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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12229/2025

Testo disponibile della fonte

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5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Apuania n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - e contro ICADS.r.l. -intimato - avverso la sentenza n. 2 4 2 2 /20 22 de l la Corte d’Appello di Firenze, depositatail 1 4 .10 . 20 22 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Arezzodichiarò inammissibile, per carenza dei presupposti di legge, la domanda di concordato preventivo presentata da ICAD S.r.l. e contestualmente pronunciò il fallimento di quella società, accogliendo la domanda in tal senso della creditrice Agenzia delle Entrate –Riscossione.

ICAD S.r.l. propose reclamo contro la sentenza del Tribunale, che venne respinto d alla Corte d’Appello di Firenze , la quale condannò la reclamante alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, costituitasi per resistere all’impugnazione.

Contro la sentenzadella Corte territoriale ICAD S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Agenzia delle Entrate – Riscossione s i è difes a con controricorso.

Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia no « nullità per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 186-bis legge fall. e in ordine all’art. 161, comma2, lettera e), legge fall. » .

La ricorrent e contesta il giudizio negativo che la Corte d’Appello – confermando quello del Tribunale – ha espresso sulla fattibilità del piano di concordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai suoi creditori.

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da una «erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione», stante l’asserita «impossibilità tecnico-giuridica, senza l’espletamento di una c.t.u. ad hoc , di censurare la ricostruzione analitica della proposta concordataria e del business plan».

1.1. Il motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di censurare una «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto»(artt. 161, comma 2, lettera e ) , e 186 - bislegge fall.), si formula in realtà una critica all’apprezzamento del fatto(addirittura esplicita laddove si denuncia una « erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione»).

La Corte territoriale, vagliando e facendo proprio il giudizio del Tribunale, ha affermato che « l’I mpresa … neppure con l’integrazione fornita ha rappresentato adeguatamente quelli che dovrebbero essere i flussi di cassa attesi, sulla base di un business plan basato, non solo sul rendiconto finanziario dell’anno precedente, ma anche su un budget finanziario che consenta di monitorare i fabbisogni finanziari futuri, per soddisfare i creditori nel miglior modo possibile».

A fronte del constatato mancato deposito del b usiness plan ( pur indicato tra i documenti prodotti ) e della mancata indicazione dei flussi di cassa, la decisione impugnata risulta perfettamente conforme al diritto, che impone ai giudici del merito di verificare con rigore la fattibilità del piano e quindi di negare l’ammissione a concordati manifestamente privi delle indicazioni necessarie per apprezzarne le concrete chance di successo.

In particolare, se il concordato è pr esenta to come basato su un piano in continuità aziendale , l’art. 186 - bis , comma 2, lett. a), legge fall. dispone che «il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura».

Nelle sue affermazioni in diritto, la sentenza impugnata è dunque in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9061/2017; 5825/2018; 23315/2018; 5653/2019) , mentre l’apprezzamento del fatto non èdi per sé censurabile in questa sede.

Si deve soltanto aggiungere che anche la necessità di nominare un consulente tecnicoper esprimere un giudizio su l la fattibilità del piano è valutazione che spetta al giudice del merito, non essendoci alcuna disposizione di legge che la renda obbligatoria.Ciò vale tanto più nel caso di specie in cui la Corte territoriale non ha censurato «la ricostruzione analitica della proposta concordataria e del business plan » , bensì ha constatato l’assenza di talinecessari elementi di credibilità del piano.

2. Il secondo motiv o censura « v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , c omma 1, n. 3 , c.p.c., in relazione all’art. 1 e art. 15, comma 9, legge fall. nonché dell’art. 3-bisdella legge n. 53 del 1994 » .

Il motivo si concentra sulla posizione della ricorrente nei confronti della creditrice Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando, in particolare, la nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento esponenti crediti di vari enti pubblici, in quanto effettuate da indirizzidi posta elettronica certificata non risultanti da pubblici elenchi ufficiali (IPA, REGINDE e INIPEC).

Inoltre, nell’illustrazione del motivo si fa cenno, «per mero scrupolo defensionale», all’eccezione di difetto di ius postulandi dell’avvocato del libero foro che difendeva l’Agenzia in luogo dell’Avvocatura di Stato.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, permancanza di specificità, in quanto non si comprende in che termini le censure moss e dovrebbero comportare la cassazione della sentenza impugnata, né si ravvisa una connessione tra le norme di legge che in rubrica si indicano come violate e la successiva illustrazione della censura.

In effetti, non pare messa in discussione la qualità di creditore legittimatoa chiedere il fallimento in capo a ll’Agenzia delle Entrate – Riscossione , posto che non si denuncia la violazione dell’art. 6 legge fall.

Né si prospetta in modo chiaro che, al netto delle cartelle ritenute illegittime, il passivo complessivo (ovverosia, non solo il debito residuo verso l’Agenzia, ma anche tutti gli altri debiti verso qualsiasi altr o creditore) fosse inferiore a € 30.000, come si sarebbe dovuto fare per sostenere l’affermazione in rubrica della violazione dell’art. 15, comma 9, legge fall.

Quanto alla questione della notificazione delle cartelle da indirizzi PECnon inseriti in elenchi ufficiali – che trova la sede dove essere trattata ex professo nei giudizi davanti a lle corti tributarie– basterà ricordare che n ell’istruttoria prefallimentare non è necessario che il creditore istante sia munito di un titolo di credito certo e definitivo, essendo sufficiente una sommaria delibazionesull’esistenza del credito da parte del giudice (Cass.

S.u. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018).

È dunque perfino superfluo aggiungere che la validità delle notificazionieffettuate da pubbliche amministrazioni mediante utilizzo di una PEC (di spedizione) non iscritta in elenchi ufficiali è già stata affermata da questa Corte a Sezioni unite, essendo invece necessario che sia inserita in un pubblico registro la PEC del destinatario della notificazione(Cass.

S.u. n. 15979/2022). 3.Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 12 .000 , per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de lla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma, via Apuania n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -controricorrente - e contro ICADS.r.l. -intimato - avverso la sentenza n. 2 4 2 2 /20 22 de l la Corte d’Appello di Firenze, depositatail 1 4 .10 . 20 22 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Arezzodichiarò inammissibile, per carenza dei presupposti di legge, la domanda di concordato preventivo presentata da ICAD S.r.l. e contestualmente pronunciò il fallimento di quella società, accogliendo la domanda in tal senso della creditrice Agenzia delle Entrate –Riscossione. ICAD S.r.l. propose reclamo contro la sentenza del Tribunale, che venne respinto d alla Corte d’Appello di Firenze , la quale condannò la reclamante alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, costituitasi per resistere all’impugnazione. Contro la sentenzadella Corte territoriale ICAD S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Agenzia delle Entrate – Riscossione s i è difes a con controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia no « nullità per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 186-bis legge fall. e in ordine all’art. 161, comma2, lettera e), legge fall. » . La ricorrent e contesta il giudizio negativo che la Corte d’Appello – confermando quello del Tribunale – ha espresso sulla fattibilità del piano di concordato preventivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ai suoi creditori. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe inficiata da una «erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione», stante l’asserita «impossibilità tecnico-giuridica, senza l’espletamento di una c.t.u. ad hoc , di censurare la ricostruzione analitica della proposta concordataria e del business plan». 1.1. Il motivo è inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di censurare una «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto»(artt. 161, comma 2, lettera e ) , e 186 - bislegge fall.), si formula in realtà una critica all’apprezzamento del fatto(addirittura esplicita laddove si denuncia una « erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione»). La Corte territoriale, vagliando e facendo proprio il giudizio del Tribunale, ha affermato che « l’I mpresa … neppure con l’integrazione fornita ha rappresentato adeguatamente quelli che dovrebbero essere i flussi di cassa attesi, sulla base di un business plan basato, non solo sul rendiconto finanziario dell’anno precedente, ma anche su un budget finanziario che consenta di monitorare i fabbisogni finanziari futuri, per soddisfare i creditori nel miglior modo possibile». A fronte del constatato mancato deposito del b usiness plan ( pur indicato tra i documenti prodotti ) e della mancata indicazione dei flussi di cassa, la decisione impugnata risulta perfettamente conforme al diritto, che impone ai giudici del merito di verificare con rigore la fattibilità del piano e quindi di negare l’ammissione a concordati manifestamente privi delle indicazioni necessarie per apprezzarne le concrete chance di successo. In particolare, se il concordato è pr esenta to come basato su un piano in continuità aziendale , l’art. 186 - bis , comma 2, lett. a), legge fall. dispone che «il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura». Nelle sue affermazioni in diritto, la sentenza impugnata è dunque in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 9061/2017; 5825/2018; 23315/2018; 5653/2019) , mentre l’apprezzamento del fatto non èdi per sé censurabile in questa sede. Si deve soltanto aggiungere che anche la necessità di nominare un consulente tecnicoper esprimere un giudizio su l la fattibilità del piano è valutazione che spetta al giudice del merito, non essendoci alcuna disposizione di legge che la renda obbligatoria.Ciò vale tanto più nel caso di specie in cui la Corte territoriale non ha censurato «la ricostruzione analitica della proposta concordataria e del business plan » , bensì ha constatato l’assenza di talinecessari elementi di credibilità del piano. 2. Il secondo motiv o censura « v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , c omma 1, n. 3 , c.p.c., in relazione all’art. 1 e art. 15, comma 9, legge fall. nonché dell’art. 3-bisdella legge n. 53 del 1994 » . Il motivo si concentra sulla posizione della ricorrente nei confronti della creditrice Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando, in particolare, la nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento esponenti crediti di vari enti pubblici, in quanto effettuate da indirizzidi posta elettronica certificata non risultanti da pubblici elenchi ufficiali (IPA, REGINDE e INIPEC). Inoltre, nell’illustrazione del motivo si fa cenno, «per mero scrupolo defensionale», all’eccezione di difetto di ius postulandi dell’avvocato del libero foro che difendeva l’Agenzia in luogo dell’Avvocatura di Stato. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, permancanza di specificità, in quanto non si comprende in che termini le censure moss e dovrebbero comportare la cassazione della sentenza impugnata, né si ravvisa una connessione tra le norme di legge che in rubrica si indicano come violate e la successiva illustrazione della censura. In effetti, non pare messa in discussione la qualità di creditore legittimatoa chiedere il fallimento in capo a ll’Agenzia delle Entrate – Riscossione , posto che non si denuncia la violazione dell’art. 6 legge fall. Né si prospetta in modo chiaro che, al netto delle cartelle ritenute illegittime, il passivo complessivo (ovverosia, non solo il debito residuo verso l’Agenzia, ma anche tutti gli altri debiti verso qualsiasi altr o creditore) fosse inferiore a € 30.000, come si sarebbe dovuto fare per sostenere l’affermazione in rubrica della violazione dell’art. 15, comma 9, legge fall. Quanto alla questione della notificazione delle cartelle da indirizzi PECnon inseriti in elenchi ufficiali – che trova la sede dove essere trattata ex professo nei giudizi davanti a lle corti tributarie– basterà ricordare che n ell’istruttoria prefallimentare non è necessario che il creditore istante sia munito di un titolo di credito certo e definitivo, essendo sufficiente una sommaria delibazionesull’esistenza del credito da parte del giudice (Cass. S.u. n. 1521/2013; Cass. n. 30827/2018). È dunque perfino superfluo aggiungere che la validità delle notificazionieffettuate da pubbliche amministrazioni mediante utilizzo di una PEC (di spedizione) non iscritta in elenchi ufficiali è già stata affermata da questa Corte a Sezioni unite, essendo invece necessario che sia inserita in un pubblico registro la PEC del destinatario della notificazione(Cass. S.u. n. 15979/2022). 3.Dichiarato inammissibile il ricorso , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della controricorrente, mentre non si dà luogo a decisione sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 12 .000 , per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de lla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato
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