CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 02529/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia nel procedimento a carico di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 20/06/2022 dal Tribunale di Pavia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 20 giugno 2022 il Tribunale di Pavia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ascrittogli al capo B, ex artt. 423, commi 1 e 2, 425, comma 1, n. 2, cod. pen., essendo stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato per lo stesso fatto di reato. Secondo il Tribunale di Pavia, nel caso di specie, ricorreva un'ipotesi di ne bis in idem tra i fatti di reato ascritti a [OSCURATO:PERSONA] al capo B del presente procedimento - riguardante il delitto di incendio doloso - e i fatti di reato contestati all'imputato al capo A del procedimento n. 445/2020 R.G.T. - riguardante il delitto di incendio colposo -, essendo le due condotte illecite connotate da identità, risultando commesse dallo stesso soggetto a Mortara il 6 settembre 2017. 2. Avverso questa sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione di legge della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistente un'ipotesi di ne bis in idem tra i fatti di reato ascritti a [OSCURATO:PERSONA] al capo B del presente procedimento e quelli ascritti al capo A del procedimento n. 445/2020 R.G.T., pendente a carico dello stesso soggetto. Secondo la parte ricorrente, i reati di incendio doloso e di incendio colposo potevano concorrere, atteso che le due fattispecie tutelavano beni giuridici differenti, con la conseguenza che, relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non era possibile affermare alcuna identità giuridica tra le due ipotesi delittuose, che riguardavano comportamenti criminosi diversi e non sovrapponibili. Si deduceva, al contempo, che l'instaurazione di due processi penali nei confronti di uno stesso soggetto era la conseguenza di attività d'indagine sviluppatesi in ambiti processuali diversi. Tali differenti sviluppi investigativi, del resto, erano attestati dal fatto che l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata, nei due procedimenti, in tempi e contesti probatori non assimilabili. La difesa del ricorrente, infine, depositava le note di udienza datate 15 novembre 2022, con cui rappresentava che, per i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] al capo A del procedimento n. 445/2020 R.G.T., il pubblico ministero aveva proceduto ex art. 516 cod. proc. pen. alla modifica dell'originaria contestazione di incendio colposo in quella di incendio doloso; il che confermava T l'identità dei due comportamenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia è infondato. 2. Osserva il Collegio che è incontroversa la sovrapponibilità delle condotte materiali relative al delitto di incendio doloso ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo B del presente procedimento e ai fatti di reato contestati allo stesso imputato al capo A del procedimento n. 445/2020 R.G.T.; in quest'ultimo procedimento il pubblico ministero modificava ex art. 516 cod. proc. pen. l'originaria contestazione di incendio colposo nella diversa fattispecie di incendio doloso, rendendo certa l'identità delle due ipotesi criminose. Deve, invero, rilevarsi che la sovrapponibilità delle due condotte illecite è anzitutto avvalorata da un dato circostanziale, costituito dal fatto che, nel presente procedimento, si accertava che l'attività incendiaria posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] si concretizzava nel contesto di un'unica sequenza, sviluppatasi a Mortara il 6 settembre 2017, in presenza delle stesse condizioni materiali in cui si erano verificati i comportamenti criminosi contestati all'imputato nel procedimento n. 445/2020 R.G.T. L'identità dei due comportamenti criminosi, come detto, veniva avvalorata dallo stesso pubblico ministero, che nel procedimento n. 445/2020 R.G.T. procedeva alla modifica ex art. 516 cod. proc. pen. dell'originaria contestazione di incendio colposo nella diversa fattispecie di incendio doloso, riconoscendo l'identità delle due ipotesi di incendio, che, in realtà, concretizzano un'unica fattispecie di reato. Ci si trova, pertanto, di fronte a un'ipotesi di identità processuale tra due fatti di reato, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare che per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali assumono un rilievo decisivo il contesto nel quale l'azione criminosa si sviluppa e i soggetti che risultano coinvolti nei due ambiti processuali. Sul punto, non si può che richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, tuttora insuperato, secondo cui: «Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in rit)- tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799-01). 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d