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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01818/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento ha riformato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di percosse ( art. 581 cod. pen. ) e minaccia ( art. 612 cod.pen.), condannandolo alla pena di giustizia, con le conseguenziali statuizioni civili in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] - assolvendolo da entrambi i reati perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] ( alla cui posizione è subentrata, dopo il decesso avvenuto in data 07/02/2020, la vedova [OSCURATO:PERSONA], come da atto di costituzione allegato ), con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi.

2.1. violazione o erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen.

Si contesta la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza del Tribunale, confliggente con le immagini della videocamera condominiale.

Una corretta disamina degli elementi di prova da parte del Tribunale, che invece li ha obliterati, avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio.

2.2. Violazione degli artt. 192 - 603 cod. proc. pen. art. 6 CEDU - art. 612 cod. pen.

Ci si duole che il Tribunale abbia ribaltato il pronunciamento di condanna di primo grado senza rinnovare la prova dichiarativa, diversamente valutata solo su base cartolare.

Si lamenta, inoltre, la insussistenza degli elementi strutturali del reato di minaccia, e l'assenza di accertamenti sullo stato psichico fisico del soggetto passivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacchè, reiterando motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. .

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710), piuttosto che rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, propugna una diversa, non consentita, ricostruzione in fatto, ed è volto a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ritenuta non ravvisabilità ( alla luce di quanto emergente dalle immagini della videocamera installata nell'androne condominiale e delle dichiarazioni testimoniali del Modica) dei reati.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cexssazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da parte del Tribunale.

Invero, secondo l'approdo delle Sezioni Unite "Troise", il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv, 272430).

2.1. Siffatta struttura argomentativa è ampiamente rinvenibile nella sentenzia impugnata, nella quale il Tribunale, che ha assolto l'imputato, ribaltando l'iniziale verdetto di condanna, ha ragionevolmente condotto lo scrutinio di (ina)attendibilità della persona offesa (del tutto omesso dal primo giudice), valorizzando il contenuto della sua stessa deposizione in ordine a molto risalente conflittualità tra le parti, e, soprattutto, le smentite provenienti dalle immagini registrate, oltre a evidenziare la sostanziale smentita proveniente dal narrato del teste Modica, conclusivamente reputando insufficiente il compendio probatorio a sorreggere la affermazione di responsabilità. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del), ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] BeIrRonte , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento ha riformato la decisione del Giudice di pace di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di percosse ( art. 581 cod. pen. ) e minaccia ( art. 612 cod.pen.), condannandolo alla pena di giustizia, con le conseguenziali statuizioni civili in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] - assolvendolo da entrambi i reati perché il fatto non sussiste. 2. Propone ricorso per cassazione, agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] ( alla cui posizione è subentrata, dopo il decesso avvenuto in data 07/02/2020, la vedova [OSCURATO:PERSONA], come da atto di costituzione allegato ), con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. violazione o erronea applicazione dell'art. 581 cod. pen. Si contesta la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza del Tribunale, confliggente con le immagini della videocamera condominiale. Una corretta disamina degli elementi di prova da parte del Tribunale, che invece li ha obliterati, avrebbe condotto a un diverso esito del giudizio. 2.2. Violazione degli artt. 192 - 603 cod. proc. pen. art. 6 CEDU - art. 612 cod. pen. Ci si duole che il Tribunale abbia ribaltato il pronunciamento di condanna di primo grado senza rinnovare la prova dichiarativa, diversamente valutata solo su base cartolare. Si lamenta, inoltre, la insussistenza degli elementi strutturali del reato di minaccia, e l'assenza di accertamenti sullo stato psichico fisico del soggetto passivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, giacchè, reiterando motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710), piuttosto che rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu °cui/ percepibili, propugna una diversa, non consentita, ricostruzione in fatto, ed è volto a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ritenuta non ravvisabilità ( alla luce di quanto emergente dalle immagini della videocamera installata nell'androne condominiale e delle dichiarazioni testimoniali del Modica) dei reati. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cexssazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 2. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da parte del Tribunale. Invero, secondo l'approdo delle Sezioni Unite "Troise", il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ), Troise, Rv, 272430). 2.1. Siffatta struttura argomentativa è ampiamente rinvenibile nella sentenzia impugnata, nella quale il Tribunale, che ha assolto l'imputato, ribaltando l'iniziale verdetto di condanna, ha ragionevolmente condotto lo scrutinio di (ina)attendibilità della persona offesa (del tutto omesso dal primo giudice), valorizzando il contenuto della sua stessa deposizione in ordine a molto risalente conflittualità tra le parti, e, soprattutto, le smentite provenienti dalle immagini registrate, oltre a evidenziare la sostanziale smentita proveniente dal narrato del teste Modica, conclusivamente reputando insufficiente il compendio probatorio a sorreggere la affermazione di responsabilità. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del), ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] BeIrRonte , [OSCURATO:PERSONA]
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