale di Rho, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una pistola calibro 38 con relativo munizionamento per la cifra di 650 euro. In particolare, il G.i.p. osservava che la conversazione identificava il soggetto cedente in [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che da altra conversazione del 9 gennaio 2021 intercorsa tra Cristian e [OSCURATO:PERSONA] e altro partecipe del sodalizio [OSCURATO:PERSONA], emergeva la descrizione come "piccolina" di una pistola nella disponibilità effettiva di [OSCURATO:PERSONA] in termini coerenti rispetto alla descrizione fattane dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] il 16 Febbraio 2021. Si fa, poi, riferimento in questa conversazione, all'esplosione di 5 colpi, esplosione che era poi narrata da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 16 Febbraio 2021. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, avv. A. C. Thunniger, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. 2.1. Si deduce che gli elementi a carico sono rappresentati soltanto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella conversazione captata, aveva affermato di aver acquistato il revolver da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa osserva che, effettivamente, i due si conoscevano (per aver trascorso un comune periodo di detenzione nel medesimo istituto di pena) e si sono incontrati di persona in due occasioni, nel periodo di interesse investigativo, ma ciò non può rappresentare elemento indiziario a carico. Nei due giorni indicati (10 luglio 2020 e 16 gennaio 2021, data in cui l'arma era già stata ceduta perché sicuramente usata da [OSCURATO:PERSONA], in data 9 gennaio 2021, per sparare alcuni colpi) non è avvenuta la cessione posto che risulta che [OSCURATO:PERSONA], al mese di novembre 2020, risultava ancora in cerca della pistola e che questi, già in data 9 gennaio 2021, aveva usato l'arma. Infine, vi sarebbe anche incertezza circa l'effettiva esistenza della pistola in questione, di cui riferisce il solo [OSCURATO:PERSONA], oltre che della sua detenzione da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con riferimento alla gravità di detto indizio, si osserva, comunque, che le dichiarazioni carpite in ambientale non necessitano di riscontri, tuttavia l'attendibilità del dichiarante va vagliata, a fronte della peculiarità del caso in esame, in cui non vi è stato sequestro dell'arma e non vi è prova dell'effettiva esistenza della stessa e, comunque, della detenzione di questa da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].. Si evidenziano, all'uopo, l'assenza di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quest'ultimo costantemente intercettato, la mancata frequentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di Rho, per avere questi sempre vissuto a Milano e non essendo mai risultato affiliato alla 'ndrangheta, nonché la costante ricerca della pistola calibro 38 da parte di [OSCURATO:PERSONA], durante le intercettazioni, senza che sia mai emerso, a questo fine, il coinvolgimento del ricorrente. Inoltre, si evidenzia che la conversazione del 16 febbraio 2021 fa emergere che [OSCURATO:PERSONA] assume con l'interlocutore, [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 (al quale risulta contestato il capo 28) dell'imputazione provvisoria, quest'ultimo ascritto ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 e cl. 60)i di aver fatto un affare con l'acquisto di un bell'oggetto a prezzo conveniente, ma, ciononostante, il Tribunale esclude che questi abbia potuto parlare per mero vanto mentendo. Tuttavia, si evidenzia che i capi di incollpazione 28) e 30) non contengono alcuna distinzione tra il tipo di arma (lunga o corta) di cui si parla nelle intercettazioni e che, anzi, secondo la tesi di accusa, come si ricaverebbe dalla motivazione di cui a pag. 519 dell'ordinanza genetica, l'arma del capo 28) e quella del capo 30) è la stessa, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame. Si richiama, infine, il principio secondo il quale nel caso di due possibili interpretazioni, con riferimento alla credibilità delle paroie. pronunciate da [OSCURATO:PERSONA], quella da preferire dovrebbe essere quella favorevole all'indagato (Sez. 3, n. 17527 del 2019). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta, in assenza di tempestiva istanza di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità. 1.1.L'ordinanza del Tribunale con funzione di riesame (vedi pag. 5) assume che significativo elemento a carico è rappresentato dalla conversazione / captata in ambientale in data 16 gennaio 2021, in cui [OSCURATO:PERSONA] rivendica l'acquisto dell'arma da [OSCURATO:PERSONA] che indica coni nome e cognome, dialogo indicata dai giudici del riesame come esplicito, con contenuto univoco e che non si presta a interpretazioni alternative. Si tratta di affermazione del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se noni nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/20:15, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Con riferimento alle intercettazioni inter alios, questa Corte ha, poi, avuto modo di ribadire il condivisibile principio, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale (tra le altre, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414; Sez. 5, n. 38413 del 07/02/2003, Alvaro, Rv. 227411) il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri cli linearità logica. Infatti, le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro — se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata e a loro insaputa — sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen. A fronte di detto indirizzo interpretativo, peraltro, si deve osservare che, nella specie, il Tribunale confuta espressamente, il carattere falso della notizia riferita all'interlocutore, secondo la prospettazione della difesa (cfr. pag. 5 e ss), ma questa è conclusione cui il Tribunale perviene con ragionamento non manifestamente illogico, che quindi non può essere censurato nella presente sede. Invero, si inquadra la frase nel complesso della captazione tenendo conto dell'unitario tenore dei colloqui intercettati e se ne fonda un giudizio di veridicità. Si sottolinea che al colloquio captato in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 72 partecipa anche [OSCURATO:PERSONA], vertice del clan nella sua articolazione di Rho e si conversa dell'acquisto di armi, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], da più canali, in definitiva dando una interpretazione della conversazione alla stregua della quale risulta che i tre commerciano in armi. Il provvedimento censurato, poi, indica, quali elementi di conferma di detta interpretazione, gli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in epoca di interesse non solo nei due casi ai quali si riferisce il ricorrente (cfr. pag. 6 e nota pag. 7). Si sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] incontra anche Procopio e sollecita lui stesso incontri con [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di una partita di fumo (cfr. pag. 7). La motivazione ampia, lineare e non manifestamente illogica è supportata dunque, anche dall'indicazione di specifici elementi di conferma rispetto al contenuto della captazione e che conducono a reputare non manifestamente illogica la conclusione cui è giunto il Tribunale quanto all'autenticità del narrato da parte di [OSCURATO:PERSONA] al suo interlocutore circa la provenienza dell'arma da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, si osserva che i provvedimenti cautelari indicano [OSCURATO:PERSONA] come soggetto condannato all'ergastolo per omicidio, strage e partecipazione a sodalizio mafioso che conosce i suoi interlocutori con i quali mostra di aver mantenuto contatti attivi, anche nel settore del commercio di fumo (cfr. pag. 8). Da ultimo è appena il caso di osservare, tenuto conto della data in cui è stato adottato il titolo cautelare che, in tema di gravità indiziaria, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. — che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi — non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; conforme n. 22968 del 2017, Rv. 270172; n. 6660 del 2017 Rv. 269179). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata dà conto, secondo cadenze argomentative insindacabili nella presente fase incidentale, della ricostruzione unitaria degli indizi, finendo, peraltro, per soddisfare anche i postulati della precisione e concordanza che un minoritario orientamento ermeneutico richiede anche in sede cautelare (Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018, Pittella, Rv. 274690; n. 31448 del 2013, Rv. 257781; n. 40061 del 2012, Rv. 253723). 2.Deriva, da quanto sin qui esposto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000). Non conseguendo al provvedimento la liberazione dell'indagato, seguono a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ma
Sentenza Cassazione n. 37635/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris