CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T241
Titolo CCNL: CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE
Titolo accordo: CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: scuola non statale
Parti datoriali: AGIDAE
Parti sindacali: UIL SCUOLA RUA; CISL SCUOLA; SINASCA; FLC CGIL; SNALS CONFSAL
Decorrenza: 2024-01-01
Scadenza: 2027-12-31
Stipula: 2024-07-03
Stato: Acquisito
Identificativo: 20491
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=196245
--- Testo contratto ---
Parte Terza
ALLEGATI
ALLEGATO n. 1
ACCORDO NAZIONALE AGIDAE E OO.SS. DI CATEGORIA
SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Testo Unico D.LGS. 81/2008
e successive integrazioni
VISTI il D.L gs. 09. 04.2008 n. 81 e successive integrazioni “Testo Unico sulla
Sicurezza”, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che
la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione
collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli
orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della Unione Europea;
RAVVISATA l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori
sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione
della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art . 2 del D.L gs. 81/2008, degli
organismi paritetici territoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è
quella di superare posizioni conflittuali ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
LA PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
PRIMA PARTE
1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
L'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 al 2° comma precisa che “in tutte le aziende o unità
produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua
individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri
parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 63 comma 2, debbono essere strutturati tenendo conto
di eventuali portatori di handicap.
A) ISTITUTI FINO A QUINDICI DIPENDENTI
1. Negli Istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istru-
zione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti all'AGIDAE,
aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro
interno (cfr. art. 47, comma 3).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
2. MODALITÀ DI ELEZIONE
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scr utinio segret o, anche per
candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti
quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. I n caso di parità
risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale,
il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell 'elezione
che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3. TEMPO DI LAVORO DEDICATO ALLA SICUREZZA
Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a
norma dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, negli Istituti che occupano fino a 15 dipendenti,
permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, lettere b), c), d), g), i) ed l), non
viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, qua le
rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritet ica Regionale e questa alla
Commissione Paritetica Nazionale.
B) ISTITUTI CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Negli Istituti che oc cupano più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza viene
designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti (cfr. art. 47 c. 4).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli Istituti con
numero di di pendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli Istituti con più di 60
dipendenti.
PROCEDURE PER L'ELEZIONE O LA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
IN ISTITUTI CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Negli Istituti con più di quindici dipendenti il ra ppresentante per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali Azien dali. In assenza
di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le
modalità di cui al punto 2 (cfr. art. 47, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'el ezione, subentrano, come
rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più
voti durante l'elezione.
In questo caso, allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comu nicato
alla Direzione dell'Istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regio nale e quella
Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C) ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è
contenuta all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le parti concordano quanto segue.
1. ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di
Istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivam ente le visite che intende effettuare
negli ambienti di lavoro.
2. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
La consultazione del rappresentante per la sicurezza è pre vista a carico del datore di
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, e deve essere svolta in
modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal
rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazi one, apponendo la propria firma
sul verbale.
3. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le
documentazioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) e f) del D.Lgs. 81/2008.
Ha diritto inoltre d i consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art. 28
comma 2, conservata presso l'Istituto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle
concernenti l'Istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie , è tenuto a farne un uso stret ta-
mente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.
4. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma
1, lettera g), dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di
lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già
previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue
funzioni e deve contenere:
conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro;
conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione
e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, provvederà all'integrazione della formazione.
5. RIUNIONI PERIODICHE
Negli Istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta
l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La
riunione, alla quale partecipano i soggett i di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008,
viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica
in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni
di prevenzione presenti nell'Istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto d isposto dall’art. 2 comma 1 lettera ee) del
D.Lgs. 81/2008 e dal successivo art. 51 , fermo restando quanto previsto dal 2° comma
dello stesso articolo, concordano quanto segue:
1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La commissione Paritetica Nazionale ass ume anche co mpiti in materia di igiene e
sicurezza, e precisamente:
promuove l a costituzione di Organismi Pa ritetici Regionali (sezioni spe cifiche
aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
organizza seminari ed altre attività co mplementari dei componenti gli Organismi
Paritetici Regionali;
definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro;
valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di
riferimento per gli Organismi Parite tici R egionali, anche in relazione
all’attuazione di progetti formativi in ambito locale;
promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da
parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionali e Comunitari;
favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della
vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni Pubbliche;
approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di
individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento,
alle Amministrazioni competenti.
2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni
Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissio ne Paritetica Nazionale, assumono
anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniz iativa, o su proposta delle
Commissioni Paritetiche Regionali, elabora progetti formativ i in materia di prevenzione,
igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee
guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione
Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica Regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle inizia tive
proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non,
operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzi one, può, di sua iniziativa, promuovere
direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
PARTE TERZA: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie
della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al
D.Lgs 81/2008, la costituzione di Organismi P aritetici per la "composizione" di possibili
conflitti.
Tali O rganismi, infatti, rappresentano la prima istanza di risoluzione di contro versie
insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Parit etiche Regionali agiscono come O rganismi Paritetici ai quali sono
attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 2 del D.Lgs 81/2008. In particolare,
spetta ad esse:
informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
tenere un elenco comprendente tutti i nominati vi dei rappresentanti per la
sicurezza eletti o designati nelle Istituzion i scolastiche del territorio di com -
petenza dell'Organismo;
trasferire i dati sopra citati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui di ritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti
interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire
la Commis-sione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzion e
concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regional e ne informa le altre par ti
interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
ALLEGATO n. 2
ACCORDO QUADRO NAZIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
DI CUI AL TESTO UNICO D.LGS 81/2008
e successive integrazioni
VISTI il D.L gs. 09. 04.2008 n. 81 e successive integrazioni “Testo Unico sulla
Sicurezza”, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che
la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione
collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
VISTO l’art. 37 co. 10 -11-12 del D.L gs. 09.04.2008 n. 81 contenente disposizioni sulle
modalità, durata e contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
VISTO l'Accordo tra le OO.SS. di categoria e l'AGIDAE, c he introduce nel settore della
Scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
VISTA la lett era C, punto 4, del citato Accordo N azionale che attribuisce al
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata
formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio
1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formaz ione dei l avoratori, dei
rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i
compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
si conviene quanto segue:
A) MODALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I R.L.S.
1. Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo
Nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione
della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2. Il corso di form azione, i cui costi sono a carico dei dato ri di lavoro, potrà es sere
organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3. La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il
R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività l avorativa per la durata dell'intero corso.
Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale,
le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste
dal vigente CCNL.
4. Per la durata dell'int ero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso
chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dall’abituale sede
lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
5. In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e
comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eve ntuale
successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al
punto 4.
B) CONTENUTI MINIMI IN MATE RIA DI FORMAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E RUOLO
DEGLI ORGANISMI PARITETICI
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della
collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamen te tale principio, il presente
Accordo prevede interventi di formazione ri volti sia ai lavoratori che ai R appresentanti
per la Sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio
1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di
formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i
particolari indirizzi didattici di ciascun Istituto.
Il comma 7 bis dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 assegna agli Organismi Paritetici un ruolo
fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozio ne e la progettazione della
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentan ti, tanto da far assumere agli Organismi
stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e ,
pertanto, è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti
con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potr anno contribuire a vari livelli alla
realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2 della Seconda
Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.
SCHEMA FORMATIVO
PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali:
2.1) principi costituzionali e civilisti;
2.2) soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali. Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informa zione,
formazione, consultazione, ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:
3.1) le normative previgenti al D.Lgs. 81/2008; DPR 547/ 1955, DPR
303/1956 ecc., in generale, Direttive Comunitarie;
3.2) il D.Lgs. 81/2008;
3.3) la definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.5) l’individuazione delle misure di prevenzione (tecniche,
organizzative, procedurali).
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
4.1) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza: D.Lgs. 81/2008;
4.2) risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3) il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la S icurezza nella
logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) l'Accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni:
5.1) comunicazione interpersonale e di g ruppo in relazione al ruolo
partecipativo del R.LS;
5.2) comunicazione attiva/passiva con i lavoratori;
5.3) comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione.
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un
attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
L'attestazione è dep ositata in originale presso la D irezione del l'Istituto. Gli elenchi dei
partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da
questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C) LA DOCENZA
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui
contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, di
cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di categoria,
firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li
trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
I lavoratori, anche attraverso l'intervento del loro R.L.S., devono ricevere, secondo il
dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 50, lettera g, D.Lgs 81/2008 e art. 1
Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavorator i in materia di sicurezza e salute
sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interperson ale in relazione al ruolo
partecipativo.
4) Materie previste dall'Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997 e dall’art. 37 co. 11
D.Lgs. 09.04.2008.
ALLEGATO n. 3
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA
E DEL LAVORO AMMINISTRATIVO A DISTANZA NELLE SCUOLE
PARITARIE CHE APPLICANO IL CCNL AGIDAE SCUOLA
Il giorno 09 dicembre 2020, alle ore 16.00, a Roma, in sede AGIDAE, in modalità
VIDEOCONFERENZA, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale in applicazione
del CCNL AGIDAE/SCUOLA, composta da:
per l’AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Fr. Bernardino Lorenzini, Suor Teresita
Moiraghi, Suor Emanuela Brambilla, Suor Maria Annunciata Vai;
per la FLC CGIL: Giusto Scozzaro; Leonardo Croatto;
per la CISL Scuola: Elio Formosa;
per la UIL Scuola Rua: Adriano Enea Bellardini;
per lo SNALS CONF.S.A.L.: Silvestro Lupo; Giovanni Visco;
per il SINASCA: Pierluigi Cao.
per concordare, in ri ferimento a cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19:
I) la regolamentazione della didattica e del lavoro a mministrativo a distanza nelle
Scuole Paritarie;
omissis.
I) Accordo per la regolamentazione della didattica e del lavoro amministrativo a
distanza nelle Scuole Paritarie che applicano il CCNL AGIDAE/Scuola
LA COMMISSIONE,
dopo approfondito esame e attenta valutazione,
premesso che:
- nella prima fase emergenziale le Scuole P aritarie hanno adottato, spesso in forme del
tutto sperimentali, laddove possibile, il lavoro a distanza per garantire la continuità e
la regolarità dell’anno scolastico e la sicurezza degli alunni e degli operatori;
- le Parti intendono con il presente Acc ordo, nel rispetto del vigente CCNL e delle
normative nazionali, superare la fase autorganizzata e fornire alle Scuole un adeguato
strumento contrattuale di gestione della didattica a distanza (DAD) e del lavoro agile
da remoto;
- la didattica a distanza è l a forma di tel elavoro contenuto nell'Accordo I ntercon-
federale del 9 giugno 2004;
- il lavoro di segreteria e amministrativo può essere svolto in modalità agile ai sensi
della legge 22 maggio 2017 n. 81 che offre un riferimento imprescindibile per
individuare il lavoro agile definito anche smart working; tale lavoro è una modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli
orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante
accordo tra dipendente e datore di lavoro;
tenuto conto
della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e di salute e sicurezza in epoca
COVID 19;
conviene che
- il presente Accordo è lo strumento attuativo della normativa vigente che dispone che
“in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione…”;
- per la gestione delle attività didattiche, in via transitoria e fino al termine dell’anno
scolastico 2020/2021, l’insegnamento può essere svolto a distanza. Per le funzioni
amministrative il lavoro può essere svolto da remoto in modalità agile;
- il lavoro agile e la didattica a distanza sono una modalità dell'organizzazione del
lavoro per garantire la salute e la sicurezza sanitaria, garantire un servizio di interesse
pubblico, migliorare la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro tenuto cont o anche
delle politiche di genere;
concorda che
- la didattica a distanza:
a) sarà effettuata nella generalità delle S cuole, in caso di sospensione delle attività
didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale;
b) per le Scuole di secondo grado potrà essere effettuata in forma complementare,
ovvero mediante attività didattiche in parte in presenza e in parte a distanza;
- ferma restando la disciplina legale con riferimento ai diritti di priorità, laddove la pos-
sibilità di accedere alla didattica a distanza sia circoscritta ad una parte dell’organico,
la selezione del personale docente deve tenere conto dei seguenti criteri:
tutela per i lavoratori fragili a rischio;
esigenze di cura del personale;
richieste pervenute dal lavoratore per ordine di grado e classi di concorso;
sostenibilità del lavoro da remoto;
- la programmazione e la regolamentazione didattica sulla base delle discipline e delle
esigenze metodologiche -didattiche, le modalità di erogazione, di verifica e
valutazione degli apprendimenti e le forme di flessibilità sono regolate dall’art. 48 del
CCNL AGIDAE 2016/2018.
Tutto ciò premesso, e quanto premesso costituisce parte integrante del presente
Accordo,
LA COMMISSIONE STABILISCE QUANTO SEGUE:
1) - Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’art. 48 del vigente CCNL AGIDAE, in caso di
didattica a distanza effettuata in modalità sincrona o asincrona o in forma complementare
a quella in presenza, è garantito, e normalmente retribuito, l’ orario contrattuale indivi -
duale di lavoro del docente, che comprende anche le prestazioni connesse all’esercizio
della funzione docente, nelle modalità programmate dal Collegio docenti.
Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi
circoscritti di alunni della classe, integrando, sulla base di quanto previsto dagli Istituti a
seguito della programmazione del Collegio dei docenti, dette attività con altre in modalità
asincrona, a completamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro.
I tempi di pausa, di cui al punto 6 (salute e sicurezza), previsti per le attività svolte con
l’utilizzo di video terminale, come per la didattica a distanza, sono considerati parte
integrante dell’orario di lavoro.
Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in modalità a distanza, qualora stabilito
dalle norme emergenziali.
2) - Prestazione interna ed ester na, gestione della quarantena. D iritti contrattuali,
diritto alla disconnessione
2.1 - Prestazione interna ed esterna
La prestazione lavorativa a distanza può essere svolta presso il proprio domicilio o altro
luogo con dispositivi efficaci che devono essere comunicati all’Istituto.
Ogni I stituzione Scolastica Paritaria del Sistema N azionale di istr uzione e formazione
definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
Le attività sincrone comportano l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di studenti (es. videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a
test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante).
Le attività asincrone sono caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti (es. l’approfondimento individuale o di gruppo con
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di
videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’i nsegnante;
esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale).
2.2 - Gestione della quarantena
Escluso il caso in cui, a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria (ASL/ATS) e
della consequenziale certificazione del medico di base (MMG), la quarantena venga
“certificata” come malattia, il docente, che si trovi in quarantena fiduciaria o in
isolamento fiduciario e la cui retribuzione sia a totale carico dell’Istituto, svolgerà
regolarmente l’attività didattica a distanza, come stabilito al precedente punto 1) - Orario
di lavoro, nei confronti delle proprie classi, sia che le stesse siano in quarantena, sia che
svolgano regolare attività a scuola, nel qual caso sarà garantita la compresenza.
2.3 - Diritti contrattuali
Le prestazioni rese nella modalità a distanza o in lavoro agile non modificano gli orari
individuali settimanali previsti dal vigente CCNL.
Il personale dipendente - docente e amministrativo - che svolge in tutto o in parte la
propria attività in modalità a distanza o in modalità agile/smart working, mantiene tutti i
diritti derivanti dal CCNL AGIDAE e dalle vigenti contrattazioni aziendali/regionali,
riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: malattia, maternità, permessi retri -
buiti, permessi ex L.104, permessi per visite mediche, corsi di aggiornamento, ferie,
orario di lavoro, PAP, POC.
Per il personale ATA, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro (“ lavoro
straordinario” ex art. 50 CCNL AGIDAE commi 9 e 10) viene riconosciuta e retribuita
qualora effettivamente svolta e autorizzata dalla Direzione.
Tenuto conto dell’emergenz a sanitaria e delle disposizioni delle autorità sanitarie e
governative ai diversi livelli istituzionali, l’Istituto privilegia il lavoro svolto nella sede
scolastica per favorire aspetti relazionali, collegiali, di coordinamento e di lavoro di
gruppo, programmati nel collegio docenti.
2.4 - Disconnessione
Esaurito l’orario di lavoro giornaliero programmato, il dipendente ha diritto alla discon -
nessione. La contrattazione aziendale e/o territoriale può definire le figure professionali
per le quali posson o essere programmate fasce orarie per l’organizzazione del lavoro in
autonomia. La mancata reperibilità fuori dalle fasce orarie programmate non è sanzio -
nabile.
3) - Diritti sindacali
Il lavoro da remoto non sospende né riduce le libertà, i diritti, le agibilità sindacali che
sono esercitati dal lavoratore anche attraverso gli stessi strumenti informatici con cui
lavora da remoto. Nello specifico, si dovranno prevedere le modalità di pa rtecipazione da
remoto, tramite collegamento in video call, alle assemblee sindacali, di ricezione delle
necessarie informazioni dalle RSA e l’accesso alle bacheche sindacali digitali opportuna -
mente realizzate. L’esercizio dell’attività sindacale per le R SA e per i RLS è
regolamentato dal punto B) DIRITTI SINDACALI del vigente CCNL.
4) - Riservatezza e privacy ai tempi della didattica digitale
Nell’esercizio della didattica digitale, che si svolge nel rispetto dell’art. 4 della legge
300/1970 in mat eria di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informa -
zioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo e alla custodia
delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di f ar
accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi
informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la didattica digitale e le
conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L’Istituto fornisce indicazio ni agli
studenti e ai genitori intestatari delle utenze, con riferimento all’uso corretto del proprio
account, al fine di evitare l’utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali
trattati di docenti e altri studenti.
5) - Formazione
Nell’ambito del D.L gs. n. 81/2008 va prevista una attività di formazione/informazione
come condizione per l’accesso al lavoro a distanza. Le Istituzioni scolastiche organizzano
la necessaria formazione al personale docente sulla Didattica Digitale, con prioritario
riferimento all’uso della piattaforma adottata. Nell’ambito della formazione obbligatoria
in materia di sicurezza e salute dei lavora tori, è assicurato uno specifico modulo
concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della didattica
digitale e del lavoro agile da remoto.
6) - Salute e Sicurezza
A garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di
lavoro a distanza, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella
quale sono individuati i rischi generali e i r ischi specifici connessi alla particolare
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il personale che svolge la sua attività con il videoterminale ha diritto all’interruzione
(pausa) non inferiore a quindici minuti ogni centoventi minuti di appl icazione conti -
nuativa al videoterminale della sua attività. Altre modalità possono essere definite nella
contrattazione aziendale e/o territoriale. Nel computo dei tempi di interruzione (pausa)
non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte d el sistema elettronico, che
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abban -
donare il posto di lavoro.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale,
non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario comples -
sivo di lavoro. Per quanto non previsto si fa riferimento all’art.175 del Testo Unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
7) - Assegnazione e gestione di strume nti e attrezzature di lavoro, acquisto
apparecchiature, forme di compensazione, indennità telelavoro
L’Istituto/datore di lavoro fornisce gli strumenti per espletare la didattica digitale e per il
lavoro agile (compresa la connessione Internet), le regole sulla conservazione e sulla ma-
nutenzione/riparazione, sull’utilizzo di strumentazione ergonomica e a norma antinfortu -
nistica (es. cuffie, schermi, sedie ergonomiche , ecc.). In alternativa , il personale
dipendente utilizza i propri strumenti e attrezzature percependo un’indennità forfettaria
mensile di 30,00 (trenta) euro a partire dall’1/01/2021 fino al 30 giugno 2021.
Omissis.
Roma, 9 dicembre 2020
Firmato:
- per l’AGIDAE: P. Francesco Ciccimarra, Fr. Bernardino Lorenzini, Suor Teresita
Moiraghi, Suor Emanuela Brambilla, Suor Maria Annunciata Vai;
- per la FLC CGIL: Giusto Scozzaro, Leonardo Croatto;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la UIL Scuola Rua : Adriano Enea Bellardini;
- per lo SNALS CONF.S.A.L.: Silvestro Lupo, Giovanni Visco;
- per il SINASCA: Pierluigi Cao.
ALLEGATO n. 4
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
ACCORDO AGIDAE – OO.SS. SCUOLA 06/02/2018*
1 - L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani.
2 - Il contratto di apprendistato si articola secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per 1a qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione di scuola secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato
definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), al fine di co nsentire lo
sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
3 - L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo 81 del 15 giugno
2015, Capo V.
4 - Assunzione
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di
età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del perso nale
dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.
2. È possibile assumere in apprendistato professionalizzante senza limite di età i
lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
5 - Percentuale di conferma
1. Le Istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano
mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato
sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i
lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine
del rapporto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
* Accordo approvato durante la riunione della Commissione Paritetica Nazionale Scuola del
6/02/2018 come allegato n. 4 al CCNL AGIDAE SCUOLA 2016 -2018.
6 - Qualifiche e mansioni
1. Le Scuole/Istituti aderenti all’AGIDAE possono assumere giovani con contratto di
apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all’A rea del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui all’art. 39 del presente CCNL.
7 - Il Tutor
1. La funzione di Tutor prevista dalla legge potrà essere ricoperta anche da un
lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
2. Le Scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 del l’art.
4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla Regione e/o Ispettorati
Provinciali la persona che svolge funzione di Tutor al fine di assicurare il neces sario
raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
3. Il Tutor svolge la sua attività all’interno del suo orario individuale di lavoro e ha
diritto ad una indennità mensile lorda pari a euro 60 per tutta la durata del contratto di
apprendistato.
8 - Durata del rapporto di apprendistato
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante s i applica esclusivamente al
personale dell'Area Prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui
all'art. 39 del CCNL AGIDAE.
2. Il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da co nseguire, ha la seguente
durata:
livello primo: 24 mesi;
livelli secondo, terzo e quarto: 36 mesi.
3. Il periodo di apprendistato è prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.
4. Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede dal contratto, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
9 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, al termine del contratto di apprendistato, conferma, nella mi sura
minima del 70%, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, confermando inoltre al
lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello di inquadramento.
2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all’apprendista, all’interno
del piano individuale di formazione, l'insegnamento necessario perché possa conse -
guire la prevista qualifica.
3. L’Istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza
dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
10 - Periodo di prova
1. La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall’art. 22 del
presente CCNL.
11 - La formazione dell'apprendista - Contenuti e modalità della formazione
1. Le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le
modalità di svolgimento dell'attività formativa, secondo le previsioni della normativa
vigente.
12 - Durata della formazione
1. Le attività formative esterne ed interne s ono articolate in contenuti a carattere
trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
2. Le ore destinate alla formazione, considerate a tutti gli effetti ore lavorative e
computate nell’orario di lavoro, pari a 40 ore annue, sono retribuite.
13 - Trattamento economico
1. L’apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di
formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal
presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio
ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:
primo anno: 90% della retribuzione tabellare di cui all’art. 29 del presente CCNL;
dal 13° mese: 100% della retribuzione tabellare di cui all’art. 29 del presente
CCNL.
2. Per il trattamento di malattia si rinvia a quanto previsto dal presente CCNL.
14 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n° 81/2015.
Letto, approvato e sottoscritto in data 6/2/2018
Per AGIDAE: p. Francesco Ciccimarra
Per FLC CGIL: Leonardo Croatto
Per CISL Scuola: Elio Formosa
Per UIL Scuola RUA: Adriano Enea Bellardini
Per SNALS CONFSAL: Silvestro Lupo
Per SINASCA: Pierluigi Cao
ALLEGATO n. 5
*****
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA
NELLE ISTITUZIONI AGIDAE
CCNL SCUOLA
(ai sensi della lettera a), comma 2, art. 2, del D.Lgs. 81/2015)
Roma, 13.04.2016
Le Parti, premesso che
nel settore della Scuola Paritaria Cattolica, soprattutto in alcuni periodi dell’anno
scolastico, permane l’esigenza di ricorrere a competenze specialistiche non pre -
senti in organico;
concordano
che in dette I stituzioni il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro;
di prevedere, ai sensi del D .Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art . 2, comma 2 lett. a),
discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione
delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore scolastico,
formativo ed educativo;
che quanto previsto per le collaborazioni oggetto del presente accordo si basa
sulla non riconducibilità alle fattispecie disciplinate dal comma 1 dell'art. 2 del
citato D.Lgs. 81/2015;
che la L . 62/2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione, è la legge di riferimento per la Scuola Paritaria;
che al fine di disporre di una disciplina contrattua le specifica ed uniforme per i
collaboratori che op erano nelle I stituzioni scolastiche, formative e d educative
aderenti all'AGIDAE
di regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alle
seguenti condizioni:
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
La presente intesa regola i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
dalle Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione, di cui all’art. 15 del CCNL
AGIDAE SCUOLA.
a) Ai sensi del c omma 5, art. 1 , L. 62/2000, il ricorso ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad
un quarto delle prestazioni complessive.
Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle
parti, deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti e l'indicazione dell'ordine di S cuola e le materie oggetto della
prestazione didattica;
b) l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al collaboratore, nonché
gli eventuali obiettivi professionali individuati di comune accordo;
c) la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e delle modalità
di coordinamento tra il collaboratore e il committente, definendone anche le eventuali
caratteristiche temporali;
d) l'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi d'erogazione;
e) le modalità di aggiornamento professionale;
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicu -
rezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psico -
fisico, maternità e congedi parentali;
h) le modalità di cessazione o re cesso del rapporto, il preavviso e l'eventuale compo -
sizione delle controversie;
i) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di prelazione, il
riconoscimento professionale;
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
k) le forme assicurative eventualmente previste;
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al committente;
m) le clausole di salvaguardia della proprietà intellettuale di materiale eventualmente
prodotto da parte del collaboratore.
Art. 3 - Natura della prestazione
La prestazione oggetto della collaborazione è riferita all'attività istituzionale generale e
ancorché occasionale.
La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
Il collaboratore gode di autonomia ne lla scelta delle modalità di adempimento della pre -
stazione.
In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'Istituzione non potrà eccedere i
normali orari di lavoro concordati con il committente.
Le direttive impartite al collaboratore, ai fi ni del coordinamento della prestazione colla -
borativa con l'attività dell'Istituzione, devono essere compatibili con l'autonomia profes -
sionale dello stesso.
Il collaboratore sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che
subordinata anche a favore di terzi, con comunicazione al committente, tramite autocer -
tificazione scritta obbligatoria che indichi lo svolgimento di attività compatibili con gli
impegni assunti con il contratto ed in particolare con l'obbligo della riser vatezza, purché
tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, inoltre,
che non si ponga in alcun modo in regime di concorrenza.
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto di ufficio, a proposito d i fatti,
informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello
svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo
essere cedute a terzi. Al collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno
all'immagine e pregiudizio all'Istituzione.
Nello svolgimento della collaborazione il collaboratore non potrà effettuare attività
incompatibili con il Piano dell’Offerta F ormativa e i contenuti del Progetto Educativo di
Istituto.
Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la
loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 del codice civile.
La prestazione del collaboratore non prevede esclusività.
Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche
Le parti concordano di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla
necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e
discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che
coinvolgono i collaboratori anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni
Il collaboratore, nel rispe tto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiet -
tivi dell'Istituzione scolastica definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione e di utilizzo
della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall’Istituzione, concordandoli
con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività programmate.
Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria
attività concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collabo -
ratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati
all'incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria
disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri. Il committente ha facoltà di richiedere al
collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.
Art. 6 - Durata del contratto di collaborazione
La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all'anno scolastico, salvo
diversa pattuizione tra le parti, ev entualmente rinnovabile, e sarà correlata alle modalità
di adempimento concordate tra le parti all'atto del rinnovo e nel rispetto del presente ac -
cordo.
Art. 7 - Retribuzione e compensi
Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività oraria prestata e degli
eventuali rimborsi dovutigli.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a
quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base dell’ attività oraria prestata e di
quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. 342/ 2000 in
materia di assimilazione fiscale.
Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversa -
mente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal
tempo della collaborazione effettivamente prestata.
Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore
alla quota oraria di cui all'art. 29 del CCNL AGIDAE in vigore per i lavoratori
subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello dell’area II – Servizi d’istruzione,
formativi ed educativi.
Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale
e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicu -
razione obbligatoria INAIL).
Il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collabo -
ratore, previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini IRPEF; le detrazioni per i carichi
familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro
gli infortuni. È tenuto, inoltre, ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle
trasferte riservate ai lavoratori dipendenti , così come previsto dall'art. 34 della L.
342/2000 e successive disposizioni.
Il committente verserà, inoltre, quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e
contrattuali, ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative con -
tro gli infortuni, I'IRAP.
Ai fini del recupero psico -fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico
a godere di un perio do di riposo pari ad un mese, le cui modalità di fruizione vengono
concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di
riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo
non compete al collaboratore alcun compenso.
Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al
collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:
all'art. 2, comma 26, L. 335/ 1995, che ha previsto l'istituzione di apposita gesti one
separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza S ociale, in favore dei lavoratori
privi di altre forme di tutela previdenziale;
al Decreto I nterministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Mi nistero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che ha aggior-
nato il trattamento per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare;
all’art. 51, comma 1, L. 488/ 1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il
rischio di malattia;
all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate
e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
alla L. 342/2000, e al D.Lgs . 81/2000, per le parti che hanno regolato le disposizioni
fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro
dipendente.
Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali ma -
lattia infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il collaboratore non
percepirà alcun compenso:
nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno scolastico;
nel caso d’infortunio, fino a guarigione clinica;
nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data
presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo
complessivo di 5 mesi;
per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite
massimo di 20 giorni complessivi.
Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e riprenderà vigore al
termine del periodo d’ interruzione salvo che questo non superi il termine di durata del
contratto.
Il collaboratore dovrà, in genere, co municare preventivamente e comunque tempestiva -
mente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore
la relativa docume ntazione sanitaria, ai soli fin i del computo dei giorni di cui al comma
precedente.
I periodi di sos pensione suddetti, che sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi,
vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore.
Al fine di sovvenire al bisogno del collaboratore nei periodi di necessità dovuti a emer -
genze di carattere sanitario non tutelate dalla normativa, le parti datoriali, a seguito di un
confronto in Commissione Paritetica a livello nazionale e territoriale, sono impegnate a
verificare la possibilità di attivare forme di assistenza avvalendosi di sogg etti esterni
all'uopo abilitati (Mutue, Fondi, Assicurazioni), in modo da poter coprire con un sussidio
eventuali periodi d’interruzione del contratto di lavoro.
Art. 9 - Aggiornamento professionale e diritto di prelazione
Il committente si impegna a favo rire la partecipazione e l'accesso del collaboratore alle
stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subor -
dinato.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono prevedere delle ore ag -
giuntive da utilizzare, d'intesa con l'Istituzione scolastica, per la partecipazione ad attività
di aggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto. Le parti firmatarie del
presente accordo definiranno in sede di Commissione Paritetica le modalità di attivazione
e partecipazione dei collaboratori coordinati e continuativi alle attività formative e/o di
aggiornamento relative alle competenze oggetto del contratto.
Al termine del percorso formativo, il committente rilascerà una certificazione individuale
della professionalità acquisita.
Nel caso di ricorrenti incarichi conferiti allo stesso collaboratore per la medesima profes -
sionalità viene stabilito a favore di quest’ ultimo un diritto di precedenza per nuovi con -
tratti di collaborazione della stessa tipologia.
Art. 10 - Risoluzione del contratto
Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o
per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico salvo quanto pre -
visto dal presente accordo.
Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal
committente quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che rechi pregiudizio
agli obiettivi da raggiungere;
commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15, L. 55/1990 e successive modifica-
zioni;
danneggiamento o furto di beni;
in caso d’inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con partico -
lare riferimento a quelli previsti dal precedente art. 3, comma 7.
Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal
collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del commit -
tente.
Il collaboratore ed il committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del
termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di
preavviso di 10 giorni, senza obbligo di motivazioni.
Art. 11 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitate ed esigere i diritti sindacali, si defi -
nisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a parte -
cipate a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativ o compenso se
coincidente con quello dell’attività programmata, previa specifica comunicazione del-
le OO.SS. firmatarie della presente intesa;
b) i collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente
dell’Istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza
decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le OO.SS. firmatarie della presente intesa comunicano al committente i nominativi
dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'Istituzione scolastica a i
fini dell'agibilità sindacale;
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comu -
nicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente intesa;
e) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione Sindacale
da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla
prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai com -
petenti organi statutari. La delega è rila sciata per iscritto e trasmessa all'ammini -
strazione a cura del collaboratore o delle O rganizzazioni S indacali interessate. La
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la
stessa decorrenza , può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa
comunicazione all'amministrazione e all’Organizzazione S indacale interessata. Il
committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione dei com -
pensi ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS. interessate;
f) il committente si impegna all'atto del rinnovo della collaborazione a consegnare al
collaboratore copia del presente accordo.
Art. 12 - Commissione nazionale paritetica di conciliazione e raffreddamento
Le controversie d’ interpretazione e di applicazione degli istituti e delle clausole del pre -
sente accordo sono demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3 -
Parte prima - del CCNL AGIDAE.
Art. 13 - Disposizioni finali
Le parti s’ impegnano, qualora int ervenissero modifiche di carattere legislativo, ad in -
contrarsi in tempi brevissimi per armonizzare il contenuto del presente accordo con la
nuova normativa entrata in vigore.
Art. 14 - Clausole di salvaguardia
Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengono
fatte salve.