CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge in punto di commisurazione della pena oltre il minimo edittale e di esclusione dell'ipotesi del comma 5 del medesimo art. 73, per avere la sentenza esclusivamente valorizzato la quantità della sostanza detenuta. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 2.1. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità laddove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Peraltro, una dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Nello specifico, la sentenza si è dettagliatamente soffermata sugli elementi addotti dalla difesa, dandone una valutazione nient'affatto illogica; inoltre, ha evidenziato come la pena sia stata fissata dal primo giudice in misura addirittura inferiore al minimo edittale. 2.2. Anche per l'esclusione dell'ipotesi lieve la Corte d'appello ha considerato le circostanze addotte dalla difesa (incensuratezza, consegna spontanea della droga alla p.g., trasporto in assenza di particolari cautele), ma le ha legittimamente e non irragionevolmente ritenute soccombenti rispetto al dato quantitativo (sufficiente per oltre mille dosi) ed alle ulteriori e qualificate pendenze giudiziarie dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il t dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore reside