CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 gennaio 1982
Cassazione n. 02848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1982 avverso l'ordinanza del 01/02/2022 della Corte di cassazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto del proprio difensore e procuratore speciale, propone ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza n. 10828/22 della Settima sezione di questa Corte del 1° febbraio scorso, depositata il successivo 25 marzo, che ha dichiarato inammissibile, con procedura non partecipata, il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del 3 febbraio 2021 della Corte di appello di Catanzaro. Egli deduce l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 610, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., sull'assegnazione e la trattazione dei ricorsi in Cassazione, in quanto il suo atto d'impugnazione, dopo essere stato fissato per l'udienza pubblica dinanzi alla Sesta sezione penale, è stato tolto dal ruolo e trasmesso alla Seconda sezione per competenza tabellare (come comunicato al suo difensore con biglietto di cancelleria e non con provvedimento del Presidente di sezione), e quindi trattato non più in udienza pubblica ma destinato all'apposita sezione per le inammissibilità. Sarebbe stato, perciò, violato il relativo schema legale e, con esso, le norme che disciplinano i poteri dei Presidenti della Corte e delle relative Sezioni, ciò integrando un errore di fatto. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 3. A norma dell'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., il rimedio del ricorso straordinario può essere esperito soltanto per la correzione di un errore materiale o di fatto, intendendosi per tale, per esemplificare, quello riguardante la redazione del testo, l'errore di calcolo e, più in generale, esclusivamente quello di natura percettiva su un dato di fatto inequivocamente emergente dagli atti del procedimento, con esclusione, quindi, di qualsiasi profilo valutativo (vds. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Nello specifico, invece, il ricorso lamenta una violazione della legge processuale, e dunque - semmai esistente - un errore non di fatto ma di diritto, peraltro non attribuibile ad una svista, ma ad una consapevole determinazione: quest'ultima, per di più, nient'affatto erronea, poiché, una volta trasmesso per competenza da una sezione ad un'altra della Corte di cassazione, il procedimento ritorna nella fase degli atti preliminari, sì come disciplinata dall'art. 610, cod. proc. pen., con il conseguente potere del Presidente - o, per esso, del consigliere da lui delegato - di rivalutarne l'ammissibilità e di individuare il rito con il quale trattarlo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così