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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28400/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati edilizi e paesaggistici, è inammissibile.

Il motivo sulla prescrizione è inammissibile perché la stessa corte di appello, pur dando credito ad una indicazione di massima di un teste, Papagna, circa l'epoca di ultimazione delle opere, rapportando la data di consumazione del fatto al 17.3.2019 ha correttamente escluso la prescrizione al momento della pubblicazione della sentenza, intervenuta alla data del 12.3.2024.

Né valgono obiezioni difensive sulla valutazione da dare alle affermazioni del teste, trattandosi al riguardo di mere valutazioni inammissibili in questa sede tanto più in assenza di allegazione delle stesse (non essendo sufficiente una richiesta di allegazione rivolta alla cancelleria della corte di appello, trattandosi di onere dell'interessato).

Quanto al maresciallo Lauriciello, la corte ha spiegato che il lasso di tempo maggiore indicato da costui, a ritroso, rispetto al suo accertamento del 2020, pari a due anni, è stato formulato in rapporto ad ortofoto che in realtà nulla potevano indicare sullo stato delle opere nei due anni anteriori all'accertamento del 2020, siccome risalenti solo al 2016 e poi al 2020.

In proposito si rammenta che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso).

Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P).

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a reati edilizi e paesaggistici, è inammissibile. Il motivo sulla prescrizione è inammissibile perché la stessa corte di appello, pur dando credito ad una indicazione di massima di un teste, Papagna, circa l'epoca di ultimazione delle opere, rapportando la data di consumazione del fatto al 17.3.2019 ha correttamente escluso la prescrizione al momento della pubblicazione della sentenza, intervenuta alla data del 12.3.2024. Né valgono obiezioni difensive sulla valutazione da dare alle affermazioni del teste, trattandosi al riguardo di mere valutazioni inammissibili in questa sede tanto più in assenza di allegazione delle stesse (non essendo sufficiente una richiesta di allegazione rivolta alla cancelleria della corte di appello, trattandosi di onere dell'interessato). Quanto al maresciallo Lauriciello, la corte ha spiegato che il lasso di tempo maggiore indicato da costui, a ritroso, rispetto al suo accertamento del 2020, pari a due anni, è stato formulato in rapporto ad ortofoto che in realtà nulla potevano indicare sullo stato delle opere nei due anni anteriori all'accertamento del 2020, siccome risalenti solo al 2016 e poi al 2020. In proposito si rammenta che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso). Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P). Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 28400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris