CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 05272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 52/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -ricorrente- contro COMUNE di GROSSETO e AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETO n.223/2023 depositata il 16/09/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. adiva il Giudice di pace di Grosseto per chiedere l’annullamento della cartella esattoriale n. 022 2021 0014998827 000 relativa ad una sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Grosseto per violazione del codice della strada, notificata il 16 settembre 2022 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per l’importo complessivo di € 285,94. A fondamento dell’opposizione deduceva che la sanzione era stata tempestivamente versata, seppur con un minimo arrotondamento per difetto pari a € 0,10. Il Comune di Grosseto si costituiva per chiedere il rigetto del ricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione veniva dichiarata contumace. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Grosseto, con sent. n. 223/2023, ritenuta non contestata la notificazione del verbale da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e tardiva l’opposizione ex art. 617 c.p.c. alla cartella di pagamento, dichiarava inammissibile il ricorso. Escludeva, inoltre, la conversione del rito speciale in rito ordinario, per intervenuta decadenza dei termini processuali. 2. Avverso tale sentenza Link GruppoS.p.A. ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della società ricorrente ha depositato nota illustrativa a sostegno dell’accoglimento del ricorso. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. articola in ricorso in un unico motivo, con cui denuncia Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. consistente nell’erronea qualificazione della domanda proposta con ricorso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. come opposizione agli atti esecutivi anziché opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuto decorso del termine di decadenza previsto ai fini dell’esercizio dell’azione , nella parte in cui il Giudice di pace ha qualificato l’opposizione come fondata su presunti vizi formali della cartella, mentre essa aveva ad oggetto l’intervenuto, pressoché integrale, adempimento del credito vantato dal comune. Sostiene che tale circostanza integri un fatto estintivo, sia pure parziale, della pretesa creditoria e che, pertanto, l’azione proposta doveva essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. 2.Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza impugnata del Giudice di Pace di Grosseto, n. 223/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., qualificando l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come opposizione a sanzione amministrativa ex legge n. 689/1981, con conseguente applicazione dei relativi termini decadenziali. Tale qualificazione risulta manifestamente erronea, atteso che il ricorso non si fondava sulla deduzione di vizi formali della cartella esattoriale, bensì sull’avvenuto adempimento parziale (ed anzi pressoché integrale) del credito, verificatosi successivamente alla formazione del titolo esecutivo, riconosciuto dal Comune di Grosseto. 3. Per le ragioni che precedono , impregiudicata l ’ esatta qualificazione della domanda, non trattandosi comunque nella specie di opposizione agli atti esecutivi,dell’impugnata sentenza s ’ impone la cassazione, con rinvio al Giudice di Pace di Grosseto, che,nella persona di diverso magistrato, ritenuta ammissibile la domanda , procederà a esaminarla sotto ogni altro eventuale profilo in rito e, poi, nel merito. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte: -accoglie il ricorso e, per l’effetto: -cassa la sentenza impugnata e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Grosseto, nella persona di diverso magistra