Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22855/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13458-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1057/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la reintegrazione del possesso [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, lamentando che le stesse, realizzando una recinzione, lo avevano spogliato di una porzione di terreno, sconfinando nella sua proprietà.

Le convenute si costituivano, rispettivamente eccependo: la [OSCURATO:PERSONA], la sua carenza di legittimazione passiva; la [OSCURATO:PERSONA], la pendenza di altro giudizio possessorio da lei stessa proposto in danno del Carratta e dei suoi familiari, al quale chiedeva che il giudizio fosse riunito. [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale per la manutenzione nel possesso.

Negata la tutela sommariail Tribunale, con sentenza n. 2388/2016, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda del Carratta, compensando tra le parti le spese di lite.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], impugnando la statuizione di compensazione delle spese e la mancata condanna del Carratta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e [OSCURATO:PERSONA], contestando il rigetto della domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso dalla stessa spiegata in prime cure.Con la sentenza impugnata, n. 1057/2019, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], mentre accoglieva in parte quello spiegato da [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di ambo i gradi, tra la stessa ed il Caratta, nella misura del 50% e condannando quest’ultimo alla refusione della restante parte delle stesse.

Propongono separati ricorsi avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi, e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a seimotivi (ancorché l’ultimo sia indicato, per errore, come settimo) .

Il secondo atto di impugnazione, per ragioni temporali, va considerato come ricorso incidentale.

Resiste con controricorso ad ambedue le impugnazioni [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le part i ha nno depositato memoria.

La parte ricorrente ha depositato altresì istanza di riunione del presente ricorso a quello distinto dal numero R.G. 27027 /202 1 , chiamato alla medesima odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione, in quanto il presente ricorso è diretto contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1057/2019 , mentre quello distinto dal numero R.G. 27027/2021 è rivolto avverso la diversa sentenza n. 331/2021, resa dal medesimo ufficio giudiziario.

Trattandosi di impugnazioni avverso decisioni differenti, non si ravvisaalcun motivo per disporre la riunione dei due ricorsi.

Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo di essi la ricorrent e denunzia l’illogicità della motivazione resa dal giudice di merito a fondamento del rigetto dell’invocata tutela possessoria.

Secondo la Carriero, l a Corte di Appello avrebbe dato atto che la sua proprietà era recintata da un vecchio muro in pietra in parte diruto, ma avrebbe poi, illogicamente, escluso che l’esistenza di detto manufatto esprimesse l’intento dell’odierna ricorrente di chiudere il fondo, esercitando su di esso il possesso esclusivo, trattandosi di recinzione agevolmente scavalcabile.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1140, 1141, 1143 c.c. e 132 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che l’antico muro a secco esistente tra le proprietà Carriero e Carratta non implicava la prova del possesso della striscia di terreno contestata in capo alla ricorrente.

Le duecensure, suscettibili di esame congiunto, sono infondat e .

Secondo la Corte di Appello, l’esistenza di un muro, antico e parzialmente diruto (circostanza, questa, non controversa né contestata dalla ricorrente: cfr. pag. 9 del ricorso, che richiama pag. 13 della sentenza impugnata) può valere come segno del confine, ma non certo come prova dell’esercizio del possesso, in assenza di possibilità di accertare chi avesse realizzato quel muro (cfr. pag. 16 della sentenza).

La statuizione viene contestata dalla ricorrente mediante la proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Peraltro va considerato che l’esercizio del possesso costituisce fattispecie fattuale, che postula la dimostrazione di una relazione materiale con la cosa, la quale deve emergere da una prova, storica o logica, certa, e non può desumersi da indizi privi di efficacia significativa, come la presenza di un antico muro diroccato eretto in epoca ignota da soggetto ignoto.

Con il secondo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, sempre in relazione all’omessa valutazione del significato della presenza del muro e degli altri segni esistenti sul confine tra i due fondi.

La censura è inammissibile in presenza diuna ipotesi di cd. doppia conforme, poiché l’appelloa suo tempo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato totalmente rigettato.

Con il terzo motivo la ricorrente principalelamenta l’illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione delle risultanze della testimonianza Garrisi.

La censura è inammissibile, sia perché il vizio di illogicità della motivazione è ormai estraneo al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giusta la novella del 2012; sia perché comunque la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, dovendosi sul punto rinviare a quanto già espostoin occasione dello scrutinio delle prime due doglianze; sia, infine, perché la Corte di Appello ha espressamente affermato che la testimonianza Garrisi riguarda non fatti, ma opinioni del teste, ed ha scarso rilievo ai fini della decisione (cfr. pag. 18 della sentenza).

Con il quarto motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di manutenzione da essa spiegata, e l’omesso esame di fatti decisivi al riguardo.

La censura è inammissibile, quanto alla deduzione del vizio di omesso esame, per gli stessi motivi esposti in relazione al secondo motivo di ricorso; ed è comunque infondata, quanto all’omessa pronuncia, poiché la Corte di Appello ha espressamente affermato che ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti è assorbita (cfr. pag. 20 della sentenza), in tal modo pronunciandosi, in senso negativo, anche sulla riconvenzionale.Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi inrelazione a detta specifica domanda.

La censura è inammissibile, come la precedente, per quanto attiene all’omesso esame.

E’ invece infondata quanto alla dedotta violazione dell’art. 96 c.p.c., poiché la relativa domanda è stata evidentemente rigettata in funzione del rigetto dell’appello spiegato dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza.

Con il sesto motivo,la ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avere la difesa del Carratta utilizzato un atto falso.

La censura, al pari di quella precedente, è inammissibile perché il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. discende dal rigetto dell’appello.

La deduzione del vizio di omesso esame è invece ex se inammissibile per la doppia conforme.

Ed infine, in ogni caso la Corte di Appello da atto che quando l’atto era stato prodotto la sua falsità non era stata ancora accertata (cfr. pag. 11 della sentenza): e tanto basta ad escludere la rilevanza del fatto ai fini dell’art. 96 c.p.c.

Con il settimo ed ultimo motivo , la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta infine la violazione dell’art. 537 c.p.p. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di annotare a margine della dichiarazione falsa l’accertamento della sua falsità, disposto in sede penale.

La censura è inammissibile per difetto di interesse, posto che la Corte di Appello ha espressamente affermato che a detto documento il Tribunale non aveva dato alcun rilievo (cfr. pag. 11 della sentenza).

Né alcun rilievo viene dato ad esso nella sentenza impugnata.

Passando all’esame dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato per metà le spese del doppio grado, nonostante la ritenuta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda che opponeva la sorella Vittoria al Carratta.

La censura è inammissibile in quanto la Corte di Appello afferma espressamente che l’iniziale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase possessoria non era irragionevole (cfr. pag. 9 della sentenza) e proprio per tale motivo compensa le spese del primo grado solo per metà, ponendole per il resto a carico del Carratta.

La misura della compensazione non è suscettibile di riesame in cassazione, dovendosi ribadire, sul punto, il principio per cui“La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv.643477).

Peraltro, la Corte distrettuale, nel regolare –relativamente al solo rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– le spese del doppio grado di giudizio si è pienamente conformata all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.648466).

La censura in esame, quindi, si sostanzia nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto sul punto delle spese.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale contesta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al governo delle spese, rappresentati, nell’ordine: - dal fatto che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Comune di Galatone aveva ingiunto la sospensione dei lavori di recinzione dei terreni di cui è causa, erastata emessa per errore anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in realtà non proprietaria dei cespiti di cui anzidetto; - dal fa tto che la predetta ordinanza era comunque decaduta ope legis, per decorso del suo termine di efficacia, diversi mesiprima dell’inizio della causa civile; - ed infine, dal fatto che il Carratta si era sempre opposto a consentire l’estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal giudizio, continuando ad indicarla –al contrario– come comproprietaria delle aree controverse.

Anche in questo caso, la censura propone, in realtà,una diversa lettura del fatto in funzione di un regolamento alternativo delle spese di lite.

Inogni caso, nessuno dei tre fatti di cui si denunzia l’omissione appare decisivo ed è idoneo ascalza re il rilievo della Corte di Appello, secondo cui il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era, almeno nella fase possessoria, non ingiustificato.

Con il terzo e quarto motivo, infine, la ricorrente incidentale contesta la mancata condanna del Carratta ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Anche in questo caso, come già visto in relazione al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è infondata in quanto il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. discende implicitamente dall’accoglimento solo parziale dell’appello proposto dall’odierna ricorrente incidentale.

Il quinto e sesto motivo del ricorso incidentale (quest’ultimo, erroneamente indicato come settimo), che corrispondono, rispettivamente, al sesto e settimo motivo del ricorso principale, sono inammissibili per le stesse ragioni già esposte in occasione dello scrutinio delle doglianze di cui al ricorso principale.

In definitiva, ambedue i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo a carico , solidalmente, di ambedue le parti ricorrenti, principale e incidentale, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta tanto il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e condanna ambedue le parti ricorrenti, principale e incidentale, tra loro in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13458-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1057/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la reintegrazione del possesso [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, lamentando che le stesse, realizzando una recinzione, lo avevano spogliato di una porzione di terreno, sconfinando nella sua proprietà. Le convenute si costituivano, rispettivamente eccependo: la [OSCURATO:PERSONA], la sua carenza di legittimazione passiva; la [OSCURATO:PERSONA], la pendenza di altro giudizio possessorio da lei stessa proposto in danno del Carratta e dei suoi familiari, al quale chiedeva che il giudizio fosse riunito. [OSCURATO:PERSONA] spiegava altresì domanda riconvenzionale per la manutenzione nel possesso. Negata la tutela sommariail Tribunale, con sentenza n. 2388/2016, dichiarava la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda del Carratta, compensando tra le parti le spese di lite. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], impugnando la statuizione di compensazione delle spese e la mancata condanna del Carratta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e [OSCURATO:PERSONA], contestando il rigetto della domanda riconvenzionale di manutenzione nel possesso dalla stessa spiegata in prime cure.Con la sentenza impugnata, n. 1057/2019, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], mentre accoglieva in parte quello spiegato da [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di ambo i gradi, tra la stessa ed il Caratta, nella misura del 50% e condannando quest’ultimo alla refusione della restante parte delle stesse. Propongono separati ricorsi avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi, e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a seimotivi (ancorché l’ultimo sia indicato, per errore, come settimo) . Il secondo atto di impugnazione, per ragioni temporali, va considerato come ricorso incidentale. Resiste con controricorso ad ambedue le impugnazioni [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le part i ha nno depositato memoria. La parte ricorrente ha depositato altresì istanza di riunione del presente ricorso a quello distinto dal numero R.G. 27027 /202 1 , chiamato alla medesima odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione, in quanto il presente ricorso è diretto contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 1057/2019 , mentre quello distinto dal numero R.G. 27027/2021 è rivolto avverso la diversa sentenza n. 331/2021, resa dal medesimo ufficio giudiziario. Trattandosi di impugnazioni avverso decisioni differenti, non si ravvisaalcun motivo per disporre la riunione dei due ricorsi. Passando all’esame dei motivi del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo di essi la ricorrent e denunzia l’illogicità della motivazione resa dal giudice di merito a fondamento del rigetto dell’invocata tutela possessoria. Secondo la Carriero, l a Corte di Appello avrebbe dato atto che la sua proprietà era recintata da un vecchio muro in pietra in parte diruto, ma avrebbe poi, illogicamente, escluso che l’esistenza di detto manufatto esprimesse l’intento dell’odierna ricorrente di chiudere il fondo, esercitando su di esso il possesso esclusivo, trattandosi di recinzione agevolmente scavalcabile. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1140, 1141, 1143 c.c. e 132 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che l’antico muro a secco esistente tra le proprietà Carriero e Carratta non implicava la prova del possesso della striscia di terreno contestata in capo alla ricorrente. Le duecensure, suscettibili di esame congiunto, sono infondat e . Secondo la Corte di Appello, l’esistenza di un muro, antico e parzialmente diruto (circostanza, questa, non controversa né contestata dalla ricorrente: cfr. pag. 9 del ricorso, che richiama pag. 13 della sentenza impugnata) può valere come segno del confine, ma non certo come prova dell’esercizio del possesso, in assenza di possibilità di accertare chi avesse realizzato quel muro (cfr. pag. 16 della sentenza). La statuizione viene contestata dalla ricorrente mediante la proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Peraltro va considerato che l’esercizio del possesso costituisce fattispecie fattuale, che postula la dimostrazione di una relazione materiale con la cosa, la quale deve emergere da una prova, storica o logica, certa, e non può desumersi da indizi privi di efficacia significativa, come la presenza di un antico muro diroccato eretto in epoca ignota da soggetto ignoto. Con il secondo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per la decisione, sempre in relazione all’omessa valutazione del significato della presenza del muro e degli altri segni esistenti sul confine tra i due fondi. La censura è inammissibile in presenza diuna ipotesi di cd. doppia conforme, poiché l’appelloa suo tempo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato totalmente rigettato. Con il terzo motivo la ricorrente principalelamenta l’illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione delle risultanze della testimonianza Garrisi. La censura è inammissibile, sia perché il vizio di illogicità della motivazione è ormai estraneo al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giusta la novella del 2012; sia perché comunque la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, dovendosi sul punto rinviare a quanto già espostoin occasione dello scrutinio delle prime due doglianze; sia, infine, perché la Corte di Appello ha espressamente affermato che la testimonianza Garrisi riguarda non fatti, ma opinioni del teste, ed ha scarso rilievo ai fini della decisione (cfr. pag. 18 della sentenza). Con il quarto motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di manutenzione da essa spiegata, e l’omesso esame di fatti decisivi al riguardo. La censura è inammissibile, quanto alla deduzione del vizio di omesso esame, per gli stessi motivi esposti in relazione al secondo motivo di ricorso; ed è comunque infondata, quanto all’omessa pronuncia, poiché la Corte di Appello ha espressamente affermato che ogni altra eccezione e questione proposta dalle parti è assorbita (cfr. pag. 20 della sentenza), in tal modo pronunciandosi, in senso negativo, anche sulla riconvenzionale.Con il quinto motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi inrelazione a detta specifica domanda. La censura è inammissibile, come la precedente, per quanto attiene all’omesso esame. E’ invece infondata quanto alla dedotta violazione dell’art. 96 c.p.c., poiché la relativa domanda è stata evidentemente rigettata in funzione del rigetto dell’appello spiegato dalla odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza. Con il sesto motivo,la ricorrente principale lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avere la difesa del Carratta utilizzato un atto falso. La censura, al pari di quella precedente, è inammissibile perché il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. discende dal rigetto dell’appello. La deduzione del vizio di omesso esame è invece ex se inammissibile per la doppia conforme. Ed infine, in ogni caso la Corte di Appello da atto che quando l’atto era stato prodotto la sua falsità non era stata ancora accertata (cfr. pag. 11 della sentenza): e tanto basta ad escludere la rilevanza del fatto ai fini dell’art. 96 c.p.c. Con il settimo ed ultimo motivo , la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta infine la violazione dell’art. 537 c.p.p. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di annotare a margine della dichiarazione falsa l’accertamento della sua falsità, disposto in sede penale. La censura è inammissibile per difetto di interesse, posto che la Corte di Appello ha espressamente affermato che a detto documento il Tribunale non aveva dato alcun rilievo (cfr. pag. 11 della sentenza). Né alcun rilievo viene dato ad esso nella sentenza impugnata. Passando all’esame dei motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come incidentale, con il primo di essi si lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato per metà le spese del doppio grado, nonostante la ritenuta estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda che opponeva la sorella Vittoria al Carratta. La censura è inammissibile in quanto la Corte di Appello afferma espressamente che l’iniziale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase possessoria non era irragionevole (cfr. pag. 9 della sentenza) e proprio per tale motivo compensa le spese del primo grado solo per metà, ponendole per il resto a carico del Carratta. La misura della compensazione non è suscettibile di riesame in cassazione, dovendosi ribadire, sul punto, il principio per cui“La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv.643477). Peraltro, la Corte distrettuale, nel regolare –relativamente al solo rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– le spese del doppio grado di giudizio si è pienamente conformata all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass.Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.648466). La censura in esame, quindi, si sostanzia nella richiesta di un nuovo giudizio di fatto sul punto delle spese. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale contesta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione al governo delle spese, rappresentati, nell’ordine: - dal fatto che l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Comune di Galatone aveva ingiunto la sospensione dei lavori di recinzione dei terreni di cui è causa, erastata emessa per errore anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in realtà non proprietaria dei cespiti di cui anzidetto; - dal fa tto che la predetta ordinanza era comunque decaduta ope legis, per decorso del suo termine di efficacia, diversi mesiprima dell’inizio della causa civile; - ed infine, dal fatto che il Carratta si era sempre opposto a consentire l’estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dal giudizio, continuando ad indicarla –al contrario– come comproprietaria delle aree controverse. Anche in questo caso, la censura propone, in realtà,una diversa lettura del fatto in funzione di un regolamento alternativo delle spese di lite. Inogni caso, nessuno dei tre fatti di cui si denunzia l’omissione appare decisivo ed è idoneo ascalza re il rilievo della Corte di Appello, secondo cui il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] era, almeno nella fase possessoria, non ingiustificato. Con il terzo e quarto motivo, infine, la ricorrente incidentale contesta la mancata condanna del Carratta ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Anche in questo caso, come già visto in relazione al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è infondata in quanto il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. discende implicitamente dall’accoglimento solo parziale dell’appello proposto dall’odierna ricorrente incidentale. Il quinto e sesto motivo del ricorso incidentale (quest’ultimo, erroneamente indicato come settimo), che corrispondono, rispettivamente, al sesto e settimo motivo del ricorso principale, sono inammissibili per le stesse ragioni già esposte in occasione dello scrutinio delle doglianze di cui al ricorso principale. In definitiva, ambedue i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo a carico , solidalmente, di ambedue le parti ricorrenti, principale e incidentale, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerigetta tanto il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], che quello incidentale, proposto da [OSCURATO:PERSONA], e condanna ambedue le parti ricorrenti, principale e incidentale, tra loro in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente[OSCURATO:PERSONA] , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese, come sopra liquidate, a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto d
Sentenza Cassazione n. 22855/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris