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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 17882/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22561/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.ANASTASIA, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.2602/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22561/2022 Numero sezionale 1912/2025 Numero di raccolta generale 17882/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso l’intervento risolutore delle Sezioni Unite; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 26/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22561/2022 Numero sezionale 1912/2025 Numero di raccolta generale 17882/2025 Data pubblicazione 02/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22561/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] S.ANASTASIA, 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.2602/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 22561/2022 Numero sezionale 1912/2025 Numero di raccolta generale 17882/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso l’intervento risolutore delle Sezioni Unite; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 26/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22561/2022 Numero sezionale 1912/2025 Numero di raccolta generale 17882/2025 Data pubblicazione 02/07/2025
Decreto Cassazione n. 17882/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris