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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 26040/2022

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25625-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4311/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – notificato alla Regione [OSCURATO:PERSONA], all’ [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed al controinteressato Sig. [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4311/2021 del 07.06.21 che, confermando la sentenza di primo grado del TAR [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la sua richiesta di annullamento dell’ atto di proclamazione, emesso il 30 settembre 2020, del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], e degli atti del relativo procedimento elettorale, nonché la correzione del risultato elettorale.

2. L'odierno ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione degli esiti delle elezioni regionali del 2020 per la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la correzione del risultato elettorale nella parte in cui l'[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] - dovendo per legge riservare al candidato a Presidente della Regione collegato alla coalizione classificatasi seconda ([OSCURATO:PERSONA]) l'ultimo dei seggi spettanti alla predetta coalizione ([OSCURATO:PERSONA], Italia Viva, [OSCURATO:PERSONA] ed altri partiti) - aveva a costui assegnato il seggio ottenuto dalla lista provinciale di Italia Viva nella circoscrizione elettorale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva visto l'elezione del ricorrente), anziché il seggio ottenuto dalla lista provinciale di [OSCURATO:PERSONA] nella circoscrizione elettorale di Ancona (che aveva visto l'elezione del controinteressato [OSCURATO:PERSONA]).

3. In via subord inata il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di sollevare la questione illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6, lettera c), secondo periodo, della legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 nella parte in cui, per individuare il seggio da riservare al candidato a presidente della Regione con la seconda cifra elettorale sul piano regionale, richiama la precedente lettera b), così basando siffatta individuazione sulla graduatoria delle cifre elettorali residuali percentuali delle liste provinciali, anziché richiamare la graduatoria delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste ed incorrendo, secondo il ricorrente, nella violazione degli articoli 1,3, 48,49 e 51 della Costituzione.

4. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] - nel disporre il subentro del candidato Presidente sostenuto dalla coalizione classificatasi al secondo posto nel seggio ottenuto dalla lista provinciale di [OSCURATO:PERSONA] di Italia Viva, invece che nel seggio ottenuto dalla lista provinciale di Ancona di [OSCURATO:PERSONA] -avesse correttamente interpretato la normativa elettorale dettata dalla legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 ed ha altresì ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina sollevata dalla difesa del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 5.Nel presente giudizio di cassazione il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c. delle Sezioni Unite del 12 aprile 2022, per la quale tanto il ricorrente quanto il contro ricorrente hanno depositato memoria. 7.Preliminarmente va dato atto che in data 2 aprile 2022 il ricorrente ha depositato una propria nota rivolta al Procuratore Generale presso questa Corte con cui sollecitava quest'ultimo a richiedere la discussione della presente causa in pubblica udienza. 8.L'istanza, ancorché rivolta al Procuratore Generale e non a queste Sezioni Unite, va comunque scrutinata.

Essa va disattesa, perché la causa si presenta semplice e di pronta spedizione; indipendentemente dallo spessore delle questioni di diritto discusse davanti al Consiglio di Stato, risulta infattipalese l’esorbitanza delle doglianze mosse nel presente ricorso per cassazione dall’ ambito dei «motivi inerenti alla giurisdizione» per i quali - e soltanto per i quali - l'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione prevede il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la «Violazione dei parametri costituzionali - e contestuale non manifesta infondatezza della questione di legittimit̀ costituzionale sollevata -di cui agli artt. 1 e 3 nonch ́ 48 e 49 ed ancora 51 Cost. nonch́ infine 117 comma 1° Cost., con riguardo al mancato rilievo della questione di legittimit̀̀ costituzionale del comma 6° e del comma 5° dell’art. 19 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n° 24/07 nella parte in cui la sentenza impugnata rifiuta la soluzione interpretativa conforme e sceglie di non valorizzare l’elemento letterale costituito dal riferimento normativo al menzionato “ultimo seggio spettante alle liste collegate alla coalizione” ai fini dell’utile esperibilit̀̀ di una interpretazione conforme della disposizione in esame». 10.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la « Violazione dei parametri costituzionali – e contestuale non manifesta infondatezza della questione di legittimit̀ costituzionale sollevata –di cui agli Artt. 1 e 3 nonch́ 48 e 49 ed ancora 51 Cost. nonch́ infine 117 comma 1° Cost con riguardo al mancato rilievo della questione di legittimit̀ costituzionale del comma 6° e del comma 5° dell’Art. 19 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n° 24/07 nella parte in cui a) ledono il principio di ragionevolezza mediante una impropria ed illogica sovrapposizione tra due discipline relative a fattispecie non sovrapponibili ed inoltre b) ledono il principio di uguaglianza nonch́ conseguentemente quello di democraticità ed infine c) ledono il principio di rappresentativit̀̀ dell’organo elettivo.

11. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo afflitti dalla medesima ragione di manifesta inammissibilità.

Nessuno di tali due motivi - il primo volto a censurare l’interpretazione “non costituzionalmente orientata” dell'articolo 19 della legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] numero 24/2007 ed il secondo volto a censurare la mancata sollevazione della questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata da tale articolo – pone, infatti, questioni di giurisdizione.

12. L'unico collegamento rinvenibile nel ricorso al disposto dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. è il riferimento che si legge a pag. 2, § 1, ai «compiti nomofilattici rispetto alla legalità dell'ordinamento interno rispetto alle fonti europee ed internazionali (ordinanza SSUU 18.9.2020 n. 19598)».

Ma, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare, dopo la sentenza CGUE 21 dicembre 2021 Randstad , il ric orso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE (così SSUU 1454/2022).

13. In definitiva va data continuità al principio che «in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (così SSUU 27770/2020). 14.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 15.Le spese seguono la soccombenza.

16. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25625-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4311/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ha proposto ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. – notificato alla Regione [OSCURATO:PERSONA], all’ [OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed al controinteressato Sig. [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4311/2021 del 07.06.21 che, confermando la sentenza di primo grado del TAR [OSCURATO:PERSONA], ha respinto la sua richiesta di annullamento dell’ atto di proclamazione, emesso il 30 settembre 2020, del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione [OSCURATO:PERSONA], e degli atti del relativo procedimento elettorale, nonché la correzione del risultato elettorale. 2. L'odierno ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione degli esiti delle elezioni regionali del 2020 per la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la correzione del risultato elettorale nella parte in cui l'[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] - dovendo per legge riservare al candidato a Presidente della Regione collegato alla coalizione classificatasi seconda ([OSCURATO:PERSONA]) l'ultimo dei seggi spettanti alla predetta coalizione ([OSCURATO:PERSONA], Italia Viva, [OSCURATO:PERSONA] ed altri partiti) - aveva a costui assegnato il seggio ottenuto dalla lista provinciale di Italia Viva nella circoscrizione elettorale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva visto l'elezione del ricorrente), anziché il seggio ottenuto dalla lista provinciale di [OSCURATO:PERSONA] nella circoscrizione elettorale di Ancona (che aveva visto l'elezione del controinteressato [OSCURATO:PERSONA]). 3. In via subord inata il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di sollevare la questione illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6, lettera c), secondo periodo, della legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 nella parte in cui, per individuare il seggio da riservare al candidato a presidente della Regione con la seconda cifra elettorale sul piano regionale, richiama la precedente lettera b), così basando siffatta individuazione sulla graduatoria delle cifre elettorali residuali percentuali delle liste provinciali, anziché richiamare la graduatoria delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste ed incorrendo, secondo il ricorrente, nella violazione degli articoli 1,3, 48,49 e 51 della Costituzione. 4. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] - nel disporre il subentro del candidato Presidente sostenuto dalla coalizione classificatasi al secondo posto nel seggio ottenuto dalla lista provinciale di [OSCURATO:PERSONA] di Italia Viva, invece che nel seggio ottenuto dalla lista provinciale di Ancona di [OSCURATO:PERSONA] -avesse correttamente interpretato la normativa elettorale dettata dalla legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 27/2004 ed ha altresì ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disciplina sollevata dalla difesa del Sig. [OSCURATO:PERSONA]. 5.Nel presente giudizio di cassazione il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c. delle Sezioni Unite del 12 aprile 2022, per la quale tanto il ricorrente quanto il contro ricorrente hanno depositato memoria. 7.Preliminarmente va dato atto che in data 2 aprile 2022 il ricorrente ha depositato una propria nota rivolta al Procuratore Generale presso questa Corte con cui sollecitava quest'ultimo a richiedere la discussione della presente causa in pubblica udienza. 8.L'istanza, ancorché rivolta al Procuratore Generale e non a queste Sezioni Unite, va comunque scrutinata. Essa va disattesa, perché la causa si presenta semplice e di pronta spedizione; indipendentemente dallo spessore delle questioni di diritto discusse davanti al Consiglio di Stato, risulta infattipalese l’esorbitanza delle doglianze mosse nel presente ricorso per cassazione dall’ ambito dei «motivi inerenti alla giurisdizione» per i quali - e soltanto per i quali - l'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione prevede il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato. 9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la «Violazione dei parametri costituzionali - e contestuale non manifesta infondatezza della questione di legittimit̀ costituzionale sollevata -di cui agli artt. 1 e 3 nonch ́ 48 e 49 ed ancora 51 Cost. nonch́ infine 117 comma 1° Cost., con riguardo al mancato rilievo della questione di legittimit̀̀ costituzionale del comma 6° e del comma 5° dell’art. 19 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n° 24/07 nella parte in cui la sentenza impugnata rifiuta la soluzione interpretativa conforme e sceglie di non valorizzare l’elemento letterale costituito dal riferimento normativo al menzionato “ultimo seggio spettante alle liste collegate alla coalizione” ai fini dell’utile esperibilit̀̀ di una interpretazione conforme della disposizione in esame». 10.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la « Violazione dei parametri costituzionali – e contestuale non manifesta infondatezza della questione di legittimit̀ costituzionale sollevata –di cui agli Artt. 1 e 3 nonch́ 48 e 49 ed ancora 51 Cost. nonch́ infine 117 comma 1° Cost con riguardo al mancato rilievo della questione di legittimit̀ costituzionale del comma 6° e del comma 5° dell’Art. 19 L.R. [OSCURATO:PERSONA] n° 24/07 nella parte in cui a) ledono il principio di ragionevolezza mediante una impropria ed illogica sovrapposizione tra due discipline relative a fattispecie non sovrapponibili ed inoltre b) ledono il principio di uguaglianza nonch́ conseguentemente quello di democraticità ed infine c) ledono il principio di rappresentativit̀̀ dell’organo elettivo. 11. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo afflitti dalla medesima ragione di manifesta inammissibilità. Nessuno di tali due motivi - il primo volto a censurare l’interpretazione “non costituzionalmente orientata” dell'articolo 19 della legge regionale delle [OSCURATO:PERSONA] numero 24/2007 ed il secondo volto a censurare la mancata sollevazione della questione di legittimità costituzionale della disciplina dettata da tale articolo – pone, infatti, questioni di giurisdizione. 12. L'unico collegamento rinvenibile nel ricorso al disposto dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. è il riferimento che si legge a pag. 2, § 1, ai «compiti nomofilattici rispetto alla legalità dell'ordinamento interno rispetto alle fonti europee ed internazionali (ordinanza SSUU 18.9.2020 n. 19598)». Ma, come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare, dopo la sentenza CGUE 21 dicembre 2021 Randstad , il ric orso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE (così SSUU 1454/2022). 13. In definitiva va data continuità al principio che «in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (così SSUU 27770/2020). 14.Il ricorso va dichiarato inammissibile. 15.Le spese seguono la soccombenza. 16. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo d