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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16988/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna il 15 febbraio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 22 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. In particolare, si è ritenuto l'imputato responsabile di avere rotto uno dei finestrini anteriori di un camper utilizzato da due turisti stranieri, durante la loro momentanea assenza, di essersi introdotto nel mezzo, di essersi quindi impossessato di alcuni oggetti (due telefoni cellulari, cavi di ricarica, una fotocamera ed un orologio) ivi custoditi e, scoperto dai proprietari, di essersi dato alla fuga, subito inseguito da una delle vittime e infine bloccato da un agente di polizia fuori servizio; fatto commesso il 19 settembre 2021. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e difetto di motivazione per avere i Giudici di merito erroneamente ritenuto, ad avviso del ricorrente, essere il camper una privata dimora; ciò che non sarebbe nel caso di specie, essendo stato impiegato il camper dalle persone offese per spostarsi dalla Germania in Italia e non potendo gli oggetti sottratti (telefoni, caricatori, fotocamera ed orologio) connotare un impiego abital:ivo del mezzo.

3.2. Con il secondo motivo censura vizio di motivazione e, nel contempo, violazione di legge (art. 56 cod. pen.) con riferimento al calcolo della pena in punto di applicazione della diminuzione per il tentativo.

I Giudici di merito hanno applicato per il tentativo la riduzione di un terzo della sanzione detentiva e di poco più di un terzo di quella pecuniaria, malgrado le maldestre caratteristiche concrete dell'azione (non completata la fase dell'impossessamento, non essere mai stato l'imputato perso di vista dalle vittime) avrebbero dovuto condurre ad applicare la diminuzione nel massimo di due terzi, come richiesto nell'atto di appello.

Sottolineato che anche il P.G. di merito aveva chiesto una revisione del calcolo della pena, si domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.4.

Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo, è ben noto che il c:amper è stato - condivisibilmente - ritenuto privata dimora ove in concreto venga accertato la effettiva destinazione ad attività della vita privata diverse dall'impiego per la locomozione (così Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione»; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275486, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. (Fattispecie in tema di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un'area di parcheggio, mentre la vittima dormiva)», pronunzia quest'ultima peraltro, successiva alle Sezioni Unite, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che hanno puntualizzato che «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale»).

Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno accertato che i due turisti tedeschi in Italia utilizzavano il camper, peraltro munito di letti all'interno, per dormire, per mangiare e per preparare i pasti (così a p. 3 della sentenza di primo grado e a p. 7 di quella impugnata): il ricorso, siccome non si confronta effettivamente con il concreto contenuto della sentenza impugnata, risulta aspecifico. 1.2.

In relazione all'ulteriore motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che il calcolo della diminuzione della pena concretamente operato nella misura di un terzo per la pena detentiva e di poco più di un terzo per quella pecuniaria è, in sé, legittimo, oltre che adeguatamente motivato, essendosi spiegato (alla p. 9 della sentenza di appello) che la fase del tentativo si è, in realtà, spinta ad un momento avanzato, assai prossimo al completamento dell'impossessamento.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna il 15 febbraio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 22 ottobre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. In particolare, si è ritenuto l'imputato responsabile di avere rotto uno dei finestrini anteriori di un camper utilizzato da due turisti stranieri, durante la loro momentanea assenza, di essersi introdotto nel mezzo, di essersi quindi impossessato di alcuni oggetti (due telefoni cellulari, cavi di ricarica, una fotocamera ed un orologio) ivi custoditi e, scoperto dai proprietari, di essersi dato alla fuga, subito inseguito da una delle vittime e infine bloccato da un agente di polizia fuori servizio; fatto commesso il 19 settembre 2021. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e difetto di motivazione per avere i Giudici di merito erroneamente ritenuto, ad avviso del ricorrente, essere il camper una privata dimora; ciò che non sarebbe nel caso di specie, essendo stato impiegato il camper dalle persone offese per spostarsi dalla Germania in Italia e non potendo gli oggetti sottratti (telefoni, caricatori, fotocamera ed orologio) connotare un impiego abital:ivo del mezzo. 3.2. Con il secondo motivo censura vizio di motivazione e, nel contempo, violazione di legge (art. 56 cod. pen.) con riferimento al calcolo della pena in punto di applicazione della diminuzione per il tentativo. I Giudici di merito hanno applicato per il tentativo la riduzione di un terzo della sanzione detentiva e di poco più di un terzo di quella pecuniaria, malgrado le maldestre caratteristiche concrete dell'azione (non completata la fase dell'impossessamento, non essere mai stato l'imputato perso di vista dalle vittime) avrebbero dovuto condurre ad applicare la diminuzione nel massimo di due terzi, come richiesto nell'atto di appello. Sottolineato che anche il P.G. di merito aveva chiesto una revisione del calcolo della pena, si domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 9 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, è ben noto che il c:amper è stato - condivisibilmente - ritenuto privata dimora ove in concreto venga accertato la effettiva destinazione ad attività della vita privata diverse dall'impiego per la locomozione (così Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione»; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 2670 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275486, secondo cui «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. (Fattispecie in tema di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un'area di parcheggio, mentre la vittima dormiva)», pronunzia quest'ultima peraltro, successiva alle Sezioni Unite, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che hanno puntualizzato che «Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale»). Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno accertato che i due turisti tedeschi in Italia utilizzavano il camper, peraltro munito di letti all'interno, per dormire, per mangiare e per preparare i pasti (così a p. 3 della sentenza di primo grado e a p. 7 di quella impugnata): il ricorso, siccome non si confronta effettivamente con il concreto contenuto della sentenza impugnata, risulta aspecifico. 1.2. In relazione all'ulteriore motivo, in tema di trattamento sanzionatorio, osserva il Collegio che il calcolo della diminuzione della pena concretamente operato nella misura di un terzo per la pena detentiva e di poco più di un terzo per quella pecuniaria è, in sé, legittimo, oltre che adeguatamente motivato, essendosi spiegato (alla p. 9 della sentenza di appello) che la fase del tentativo si è, in realtà, spinta ad un momento avanzato, assai prossimo al completamento dell'impossessamento. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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