CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 15399-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente- avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositatoil 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avanzava alla Corte di appello di Bari domanda di indennizzo per equa riparazione riferita a due giudizi di merito nei quali erano state riconosciute le spese di lite in suo favore quale procuratore distrattario di un proprio assistito. Più precisamente, il ricorso si riferiva ad un giudizio di cognizione promosso innanzi il Tribunale di Bari-Sezione lavoro, concluso con sentenza n. 16529/2008, al giudizio di appello promosso innanzi alla Corte di Appello di Bari-Sezione lavoro concluso con sentenza n. 39 14/ 2011 , nonché al giudizio di esecuzione con pignoramento presso terzi promosso in proprio dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Bari nei confronti dell'Inps per ottenere il pagamento de lle spese distratte a suo favore; provvedimento avviato con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 15/07/2015 e sospeso con ordinanza del 26/04/2016 a seguito di giudizio di opposizione promosso dall'enteex art. 615 c.p.c. 2. Con decreto n. cron. 968/2021 depositato il 15/04/2021, la Corte di Appello di Bari, nella resistenza del Ministero della Giustizia, rigettava l’opposizione proposta dal ricorrente ex art. 5-terL. n. 89/2001 avverso il decreto del giudice designato n. 1976/2020, ritenendo insussistente, quanto ai due giudizi di merito, la legittimazione attiva del procuratore antistatario, che non può assumere la qualità di parte e, quanto al giudizio di esecuzione, il mancato superamento del termine ragionevole di durata del processo. 3. Avverso tale decreto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivoe illustrato da memoria. 4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., l’omesso esame del thema decidendume l'omessa decisione sulla domanda proposta dallo stesso ricorrente in proprio, l'erronea motivazione e violazionedegli artt. 1-bis e 3, comma 1, L. n. 89/2001 e dell'art. 6 par.1 della Convenzione Europea del Diritti dell'Uomo, con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19883/2019. 1.2.- Il mezzo di impugnazione è in realtà articolato in quattro profili. a) Il primo (pag. 4 del ricorso, lettera A) deduce la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la Corte territoriale operato una scissione nell’ambito di una domanda da considerarsi unitaria, e per averein tal modo negato la legittimazione del ricorrente in relazione alla fase di cognizione innanzi al giudice ordinario. In altre parole, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello avrebbe travisato la propria domanda, in quanto egli non avrebbe indicato come giudizio presupposto, rispetto al vantato diritto all’equa riparazione, la causa promossa nell’interesse del proprio assistito, ma lo speciale procedimento introdotto nel proprio esclusivo interesse ai sensi dell’art. 93 c.p.c. per ottenere la distrazione delle spese. Né egli avrebbe chiesto al giudice di merito di valutare la ragionevole durata di due distinti procedimenti, l’uno di cognizione e l’altro di esecuzione, avendo invece dedotto un unico giudizio presupposto, la cui fase di cognizione, relativa alla domanda ex art. 93 c.p.c. proposta innanzi al Tribunale di Bari e poi alla Corte d’Appello, avrebbe dovuto essere valutata unitariamente con la fase di esecuzione, Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -4- iniziata con notifica dell’atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi. Opinando diversamente, la Corte di appello avrebbe contravvenuto anche all’insegnamento affermato da questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 delle Sezioni Unite, in forza del quale il decreto impugnato avrebbe dovuto considerare la fase cognitiva e il giudizio di esecuzione come un unicum, soggetto alla disciplina della legge n. 89/2001 per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione del ricorso per equa riparazione e l’effettiva soddisfazione del credito (ad oggi non avvenuta). b) Il secondo profilo (pag. 9 del ricorso, lettera B) contesta l’erronea interpretazione ed applicazione dell'art.93 c.p.c., per aver negato all’avvocato antistatario la qualità di parte nello speciale proce dimento promosso in base alla norma su citata, violando anche l'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ponendosi ancora in contrasto con il principio enunciato da Sezioni Unite n.19883/2019. c) Gli ulteriori profil i del ricorso ( da pag . 14 in avanti ) riguardano decreti diversi da quello impugnato con il ricorso, visto che sotto la lettera C) (pag. 14) vengono avanzate doglianze contro il decreto 861/2020 della Corte di appello barese, sotto altra lettera C ( a pag. 20 ) il ricorrente si duole della dichiarazione di incompetenza territoriale e di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non è parte intimata di questo giudizio e del quale non vi è menzione nello svolgimento dei giudizi riportati, facendo riferimento al rigetto di un motivo di opposizione di cui non vi è traccia nel decreto impugnato. Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -5- Ancora, sotto la lettera D) a pag. 22 si ripropongono le censure con riguardo ad un altro decreto della Corte di appello di Bari (n. 1363/2020). 2.- Censurando questo modo di procedere, dovuto probabilmente al frettoloso uso di “copia e incolla” da altri ricorsi promossi dallo stesso ricorrente, che denota mancanza di cura nella predisposizione della richiesta inoltrata a questa Corte, e a volere superare le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dal Ministero della Giustizia, che sottolinea come il ricorso non rendaevidenti le puntuali censure che devono essere mosse alla decisione impugnata qualora si deduca il vizio di violazione di legge, oltre ad apparire censurabile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., lo stesso è palesemente infondato . La tesi del ricorrente è che il procuratore che -nella veste di antistatario e all’esito del giudizio di cognizione da esso stesso patrocinato- consegua la statuizione di distrazione a proprio favore delle spese di lite, dovrebbe considerarsi ab initio parte del giudizio di cognizione medesimo, ben potendo, quindi, dolersi della eccessiva durata di quest’ultimo. Reiteratamente questa Corte ha chiarito che anche nel giudizio di impugnazione il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, solo sela sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 3290/2022), così come ha chiarito che l’antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (Cass. n. 6225/2022; Cass. n. 14637/2004). Parimenti, è stato chiarito che l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25247/2017;Sez. 3, Sentenza n. 9062/ 2010). 2.1. - È stato altresì precisato che nel prevedere la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tenere conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale”(in questi termini: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16608/2012; e, con riguardo ad analoghigiudizi promossiproprio d allo stesso ricorrente, Cass . n. 15964/2022 ; Cass. n. 7009/2023; Cass. n. 7007/2023e Cass. n. 5748/2023). Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- Ha osservato questa Corte che l'istanza di distrazione delle spese ha valenza incidentale, così da doversi escludere che essa possa costituire una domanda autonoma, identificandosi in una richiesta soltanto accessoria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata. Derivatali principi che l’istanza di distrazione delle spese, anche se favorevolmente accolta, non vale a rendere anche il procuratore parte del giudizio, assumendo egli, semmai, veste autonoma solo nel momento in cui agisca verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali. Da questo deriva anche la non pertinenza dei precedenti invocati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso, i quali sono stati pronunciati con riferimento a ben diverse ipotesi in cui la fase esecutiva si riferiva ad un titolo formatosi nel giudizio di cognizione a seguito di domanda avente fondamento in un rapporto di diritto sostanziale, situazione non ricorrente nella specie, ma neppure dei numerosi precedenti citati o parzialmente trascritti nella memoria illustrativa. Tra questi, giova comunque considerare Cass. S.U. n. 8562/2021, sulla quale molto insiste l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: la pronuncia, che ha ricostruito la ratio dell’art. 93 c.p.c. con riguardo alla richiesta di distrazione delle spese della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, seppure ha ritenuto che in forza del provvedimento di distrazione il debito del soccombente si affianca a quello del cliente, non ha mutato la posizione di questo Giudice nel senso che ad essa vorrebbe attribuire il ricorrente, giacché ha ri badito le correttezza del precedente, anch’esso delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 16037/2010) sulla mancanza di autonomia della richiesta di distrazione, anzi sull'assenza dei caratteri propri della domanda giudiziale in senso proprio da essa rivestita. Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -8- 2.2.-Si può aggiungere che la conclusione sopra esposta non si risolve neppure in una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: infatti, “… sebbene l’art. 86 c.p.c. abiliti l’avvocato alla difesa personale in giudizio, una cosa è l’agire a tutela d’un proprio diritto, altra è utilizzare il patrocinio di terzi per veicolare in aggiunta una pretesa propria di carattere dipendente. L’art. 6, par. 1 CEDU, in attuazione del quale opera la legge n. 89/01, stabilisce che ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il “suo” processo, non quello di altri al quale, per ragioni diverse e interne, sia altrimenti interessata pur senza diventarne parte in senso stretto” (così, in motivazione, Cass., n. 18577/2022). 2.3. - Si deve peraltro rilevare ch e, potendo il difensore distrattario rivolgere sempre le proprie pretese anche direttamente nei confronti della parte rappresentata, la doglianza circa l’irragionevole durata dei tempi processuali di soddisfazione del credito professionale avrebbe comunque dovuto essere “assistita quantomeno da allegazioni sulla effettiva incapienza del cliente nel soddisfare il credito, donde la sofferenza per la dilatazione irragionevole dei tempi del giudizio presupposto” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 28/09/2012, richiamata da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18577 del 09/06/2022; nonché Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022, la quale esclude che in capo all’istante possa venirsi a configurare un danno di natura patrimoniale, per essere i compensi comunque dovuti all’avvocato dal proprio cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali). Orbene, nella fattispecie, il ricorrente non ha allegato alcunché circa l’eventuale incapienza del proprio assistito, o circa l’impossibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo per Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -9- neutralizzare il dedotto pregiudizio derivante dal ritardo nella soddisfazione del credito fatto valere nei confronti dello Stato. 3.-Correttamente, quindi, il provvedimento impugnato ha escluso che il ricorrente potesse assumere la veste di parte nel giudizio di cognizione, riconoscendogli invece la legittimazione ad agire ex L. 89/2001 in relazione alla successiva fase di esecuzione, la quale esclusivamente costituisce giudizio presupposto. Il ricorrente invoca decisioni di quest o Giudice (come l'ordinanza n. 18577/2022), secondo i quali “l’una fase e l’altra [quella cioè cognitiva e di esecuzione ndr] si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione”. Non è questo il caso di specie, considerato che il credito fatto valere dal Lojodice non ha natura indennitaria, ma ha ad oggetto le spese di lite, liquidate con distrazione, per il pagamento delle quali egli ha introdotto il giudizio esecutivo iscritto al R.G. 2836/2015 avanti il Tribunale di Bari con atto di pignoramento presso terzi, sospeso dal GE con provvedimento del 26.04.2016 a seguito dell'opposizione spiegata dall'Inps. I principi invocati dal Lojodice, elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla irragionevole durata delle fasi cognitiva ed esecutiva promosse per far valere un credito indennitario, non possono dunque trovare applicazione nelcaso in esame. Comunque, nel decreto impugnato, il giudice a quo ha condivisibilmente rilevato che il giudizio di esecuzione di cui si è appena detto (l’unico la cui durata, se irragionevole, avrebbe potuto essere reclamata in proprio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) non risulta essere stato riassunto e che, di conseguenza, il Ric. 2021 n. 15399 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -10- provvedimento di sospensione è intervenuto nel rispetto del termine indicato dall'art. 2-bisdella l. n. 89/2001. Peraltro, il puntoneppure risulta impugnato dal ricorrente. 4. - In conclusione, i l ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, che possono essere liquidate come in dispositivo. 5. - Non essendo il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 soggetto a contributo unificato, risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P. Q. M.