CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 33297/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Chieti, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992, e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza della contravvenzione contestata, assumendo che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva secondo cui difetterebbe la prova del reato. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è reiterativo di analoga doglianza mossa con l'atto d'appello su cui la Corte di merito ha ampiamente motivato in conformità con i principi elaborati da questa Suprema Corte. Va invero ribadito in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732).Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto del verbale' di contestazione datato 12 novembre 2019 per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, ed ha dato atto che l'imputato non aveva dato la prova della presentazione di un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione ovvero di una richiesta di oblazione. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,