Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 22489/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Messina con sentenza del 1° dicembre 2025 ha assoltoCisterna Alessandro dal reato di cui all’art. 187 Cod. della strada e lo ha condannato allapena di mesi quattro di arresto e 1500 euro di ammenda per il reato di porto in luogopubblico di un coltello a farfalla senza giustificato motivo.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 507, 523, 603 cod proc pen e viziodi motivazione.Lamenta il ricorrente come i giudici di merito non abbiano attivato i poteri istruttoriufficiosi per accertare lo svolgimento dell’attività di pescatore - venditore di prodotti itticidell’imputato, circostanza che avrebbe giustificato il porto, anche in ragione delle modestedimensioni del coltello e della circostanza che il soggetto agente è incensurato.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75Secondo il ricorrente le caratteristiche del coltello sono compatibili con il fatto di lieveentità.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen.La esclusione della ricorrenza dell’ipotesi lieve non consente in automatico di escludereanche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. edegli artt. 25 e 81 cod. pen.In ragione dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 187 Cod. strada la Corteavrebbe dovuto motivare la determinazione della pena nella misura inflitta.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente esorta ad un controllo circa l’avvenuta maturazionedel termine prescrizionale.3.

In data 28 aprile 2026 il difensore ha depositato memoria lamentando il mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è inammissibile.Integra il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4,comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975, il porto di un coltello a serramanico dotato di unsistema di blocco della lama, anche se manuale, irrilevante essendo, invece, a tal fine, chela lama sia o meno a doppio filo tagliente. (Sez. 1, n. 20705 del 02/04/2014, Lavore, Rv.259615 – 01 : fattispecie riguardante il porto di un cosiddetto coltello a farfalla o "butterfly"tipo "balisong").Partendo da tale massima la Corte ha rilevato in ragione del principio devolutivol’impossibilità di riqualificare il fatto come corretto, in quanto si tratta di questione nondevoluta che avrebbe comportato una decisione in peius; ma proprio per tale ragione,trattandosi di strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, è ininfluente ilfatto che venisse utilizzato per scopi leciti, peraltro non provati.Secondariamente la Corte sottolinea l’assenza di allegazioni circa un eventualeimpiego lecito del coltello che, in ogni caso, non avrebbe avuto rilievo.La doglianza circa la mancata attivazione del potere istruttorio ufficioso è palesementeinfondata, poiché l’onere di allegazione è in primis dell’imputato che deve fornire lagiustificazione alla condotta di porto, positivamente provata.Il secondo e il terzo motivo sono palesemente infondati.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Il ricorrente ripropone le medesime doglianze già sottoposte alla Corte territoriale edalla medesima superate con motivazione ampia e convincente, che fa riferimento anche aipacifici e costanti arresti della giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui ilmancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al portoabusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo conimpugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02)Il quarto motivo è palesemente infondato.Il dovere di motivazione circa il trattamento sanzionatorio è tanto più incisivo quanto piùla pena inflitta si discosta dai minimi ovvero dai medi edittali.Nel caso in esame la pena detentiva inflitta è inferiore la minimo edittale in ragionedella applicazione della massima riduzione possibile per le attenuanti generiche e dunque èstato applicato il principio secondo cui in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dallaritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nellamotivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta èl'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Sez. 3, n. 42121 del08/04/2019, Egbule, Rv. 277058 - 01) : in buona sostanza all’imputato non sarebbe statopossibile, stante i presupposti di cui sopra, infliggere matematicamente una pena detentivainferiore e correlativamente l’onere motivazionale è minimo.La pena pecuniaria si pone di poco al di sopra del minimo edittale e la disarticolazionerispetto alla misura della pena detentiva è minima, ragione per cui anche sotto questoaspetto l’onere motivazionale è minimo, in ragione del seguente insegnamento «in tema dideterminazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascrittaall'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d.minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misuraapprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragionidi tale seconda determinazione. (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 – 01 :in motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'esseretanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni perconsentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito,assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva).Il quinto motivo è palesemente infondato stante il fatto che il reato è stato commesso il14 marzo 2021, ragione per cui si applica al medesimo il regime stabilito dagli artt. 161 biscod. pen. e 344 bis cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 1° dicembre 2025 ha assoltoCisterna Alessandro dal reato di cui all’art. 187 Cod. della strada e lo ha condannato allapena di mesi quattro di arresto e 1500 euro di ammenda per il reato di porto in luogopubblico di un coltello a farfalla senza giustificato motivo.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia, articolando cinque motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 507, 523, 603 cod proc pen e viziodi motivazione.Lamenta il ricorrente come i giudici di merito non abbiano attivato i poteri istruttoriufficiosi per accertare lo svolgimento dell’attività di pescatore - venditore di prodotti itticidell’imputato, circostanza che avrebbe giustificato il porto, anche in ragione delle modestedimensioni del coltello e della circostanza che il soggetto agente è incensurato.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75Secondo il ricorrente le caratteristiche del coltello sono compatibili con il fatto di lieveentità.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen.La esclusione della ricorrenza dell’ipotesi lieve non consente in automatico di escludereanche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. edegli artt. 25 e 81 cod. pen.In ragione dell’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 187 Cod. strada la Corteavrebbe dovuto motivare la determinazione della pena nella misura inflitta.2.5 Con il quinto motivo il ricorrente esorta ad un controllo circa l’avvenuta maturazionedel termine prescrizionale.3. In data 28 aprile 2026 il difensore ha depositato memoria lamentando il mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Il primo motivo è inammissibile.Integra il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4,comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975, il porto di un coltello a serramanico dotato di unsistema di blocco della lama, anche se manuale, irrilevante essendo, invece, a tal fine, chela lama sia o meno a doppio filo tagliente. (Sez. 1, n. 20705 del 02/04/2014, Lavore, Rv.259615 – 01 : fattispecie riguardante il porto di un cosiddetto coltello a farfalla o "butterfly"tipo "balisong").Partendo da tale massima la Corte ha rilevato in ragione del principio devolutivol’impossibilità di riqualificare il fatto come corretto, in quanto si tratta di questione nondevoluta che avrebbe comportato una decisione in peius; ma proprio per tale ragione,trattandosi di strumento la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, è ininfluente ilfatto che venisse utilizzato per scopi leciti, peraltro non provati.Secondariamente la Corte sottolinea l’assenza di allegazioni circa un eventualeimpiego lecito del coltello che, in ogni caso, non avrebbe avuto rilievo.La doglianza circa la mancata attivazione del potere istruttorio ufficioso è palesementeinfondata, poiché l’onere di allegazione è in primis dell’imputato che deve fornire lagiustificazione alla condotta di porto, positivamente provata.Il secondo e il terzo motivo sono palesemente infondati.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Il ricorrente ripropone le medesime doglianze già sottoposte alla Corte territoriale edalla medesima superate con motivazione ampia e convincente, che fa riferimento anche aipacifici e costanti arresti della giurisprudenza di questa Corte in materia, secondo cui ilmancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al portoabusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo conimpugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.(Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02)Il quarto motivo è palesemente infondato.Il dovere di motivazione circa il trattamento sanzionatorio è tanto più incisivo quanto piùla pena inflitta si discosta dai minimi ovvero dai medi edittali.Nel caso in esame la pena detentiva inflitta è inferiore la minimo edittale in ragionedella applicazione della massima riduzione possibile per le attenuanti generiche e dunque èstato applicato il principio secondo cui in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dallaritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nellamotivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta èl'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita. (Sez. 3, n. 42121 del08/04/2019, Egbule, Rv. 277058 - 01) : in buona sostanza all’imputato non sarebbe statopossibile, stante i presupposti di cui sopra, infliggere matematicamente una pena detentivainferiore e correlativamente l’onere motivazionale è minimo.La pena pecuniaria si pone di poco al di sopra del minimo edittale e la disarticolazionerispetto alla misura della pena detentiva è minima, ragione per cui anche sotto questoaspetto l’onere motivazionale è minimo, in ragione del seguente insegnamento «in tema dideterminazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascrittaall'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d.minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misuraapprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragionidi tale seconda determinazione. (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 – 01 :in motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'esseretanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni perconsentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito,assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva).Il quinto motivo è palesemente infondato stante il fatto che il reato è stato commesso il14 marzo 2021, ragione per cui si applica al medesimo il regime stabilito dagli artt. 161 biscod. pen. e 344 bis cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]