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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22782/2026

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appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportatasialla memoria scritta depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine,per il rigetto dello stesso;udito, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Astiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di direttore generale e datore di lavorodella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il reato di lesioni colpose ai danni del dipendente DavideARMOSINO; costui, svolgendo mansioni di operaio, mentre era intento a movimentare, conl’uso di un muletto, alcuni contenitori cilindrici del peso di circa Kg. 200 ciascuno, posti suun bancale in plastica, sollevato mediante carrello elevatore, dopo esser sceso dal mezzo acausa del rovesciamento di uno dei contenitori, per verificare le condizioni degli altri, erastato colpito da un cilindro rimasto in bilico, riportando le lesioni meglio descritte inimputazione (in Asti, 06 luglio 2019).All’imputato è stato contestato di avere, nella qualità, causato l’evento per colpa genericae specifica, segnatamente in violazione dell’art. 71 comma 3, d. lgs. n. 81/2008, conriferimento al punto

3.1. dell’Allegato VI dello stesso decreto, non avendo previstoprocedure lavorative per effettuare il carico e il trasporto in sicurezza dei contenitoricilindrici di cui sopra, contenenti ingredienti grezzi, movimentati con carrelli elevatoriall’interno dello stabilimeto industriale e neppure sistemi intesi a vincolare o contenere detticontenitori, al fine di scongiurare il rischio del loro ribaltamento (per esempio, medianteavvolgimento con pellicola che li rendesse uniti e solidali oppure attraverso l’utilizzo di unacesta con sponde).2.

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione del nesso causaletra la condotta colposa e l’evento.

La Corte d’appello avrebbe operato il giudiziocontrofattuale in maniera intrinsecamente illogica: quel giudice, invece di verificare se,ipotizzando l’adozione della condotta doverosa, ossia la legatura dei fusti, l’evento sarebbeseguito oppure no, si è limitato a sviluppare un ragionamento meramente assertivo ecircolare, essendo evidente che in assenza di carico l’autista non avrebbe rischiatoalcunché.

La risposta, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere diversa:l’offeso avrebbe patito, comunque, la caduta dei quattro fusti.

Il punto decisivo, pertanto,non è la legatura dei cilindri, quanto la discesa del lavoratore dal mezzo.Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in riferimento alla ritenuta non eccentricitàdella condotta del lavoratore.

Ricostruita la dinamica del sinistro (nel senso che: dopo lacaduta del primo fusto, il lavoratore si trovava a bordo del muletto e, dunque, non siproduceva alcun danno; constatata l’instabilità degli altri fusti, egli scendeva dal mezzo perprovare a scongiurare altre cadute e veniva colpito da un secondo fusto), la difesa harilevato che la discesa dal mezzo aveva costituito un comportamento contrario alleistruzioni ricevute, cioè un comportamento errato, istintivo, ultroneo.

Nella specie, dunque,si verserebbe in ipotesi di comportamento abnorme, avente idoneità interruttiva del nessocausale.

Sotto altro profilo, ha rilevato che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto l’errorecommesso, a riprova della formazione ricevuta, come del resto ritenuto dalla Corted’appello.

Pertanto, mentre la caduta del carico non costituisce rischio eccentrico, la discesadell’autista dal mezzo esorbiterebbe dalla possibilità di governo della situazione di pericoloda parte del garante.3.

Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, insubordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.2.

Le doglianze difensive colgono nel segno, laddove denunciano la mancata, correttaverifica della regola cautelare violata e del rischio a esso correlato.3.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto preminente, a fronte di un editto accusatorioche evocava genericamente anche un addebito di colpa generica, la contestazione diun’ipotesi di colpa specifica che, in rubrica, è indicata con rinvio all’art. 71, comma 3, inriferimento al punto

3.1. dell’All.

VI del d. lgs. n. 81 del 2008 («Disposizioni concernentil'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi»).

Taledisposizione, al punto 3.1.4., prevede, tra l’altro, che «Qualora siano presenti lavoratori abordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deveessere occupato in permanenza».

Quel giudice, peraltro, aveva ritenuto adempiuto da partedatoriale l’obbligo di formazione dei dipendenti quanto alla conduzione dei carrelli, dandoaltresì atto che, a tal riguardo, era stato considerato anche lo specifico profilo della stabilitàdel carico.

Alla luce di ciò, aveva ritenuto che, in via generale, il rischio di scivolamento delcarico fosse stato contemplato.

Per il Tribunale, tuttavia, la previsione di adeguate modalitàdi imballaggio dei fusti che ne consentisse la stabilizzazione aveva la finalità disalvaguardare, non solo la incolumità del carrellista, ma anche quella di altri lavoratori esoggetti terzi che, per qualsiasi ragione, si fossero avvicinati al carico già inforcato sulmuletto, evitando il rischio dello scivolamento della merce, come era in concreto accaduto.Il ragionamento è stato condiviso dal giudice del gravame.A fronte delle argomentazioni difensive, intese a confutare la ritenuta continuità nellasequenza causale tra condotta ed evento, la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che laregola cautelare preesistente ai fatti fosse anche quella della legatura dei fusti cilindrici eche il lavoratore si fosse volontariamente esposto a un rischio che, tuttavia, il datore dilavoro doveva governare, così riconducendo alla sfera datoriale l’obbligo di gestire l’interociclo della movimentazione dei carichi con i muletti, ivi compreso il posizionamento dei fustisulle pedane e la garanzia della loro stabilità mediante legatura.A ben vedere, entrambi i giudici del merito hanno individuato la regola positiva cheimponeva al carrellista di non lasciare la cabina, ma ne hanno superato la previsione,integrandola con un ulteriore addebito di colpa generica (garantire la stabilità del carico),ciò che avrebbero potuto fare, tuttavia spiegando in base a quali elementi di fatto taleregola fosse individuabile ex ante.4.

Il caso all’esame introduce il tema generale della ricostruzione dei confini dell’illecitocolposo in modo da garantire un maggior grado di personalizzazione di esso,tradizionalmente più esposto al rischio di interpretazioni che nascondono forme diresponsabilità da posizione o oggettiva, in maniera coerente con il parametro costituzionaledi cui all’art. 27, comma 1, Cost.

E, a tal fine, la giurisprudenza ha già ammonito sullanecessità di uno scrutinio inteso a verificare se l’evento abbia o meno concretizzato proprioil fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendereevitabile (in motivazione, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645 - 01, in cui si operaun richiamo a un indirizzo consolidato, con rinvio a Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Rv.241475 - 01; n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854 – 01; n. 5963 del 02/05/1998, Rv.178402 - 01, ove si è sottolineata, peraltro, la necessità che la verifica del nesso dicausalità nei termini sopra precisati avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non dimere ipotesi o congetture).Nella specie, è circostanza processualmente accertata, come tale ritenuta dallo stessogiudice del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), che la persona offesa, neldichiarare di essere perfettamente edotto di quella direttiva, avesse per ciò stessodimostrato la sua corretta informazione sul punto.

È, altresì, condiviso dalle sentenze dimerito che il rischio di caduta dei fusti nel trasferimento fosse stato gestito da partedatoriale mediante: 1) l’adeguata formazione circa la conduzione dei carrelli; 2) l’istruzioneal conducente di rimanere al posto di guida in caso di perdita di stabilità del carico.

A frontedi ciò, tuttavia, i giudici hanno reputato insufficienti le misure adottate, ritenendo chedovesse essere prevista anche quella ulteriore della legatura di tutti i fusti tra loro, ondeevitare la perdita di stabilità.

In ciò si coglie la divergenza tra quanto ritenuto dai giudici dimerito, secondo i quali la regola cautelare avrebbe imposto all’imputato anche l’adozione diaccorgimenti intesi a scongiurare la perdita di stabilità e la conseguente caduta del carico; equanto opposto dalla difesa, secondo cui la regola cautelare a presidio dell’incolumità delconducente, in caso di caduta del carico, sarebbe stata osservata dall’imputato, proprioTuttavia, l’individuazione di una misura ulteriore (garantire la stabilità del carico) rispettoa quella adottata (direttiva di non lasciare la cabina di comando in caso di caduta delcarico) viene radicata dai giudici sulla necessità di assicurare non solo l’incolumità delconducente, ma anche quella di eventuali altri soggetti.E proprio in ciò sta l’errore giuridico del giudice del gravame, apprezzabile su un duplicepiano: da un lato, non è stata valutata la adeguatezza delle misure adottate in rapporto alrischio al quale era esposto il conducente, avendo i giudici di merito inserito nel quadro unrischio ulteriore e diverso, quello cioè al quale potrebbero essere esposti soggetti terzi,diversi dal conducente; dall’altro, ha posto a carico dell’imputato una regola che non si èconcretizzata nell’evento, che ha riguardato lo stesso conducente del carrello e non soggettiterzi che si fossero trovati a interferire con gli spostamenti del mezzo.5.

Ora, i giudici del merito ben possono ritenere inadeguate le misure adottate perevitare l’evento del tipo di quello verificatosi (investimento del conducente a causa dellacaduta dei fusti dal carrello), ma non senza verificare, in base alla ricostruzione fattuale, sele misure adottate fossero state nell’occorso inadeguate, vuoi per la difficoltà di mettere inesecuzione il comando di non scendere dal mezzo e chiamare altri addetti; vuoi per ladimostrata prassi trasgressiva/elusiva della regola impartita; vuoi per altre ragionieventualmente restituite dal compendio fattuale.6.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte diappello di Torino per un rinnovato giudizio alla stregua dei principi di diritto sopra esposti.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Torino.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;svolta la relazione dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportatasialla memoria scritta depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine,per il rigetto dello stesso;udito, altresì, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale siè riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Astiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di direttore generale e datore di lavorodella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per il reato di lesioni colpose ai danni del dipendente DavideARMOSINO; costui, svolgendo mansioni di operaio, mentre era intento a movimentare, conl’uso di un muletto, alcuni contenitori cilindrici del peso di circa Kg. 200 ciascuno, posti suun bancale in plastica, sollevato mediante carrello elevatore, dopo esser sceso dal mezzo acausa del rovesciamento di uno dei contenitori, per verificare le condizioni degli altri, erastato colpito da un cilindro rimasto in bilico, riportando le lesioni meglio descritte inimputazione (in Asti, 06 luglio 2019).All’imputato è stato contestato di avere, nella qualità, causato l’evento per colpa genericae specifica, segnatamente in violazione dell’art. 71 comma 3, d. lgs. n. 81/2008, conriferimento al punto 3.1. dell’Allegato VI dello stesso decreto, non avendo previstoprocedure lavorative per effettuare il carico e il trasporto in sicurezza dei contenitoricilindrici di cui sopra, contenenti ingredienti grezzi, movimentati con carrelli elevatoriall’interno dello stabilimeto industriale e neppure sistemi intesi a vincolare o contenere detticontenitori, al fine di scongiurare il rischio del loro ribaltamento (per esempio, medianteavvolgimento con pellicola che li rendesse uniti e solidali oppure attraverso l’utilizzo di unacesta con sponde).2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione del nesso causaletra la condotta colposa e l’evento. La Corte d’appello avrebbe operato il giudiziocontrofattuale in maniera intrinsecamente illogica: quel giudice, invece di verificare se,ipotizzando l’adozione della condotta doverosa, ossia la legatura dei fusti, l’evento sarebbeseguito oppure no, si è limitato a sviluppare un ragionamento meramente assertivo ecircolare, essendo evidente che in assenza di carico l’autista non avrebbe rischiatoalcunché. La risposta, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto essere diversa:l’offeso avrebbe patito, comunque, la caduta dei quattro fusti. Il punto decisivo, pertanto,non è la legatura dei cilindri, quanto la discesa del lavoratore dal mezzo.Con il secondo, ha dedotto violazione di legge in riferimento alla ritenuta non eccentricitàdella condotta del lavoratore. Ricostruita la dinamica del sinistro (nel senso che: dopo lacaduta del primo fusto, il lavoratore si trovava a bordo del muletto e, dunque, non siproduceva alcun danno; constatata l’instabilità degli altri fusti, egli scendeva dal mezzo perprovare a scongiurare altre cadute e veniva colpito da un secondo fusto), la difesa harilevato che la discesa dal mezzo aveva costituito un comportamento contrario alleistruzioni ricevute, cioè un comportamento errato, istintivo, ultroneo. Nella specie, dunque,si verserebbe in ipotesi di comportamento abnorme, avente idoneità interruttiva del nessocausale. Sotto altro profilo, ha rilevato che lo stesso lavoratore aveva riconosciuto l’errorecommesso, a riprova della formazione ricevuta, come del resto ritenuto dalla Corted’appello. Pertanto, mentre la caduta del carico non costituisce rischio eccentrico, la discesadell’autista dal mezzo esorbiterebbe dalla possibilità di governo della situazione di pericoloda parte del garante.3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, insubordine, il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.2. Le doglianze difensive colgono nel segno, laddove denunciano la mancata, correttaverifica della regola cautelare violata e del rischio a esso correlato.3. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto preminente, a fronte di un editto accusatorioche evocava genericamente anche un addebito di colpa generica, la contestazione diun’ipotesi di colpa specifica che, in rubrica, è indicata con rinvio all’art. 71, comma 3, inriferimento al punto 3.1. dell’All. VI del d. lgs. n. 81 del 2008 («Disposizioni concernentil'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi»). Taledisposizione, al punto 3.1.4., prevede, tra l’altro, che «Qualora siano presenti lavoratori abordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deveessere occupato in permanenza». Quel giudice, peraltro, aveva ritenuto adempiuto da partedatoriale l’obbligo di formazione dei dipendenti quanto alla conduzione dei carrelli, dandoaltresì atto che, a tal riguardo, era stato considerato anche lo specifico profilo della stabilitàdel carico. Alla luce di ciò, aveva ritenuto che, in via generale, il rischio di scivolamento delcarico fosse stato contemplato. Per il Tribunale, tuttavia, la previsione di adeguate modalitàdi imballaggio dei fusti che ne consentisse la stabilizzazione aveva la finalità disalvaguardare, non solo la incolumità del carrellista, ma anche quella di altri lavoratori esoggetti terzi che, per qualsiasi ragione, si fossero avvicinati al carico già inforcato sulmuletto, evitando il rischio dello scivolamento della merce, come era in concreto accaduto.Il ragionamento è stato condiviso dal giudice del gravame.A fronte delle argomentazioni difensive, intese a confutare la ritenuta continuità nellasequenza causale tra condotta ed evento, la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che laregola cautelare preesistente ai fatti fosse anche quella della legatura dei fusti cilindrici eche il lavoratore si fosse volontariamente esposto a un rischio che, tuttavia, il datore dilavoro doveva governare, così riconducendo alla sfera datoriale l’obbligo di gestire l’interociclo della movimentazione dei carichi con i muletti, ivi compreso il posizionamento dei fustisulle pedane e la garanzia della loro stabilità mediante legatura.A ben vedere, entrambi i giudici del merito hanno individuato la regola positiva cheimponeva al carrellista di non lasciare la cabina, ma ne hanno superato la previsione,integrandola con un ulteriore addebito di colpa generica (garantire la stabilità del carico),ciò che avrebbero potuto fare, tuttavia spiegando in base a quali elementi di fatto taleregola fosse individuabile ex ante.4. Il caso all’esame introduce il tema generale della ricostruzione dei confini dell’illecitocolposo in modo da garantire un maggior grado di personalizzazione di esso,tradizionalmente più esposto al rischio di interpretazioni che nascondono forme diresponsabilità da posizione o oggettiva, in maniera coerente con il parametro costituzionaledi cui all’art. 27, comma 1, Cost. E, a tal fine, la giurisprudenza ha già ammonito sullanecessità di uno scrutinio inteso a verificare se l’evento abbia o meno concretizzato proprioil fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendereevitabile (in motivazione, Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645 - 01, in cui si operaun richiamo a un indirizzo consolidato, con rinvio a Sez. 4, n. 40802 del 18/09/2008, Rv.241475 - 01; n. 24898 del 24/05/2007, Rv. 236854 – 01; n. 5963 del 02/05/1998, Rv.178402 - 01, ove si è sottolineata, peraltro, la necessità che la verifica del nesso dicausalità nei termini sopra precisati avvenga sulla scorta di elementi fattuali certi e non dimere ipotesi o congetture).Nella specie, è circostanza processualmente accertata, come tale ritenuta dallo stessogiudice del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), che la persona offesa, neldichiarare di essere perfettamente edotto di quella direttiva, avesse per ciò stessodimostrato la sua corretta informazione sul punto. È, altresì, condiviso dalle sentenze dimerito che il rischio di caduta dei fusti nel trasferimento fosse stato gestito da partedatoriale mediante: 1) l’adeguata formazione circa la conduzione dei carrelli; 2) l’istruzioneal conducente di rimanere al posto di guida in caso di perdita di stabilità del carico. A frontedi ciò, tuttavia, i giudici hanno reputato insufficienti le misure adottate, ritenendo chedovesse essere prevista anche quella ulteriore della legatura di tutti i fusti tra loro, ondeevitare la perdita di stabilità. In ciò si coglie la divergenza tra quanto ritenuto dai giudici dimerito, secondo i quali la regola cautelare avrebbe imposto all’imputato anche l’adozione diaccorgimenti intesi a scongiurare la perdita di stabilità e la conseguente caduta del carico; equanto opposto dalla difesa, secondo cui la regola cautelare a presidio dell’incolumità delconducente, in caso di caduta del carico, sarebbe stata osservata dall’imputato, proprioTuttavia, l’individuazione di una misura ulteriore (garantire la stabilità del carico) rispettoa quella adottata (direttiva di non lasciare la cabina di comando in caso di caduta delcarico) viene radicata dai giudici sulla necessità di assicurare non solo l’incolumità delconducente, ma anche quella di eventuali altri soggetti.E proprio in ciò sta l’errore giuridico del giudice del gravame, apprezzabile su un duplicepiano: da un lato, non è stata valutata la adeguatezza delle misure adottate in rapporto alrischio al quale era esposto il conducente, avendo i giudici di merito inserito nel quadro unrischio ulteriore e diverso, quello cioè al quale potrebbero essere esposti soggetti terzi,diversi dal conducente; dall’altro, ha posto a carico dell’imputato una regola che non si èconcretizzata nell’evento, che ha riguardato lo stesso conducente del carrello e non soggettiterzi che si fossero trovati a interferire con gli spostamenti del mezzo.5. Ora, i giudici del merito ben possono ritenere inadeguate le misure adottate perevitare l’evento del tipo di quello verificatosi (investimento del conducente a causa dellacaduta dei fusti dal carrello), ma non senza verificare, in base alla ricostruzione fattuale, sele misure adottate fossero state nell’occorso inadeguate, vuoi per la difficoltà di mettere inesecuzione il comando di non scendere dal mezzo e chiamare altri addetti; vuoi per ladimostrata prassi trasgressiva/elusiva della regola impartita; vuoi per altre ragionieventualmente restituite dal compendio fattuale.6. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte diappello di Torino per un rinnovato giudizio alla stregua dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Torino.Così è deciso, 14/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
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