CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 29 giugno 2020 del Tribunale di Padova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale grave e l'aveva condannato alla pena di giustizia, e in particolare ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, riducendo la pena; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è inammissibile, atteso che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'inosservanza del principio sancito dall'art. 525, comma 1, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista (Sez. 5, n. 25148 del 31/01/2005, Geremicca, Rv. 232203; Sez. 2, n. 3462 del 06/12/2005, dep. 2006, Macario, Rv. 233229; Sez. 3, n. 4721 del 12/12/2007, dep. 2008, Muselli, Rv. 238793); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così