CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24071-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1453/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RG 24071/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1453/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari, ha annullato in parte qua la cartella esattorìale, notificata a [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli era stato chiesto il pagamento della somma di euro 39.132,60 per contributi IVS relativi agli anni 2005-2008, emessa per le violazioni riscontrate con verbale ispettivo dell'INPS del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. I giudici di seconde cure hanno in sintesi ritenuto, da un lato, che l'INPS non avesse dimostrato la fondatezza della contestazione -riguardante due lavoratrici assunte con contratto di apprendistato senza limite di durata e, pertanto, da ritenere operaie qualificate- per mancata indicazione delle norme contrattuali collettive di rìferimento, mentre, dall'altro, ha ritenuto fondata la contestazione relativa ad altre due lavoratrici, assunte con contratto part-time di 24 ore settimanali, perché dalle risultanze processuali era emerso che avevano invece lavorato per 25 ore. 3. Per la cassazione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo. 4. L'INPS non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle partì, unitamente al decreto dì fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5. cpc, in relazione agli artt. 116 cpc e 2967 cc, il travisamento della prova per ciò che concerne l'esistenza di elementi di prova da cui risulterebbe un orario di lavoro delle dipendenti Viterìtti e Fusaro di 25 ore settimanali, fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell'art. 101 co. 2 cpc, in merito alla presunta efficacia probatoria di un documento, mai acquisito, costituito dal registro delle presenze. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta dì riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli RG 24071/2020 accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione delle effettive ore di lavoro svolte dalle due lavoratrici. 4. Inammissibile è pure la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 5. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 6. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sul fatto che la contestazione dei verbalizzanti fosse fondata su due elementi di prova, che non risultavano superati da elementi contrari: le dichiarazioni rese dalle lavoratrici interessate e le annotazioni sul registro delle presenze. 7. Quanto, infine, alla doglianza che tale documento (registro delle presenze) non sarebbe stato processualmente acquisito, deve rilevarsi che il verbale di accertamento (riprodotto integralmente nel ricorso introduttivo RG 24071/2020 del presente giudizio) dava atto che, dal controllo effettuato appunto sul registro delle presenze, le lavoratrici Fusaro e Viteritti risultavano avere svolto, in realtà, un orario di 25 ore settimanali. 8. Si tratta di risultato dell'attività di percezione sensoriale dei verbalizzanti, priva di ogni elaborazione e valutazione critica, dotata di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cc la quale correttamente, a prescindere dalla acquisizione dell'intero documento, è stato posto a base della decisione (Cass. n. 339/2012; Cass. n. 3705/2013). 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l'Istituto intimato svolto attività difensiva. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre