CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 08213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 3197/2015 proposto da: U 9 C. I D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 6 (Studio legale D'Ercole) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 259, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 22/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 22 dicembre 2014, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta ex art. 101 I. fall. e 256 cod. assicurazioni, ha ammesso allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. il creditoì6i C 4.000,00 a titolo di compenso arbitrale e quello di C 1.000,00 a titolo di rimborso per il compenso del segretario dell'arbitrato stesso, entrambe le poste con interessi legali sino al deposito del riparto ed in privilegio, ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., oltre a c.p.a. in chirografo ed i.v.a.; nonché la somma in chirografo di C 214,66 per spese e di C 186,14, quali spese della pronuncia di estinzione del giudizio, del pari in chirografo. Avverso questa decisione viene proposto ricorso dal professionista, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la curatela. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Tabella D del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, in quanto, seppure l'arbitrato si sia concluso con pronuncia di un lodo che ha dichiarato l'estinzione del procedimento, per rinuncia delle parti alla clausola compromissoria, la pronuncia di un lodo con specifico contenuto non è condizione necessaria per la liquidazione del compenso all'arbitro secondo le tariffe forensi predette, applicabili nella specie; la pronuncia del lodo è stata resa necessaria perché in atti sussisteva la rinuncia ex art. 306 c.p.c. sia di [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., sia della [OSCURATO:SOCIETA]., ma solo la prima aveva accettato la rinuncia della seconda, mancando in atti l'accettazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA].: con la conseguenza che non si era perfezionata compiutamene la fattispecie ex art. 306 c.p.c. e che si rese necessaria la pronuncia del lodo per rinuncia delle parti alla clausola compromissoria; il compenso richiesto dall'istante, pari ad C 68.488,65, per l'arbitro unico, oltre ad C 8.561,00 per compenso al segretario, è calcolato al valore minimo dello scaglione di riferimento, in relazione alla domanda svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per C 7.752.165,00; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Tabella D del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, per essere errata la quantificazione del compenso operata, la quale non troverebbe riscontro nei minimi e massimi tariffari; l'arbitro, costituito l'ufficio il 10 gennaio 2012, ha provveduto a fissare la sede in Roma presso il suo studio, a designare l'avv. [OSCURATO:PERSONA] come segretario, ad assegnare il termine sino al 20 febbraio 2012 per il deposito di memorie con i quesiti e le istanze istruttorie, ed ulteriore termine al 21 marzo 2012 per repliche ed integrazione dei quesiti; le parti hanno depositato memorie e documenti, e solo all'udienza del 2 aprile 2012, fissata per il tentativo di conciliazione, esse hanno depositato la copia dell'accordo di rinuncia reciproca alla efficacia della clausola compromissoria; in data 31 maggio 2012 egli, pertanto, ha provveduto ad autoliquidarsi il compenso, in misura non accettata dalle parti;3) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in ordine al mancato esame della documentazione in atti, da cui risultava un ben diverso importo del compenso dovutogli; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, I. fall., richiamato dall'art. 260 cod. assicurazioni, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. si è costituita con la memoria del 20 febbraio 2012, manifestando interesse a dare impulso al procedimento arbitrale per la liquidazione, quando ben avrebbe potuto non costituirsi: ne deriva che i crediti vantati dall'istante sono prededucibili, perché sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale; 5) omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione al mancato esame dei materiali offerti e della condotta processuale della Faro in I.c.a., la quale ha palesato il suo interesse al procedimento. 2. - Il giudice del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avesse legittimazione a richiedere il proprio compenso quale segretario dell'arbitrato, secondo l'orientamento del giudice di legittimità; b) l'arbitro si costituì il 10 gennaio 2012, ma la [OSCURATO:SOCIETA]. era già in I.c.a. in forza del d.m. 28 luglio 2011, circostanza al medesimo ben nota, in quanto dichiarata in premessa nello stesso verbale di costituzione dell'ufficio; la [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. eccepì l'improcedibilità del giudizio arbitrale a seguito della procedura concorsuale, essendo stata la clausola compromissoria pattuita dalla società in bonis, né avendola accettata la procedura, che anzi si costituì nel procedimento arbitrale eccependo l'irritualità del procedimento per la perdita di capacità processuale della società, e, quindi, alla prima udienza di comparizione producendo la rinuncia delle parti alla clausola, poi formalizzata attraverso le reciproche notificazioni degli atti di rinuncia; c) ciò rende, altresì, palese che l'attività dell'arbitro non si è svolta affatto in occasione, né in funzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa; d) il credito è privilegiato ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., quanto ai compensi, ettlrii chirografa-tto per le spese vive, mentre gli interessi decorrono sino al deposito del piano di riparto; e) il credito non può essere di ammontare pari a quello autoliquidatosi dall'arbitro e richiesto con la domanda di ammissione, in quanto non proporzionato né congruo, essendo la sua attività consistita nel mero dare atto della intervenuta rinuncia, senza nessuna pronuncia sulle pretese fatte valere, mentre la tariffa prevista per i giudizi arbitrali presuppone che l'attività dell'arbitro si sia concretizzata nella pronuncia di un lodo decisorio sulle istanze delle parti; l'attività, sia pur modesta, svolta (relativa alla costituzione dell'ufficio arbitrale e di segreteria, nonché allo studio preparatorio della controversia con esame delle memorie delle parti) va compensata secondo il criterio equitativo, che conduce alla operata liquidazione. 3. - Esclusa la fondatezza delle due censure di omesso esame di fatto decisivo, al contrario risultando dalla motivazione del decreto impugnato la compiuta disamina e valutazione dei documenti del procedimento (motivi terzo e quinto), devono trattarsi congiuntamente le censure di violazione di legge, contenute nel primo e nel secondo motivo, in quanto intimamente connesse. Esse sono infondate. 3.1. - Come risulta dalla motivazione del decreto impugnato ed è pacifico tra le parti, il procedimento arbitrale fu iniziato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, ma ancor prima della costituzione del giudice arbitrale la società fu posta in I.c.a. La clausola compromissoria, costituente fondamento della domanda arbitrale, era stata stipulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis con la controparte. Né l'arbitrato era pendente, al momento del provvedimento di I.c.a. L'art. 83-bis I. fall. dispone, in tema di clausola arbitrale, che, quando il contratto in cui sia contenuta una clausola compromissoria si sciolga, a norma delle disposizioni della sezione, «il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito». Ma non questa è la fattispecie di riferimento in cui sussumere la vicenda concreta, posto che non era neppure pendente il procedimento arbitrale, allorché l'arbitro decise comunque di insediarsi. È del pari circostanza di fatto, riportata nella motivazione del provvedimento impugnato, che la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì l'inefficacia della domanda arbitrale nei propri confronti. Né ha pregio la tesi del ricorrente, tesa ad individuare comunque nella presentazione di una memoria da parte della I.c.a. un interesse alla prosecuzione del procedimento, al contrario essendo ivi chiaramente esposto il rilievo relativo alla sua improcedibilità ed inefficacia verso la procedura. Onde l'attività di seguito espletata dall'arbitro è stata frutto della autodeterminazione del medesimo. 3.2. - Il ricorrente deduce di avere avuto la necessità di pronunciare il lodo, in quanto erano insussistenti i requisiti della efficacia delle reciproche rinunce al procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., per essere mancata una delle due accettazioni delle parti contrapposte. Anche questo assunto non va condiviso.L'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingua per rinuncia agli atti del giudizio «quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione». La norma, dunque, segnala espressamente l'esigenza dell'accettazione soltanto nell'ipotesi della sussistenza di un interesse della parte non rinunciante. Ne deriva che, quando la rinuncia è reciproca, tale manifestazione di volontà assorbe, per definizione, l'esigenza di ogni altra formale volontà di "accettazione": come nella specie avvenuto. 3.3. - Una volta esclusa la legittima costituzione dell'arbitro, il compenso non spetta al medesimo. In costanza di clausola compromissoria, questa Corte, in tema di art. 814 c.p.c., ha precisato (cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21058; Cass. 13 giugno 2018, n. 15420; Cass. 4 giugno 2008, n. 14799) il principio di diritto, secondo cui il «diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art.829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c.». Ma sottesa a tale principio è, appunto, la circostanza di fatto che l'arbitro abbia effettivamente espletato l'incarico, sebbene passibile di impugnazione del lodo presso la corte d'appello, secondo i vizi suoi propri.Nella specie, al contrario, il giudice arbitrale non aveva ragione di essere costituito ed il lodo di essere pronunciato, per tutto quanto già sopra esposto. 3.4. - Neppure, però, il giudice avrebbe potuto fare ricorso ad un criterio equitativo. Con riguardo al prestatore d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è individuato dal giudice, il quale, nel determinare la misura del compenso, deve attenersi «all'importanza dell'opera e al decoro della professione», cui la misura del compenso deve essere «adeguata». L'avere, tuttavia, escluso la possibilità di ricorso alle tariffe forensi, per le ragioni esposte dal decreto impugnato, non legittimava il giudice ad operare una liquidazione equitativa, posto che del pari questa presuppone un legittimo insediamento; né, del resto, l'art.2233 c.c. pone la liquidazione equitativa come prioritaria rispetto agli altri criteri, che sono invece dalla norma indicati secondo un ordine non derogabile. La mancanza di un ricorso incidentale rende peraltro irrilevante la questione nel caso di specie, essendosi formato il giudicato sul punto. 4. - Il quarto motivo è infondato. L'art. 111, comma 2, I. fall. attribuisce il requisito della prededucibilità ai crediti «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge». L'ampia interpretazione giurisprudenziale, anche di legittimità, formatasi con riguardo a tali espressioni consente senz'altro di escludere la sussunzione in essa della vicenda in esame. L'arbitrato ed il lodo de quibus non sono afferenti, come tali, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, né per essere stati posti in essere su domanda del commissario liquidatore, né per avere avuto un ruolo nella instaurazione o nello svolgimento della medesima. Possono dirsi, invero, sorti «in occasione» della procedura i crediti ad essa legati da un criterio cronologico di non eccessiva !abilità (fra le altre, Cass. 12 luglio 2018, n. 18488) e sorti «in funzione» della procedura concorsuale i crediti, quali quello vantato dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo (Cass. 2 luglio 2020, n. 13596; Cass. 16 maggio 2018, n. 12017), o il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza funzionali all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (Cass. 18 gennaio 2018, n. 1182). 5. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 1 5 % sui compensi ed agli accessori, come per legge. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso. Così deciso in