CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19306/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in v irtù di procura su foglio separato unito alricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] di Meana ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimati- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 415 / 20 20 del la CORTE d’APPELLO di MESSINA, pubblicata il 19 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. Rilevato che: 1.tra il luglio e l’ottobre del 2007 furono pubblicati un dispaccio Ansa, due articoli sulla “Gazzetta del Sud” e un articolo su “ L a Repubblica”, i quali davano la notizia di una indagine in corso della Procura di Palermo, avente ad oggetto rapporti tra la mafia siciliana e i padrini americani, e indicavano tra gli indagati l’uomo d’ affari internazionaleFelice Cultrera, accostandolo a noti boss mafiosi ; sulla premessa che non aveva mai ricevuto avvisi relativi a tale indagine e che, invece , solo nel 2003 era stato imputato in un procedimento penale per fornitura di armamenti e per associazione mafiosa conclusosi con l’assoluzioneperché il fatto non è previsto dalla leggecome reato e perché il fatto non sus s iste, [OSCURATO:PERSONA] citò [OSCURATO:PERSONA], direttore del quotidiano “La Repubblica”, il [OSCURATO:PERSONA]Espresso e l’Ansa, nonchéNino Calarco, direttore della “Gazzetta del Sud”, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la giornalistaAlessandra Ziniti dinanzi al Tribunale d i Messina , chiedendone la condanna al risarcimentodel danno per diffamazione a mezzo stampa, deducendo prova pertesti per la dimostrazione sia del danno non patrimoniale sia del danno patrimoniale da perdita di affariimmobiliari; il Tribunale di Messina si dichiarò territorialmente incompetente in favore del Trib unale di R om a in ordine alle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] l’Espresso e del l’Ansa e rigettò quelle proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C ala r co , dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della giornalistaAlessandra Ziniti; C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2.La Corte d’appello di Messina, con sentenza 19 ottobre 2020, n. 415, ha rigettato l’ impugnazione proposta da F elice Cultrera avverso questa pronuncia,sulla base de i seguenti rilievi: I- anzitutto doveva escludersi la lesività del fatto , essendo presenti, nella fat tispecie , le tre condizioni poste a fondamento del lecito esercizio del diritto di cronaca: interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell’opinione; verità putativa dei fatti narrati; continenza delle espressioni adottate; precisamente –secondo la Corte territoriale –non poteva individuarsi « alcuna carica lesiva negli articoli pubblicati tanto dalla Gazzetta del Sud, quanto dalla Repubblica», che erano «indubbiamente di pubblico interesse», e nei quali «i giornalisti [avevano] avuto cura di sottolineare come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [fosse]stato assolto dalle varie accuse sollevate nei suoi confronti»; II-in secondo luogo non era stata fornita dall’attore , che ne era onerato, la prova del danno patrimoniale e non patrimonialededotto; 3. propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi;risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; n on rispond ono la [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:PERSONA] , che restano intimati . la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; le parti costituite hanno depositato memorie. Considerato che: 1.con il primo motivo viene denunciata la «Violazione dell'art. 132, comma secondo,c.p.c. n. 4 - [OSCURATO:PERSONA] » ; il ricorrente deduce che la Corte territoriale, per un verso, si sarebbe limitata a riportare la stringata motivazione del giudice di C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. primo grado ( motivazione, tra l’altro, di difficile comprensione lessicale) e, per altro verso, avrebbe trascurato « ogni elemento acquisito al processo», con particolare riferimento alla « assenz a di prova alcuna sullaveridicità delle imputazioni pubblicate » . 1.1.il motivo è infondato; in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.– sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. Un.,07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); nel caso di specie, non solo non sussistono le surricordate gravi lacune,idonee a proiettare la motivazione della sentenza impugnata al disotto del «minimo costituzionale», ma deve piuttosto riconoscersi che la Corte d’appello ha dato conto in m odo chiaro , argomentato e coerentedelle ragioni della decisione, al cui fondamento, come si è più sopra evidenziato, sono postedue rationes decidendi: la prima , basata C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sul motivato rili evo della mancanza della lesione del diritto all’onore e allareputazione per la contemporanea sussistenza delle t re condizioni della pertinenza, continenza e veridicità; la seconda , basata sull’apprezzamentodell’omessa prova del danno lamentato; il primo motivo, pertanto, deve essere rigettato; 2.Con il secondo motivo viene denunciata l’ « Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio»; il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della «assenza di alcuna allegazione, e tantomeno prova contraria, dedotta od offerta dalle parti convenute, cui incombeva la dimostrazione dellaverità degli assunti»; deduce che in malafede erano stati richiamati gli atti di una inchiesta precedente che lo aveva interessato, tra l’altro non sempre riportando la notizia della sua assoluzione, cosicché, nel momento in cui era stata data la notizia delle nuove indagini , egli era stato rappresentatoquale soggetto abitualmente dedito ad attività mafiose ; 2.1.il motivo è inammissibile; Il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. U n. , 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. richiamata, l ’ omesso esame di elementi istruttori , qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; alla luce di queste considerazioni, il motivo inesame, nel paludare subspecie di omess a motivazione su un fatto decisivo la doglianza che il giudice d’appello non abbia tenuto conto della mancanza di allegazione e di prova in ordine alla veridicità delle notizi e date, non denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma impinge nell’accertamentodi merito operato dalla Corte territoriale, che è insindacabile in sede di legittimità; 3.con il terzo motivo vien e denunciata la « V iolazione dell ’ art. 2697 c.c., dell’art.2 e dell'art. 21 Cost., in relazione all’art. 360 cpcn. 3 e n. 5.»; il ricorrente lamenta il giudizio sulla ritenuta insussistenza della lesione dell’onore e della reputazione, atteso che tale lesione doveva reputarsi insita nel fatto della pubblicazione di notizie coperte da segretoinvestigativo; deduce, inoltre, che non si sarebbe potuto invocare il lecito esercizio del diritto di cronaca, senza dimostrare i tre necessari elementidel pubblico interesse, della continenza e della verità ; 3.1. anche il terzo motivo è inammissibile; la Corte d’appello – con accertamento di fatto motivato e, quindi , insindacabile – oltre a ritenere non provata la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale lamentatodal ricorrente , ha reputato che gli articoli pubblicati rispondevano ad un pubblico interesse all’informazione e che non avevano portata offensiva dell’onore e della reputazione,atteso che i giornalisti avevano avuto cura di sottolineare C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalle varie accuse sollevate nei suoi confronti; nel criticare questo motivato giudizio, il ricorrente tende a suscitare da questa Corte un accertamento alternativo a quello formulato dalla Corte territoriale, omettendo di considerare che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie ad essa funzionali sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); 4.con il quarto motivo vien e denunciata la « V iolazione di norme di diritto: art. 360 n. 3c.p.c.»; il ricorrente lamenta che la Corte territoriale a bbia reputato non provato il dedotto danno non patrimoniale e patrimoniale , pur non avendoammesso le prove orali da lui articolate per dimostrarlo; anche questo motivo è inammissibile, poiché, censurando unicamente la seconda ratio decidendi della pronuncia impugnata , in ragione dell’omessa ammissione delle prove dedotte in funzione della dimostrazione dei danni-conseguenza, omette di co nsiderare che tale giudizio trova il suo fondamento logico nel rilievo ( che costituisce invece la prima ratio decidendi ) della esclusione della portata diffamatoria della pubblicazione e,dunque, nel rilievo della mancanza del danno-evento; 5. c on il quinto motivo viene denunciata la « V iolazione di legge circa la statuizione sulle spese»; il ricorrente, «in via assolutamente gradata», deduce che la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. processuali, poiché sarebbero comunque sussistiti, nella fattispecie, i «giusti motivi», che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, ne avrebbero costituito il presupposto; 5.1. il motivo è infondato; va, al riguardo, ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità –salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) –e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912); non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile – ed è anzi perfettamente conforme a diritto – la statuizione d ella sua condanna nelle spese processuali; 6.con il sesto motivo, viene denunciata la «Violazione art. 132 cpc. n. 4. in relazione all'art. 360 cpc n. 3 - omessa pronuncia circa inammissibilità produzione parte [OSCURATO:PERSONA] - illegittimità della quantificazione delle spese»; sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] era rimasta contumace in primo grado e si era costituita tardivamente in appello solo in sede di C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. precisazione delle conclusioni, il ricorrente deduce che il giudice del merito avrebbe dovuto espungere le sue produzioni documentali , rigettarne le istanze istruttoriee non riconoscerleil diritto alla rifusione dellespese; 6.1.il motivo è inammissibile; la costituzione tardiva non priva la parte vittoriosa del diritto al rimborsodelle spese per l’attività difensiva svolta ; quanto alle richiest e istruttorie dell’appellata AlessandraZiniti, il ricorrente,nell’illustrazione del motivo, omette di dire se erano state accolte o rigettate, ma dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che ad esse – come alle eventuali sue produzionidocumentali – non si è dato rilievo ai fini della statuizionedi rigetto dell’impugnazione; 7.in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato; 8. l e spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra il ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sulle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale vertente tra il ricorrente e le parti rimaste intimate, invece, non vi è luogo a provvedere, stante l’indefensiodi queste ultime; 9.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va infine dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso; C.C. 13.11.2023 N. R.G. 19306/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrent e le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup