CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 13531/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4564/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1738/2019 depositata il09/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dall’opposizione avanzata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta quale difensore di ufficio del sig. [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento penale avanti la Corte di cassazione, avente ad oggetto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il Presidente delegato della Corte di appello di Bologna rigettò l’opposizione per carenza di prova della prestazione professionale svolta. Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello ricorre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia non svolge attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e del D.M. 525/1994, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa valutazione della produzione documentale da cui risulterebbe inequivocabilmente l’attività svolta dalla ricorrente, consistita nell’accesso presso gli uffici per l’acquisizione del fascicolo, l’esame e lo studio degli atti e la richiesta di copia della sentenza della Corte di cassazione, in calce alla quale sarebbe stato apposto il timbro della cancelleria di rilascio di copia conforme a richiesta della ricorrente. A nulla rileverebbe la mancata partecipazione all’udienza in camera di consiglio perché il procedimento per il quale aveva svolto la difesa non prevederebbe la partecipazione dei difensori. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione,come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( ex multis Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n.34469; Cassazione civile sez. III, 09/04/2013, n.8569). Nel caso di specie, la ricorrente si duole dell’omesso esame di atti e documenti che comproverebbero lo svolgimento di attività difensiva in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza allegare o riprodurre, neppure sommariamente, gli atti del giudizio di merito da cui risulti lo svolgimento di tale attività difensiva e senza indicare la sede processuale in cui gli atti furono prodotti. [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti, rilevato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato in ricorso le prestazioni svolte, prima ancora di fornire la prova del loro effettivo svolgimento e tale prova non può certamente essere allegata e fornita in sede di legittimità. Il motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e del D.M. 55/2014, in relazione all’omessa liquidazione dei compensi relativi alla procedura di recupero del credito. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civil