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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 33961/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ragusa ha condannato alla pena di euro 2582 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione prevista dall'art. 5f lett. h) e 6, comma 4, L. n. 283 del 1962, per aver, quale titolare e legale rappresentante della ditta Esperia, prodotto e commercializzato pomodori a grappolo del tipo "piccadilly" contenenti pesticidi di produzione vietata all'interno della Comunità Europea, con regolamento CEE 73 n.1107 del 2009, fatto accertato a seguito di analisi di laboratorio che ne avevano rilevato la presenza in quantità pari a 0,14 mg/kg. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato.

La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, trattandosi di sentenza inappellabile.

Avverso tale pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto per cassazione, lamentando la mancata trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 568 cod. proc. pen.

In accoglimento di tale ricorso, questa Sezionedella Corte di cassazione, con pronuncia del 01/04/2026 ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di appello, e, qualificata l'impugnazione originariamente presentata dall'imputato avverso la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, ha rinviato per la decisione.

L'appello originariamente presentato avverso la sentenza di primo grado e qualificato da questa Corte come ricorso per cassazione, è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione per omessa enunciazione da parte del giudice a quo delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie, nonché l'omessa valutazione della eccepita violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., con conseguente determinarsi di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett.c) cod. proc. pen.

In particolare, si specifica che il ricorrente ha tempestivamente eccepito la nullità assoluta delle analisi di laboratorio, effettuate sul prodotto agricolo "pomodorino del tipo piccadilly" senza effettuare alcun avviso all'imputato.

Evidenzia che l'esame di laboratorio, finalizzato ad accertare eventuali contaminazioni o residui di contaminazioni da pesticida, costituisce un atto irripetibile e che, come tale, andava eseguito in contraddittorio con l'indagato o con i suoi rappresentanti, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.

Rappresenta, tuttavia, che il PM ha omesso di produrre l'avviso all'indagato e che non è stato notificato alcun atto equipollente o prodromico al compimento dell'atto garantito.

Né detta lacuna è stata colmata in sede dibattimentale dai testi dell'accusa escussi in dibattimento, non essendo stata acquisita alcuna prova testimoniale in ordine alla notifica dell'avviso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen e l'omessa valutazione del compendio probatorio in ordine all'affermazione della responsabilità.

Evidenzia che i testi hanno riferito di aver avuto difficoltà nell'individuare la provenienza dei campioni inviati all'istituto di analisi per effettuare gli accertamenti tecnici, e che neppure il direttore del supermercato, che aveva posto in vendita i pomodorini, era stato in grado di individuare il produttore della merce.

Il ricorrente è stato individuato solo per il tramite di una fattura emessa in data 20/03/2021.

Tuttavia, il reato contestato non è ascrivibile all'imputato, posto che il prodotto sottoposto all'analisi non è univocamente a lui riconducibile.

Il giudice non ha valutato adeguatamente la prova testimoniale resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la merce sottoposta alle analisi di laboratorio non fosse proveniente dal ricorrente ma da altra azienda produttrice.

Infine, conclude asserendo che la responsabilità grava esclusivamente a carico del direttore del supermercato responsabile del reparto.

22.3. Con il terzo motivo, il difensore lamenta insufficienza e contraddittorietà delle prove assunte e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione a quanto esposto con la precedente doglianza.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre rilevare come la censura sollevata prospetti una questione di nullità dell'accertamento tecnico effettuato dall'istituto zooprofilattico siciliano, in dipendenza del mancato avviso alle parti.

La nullità prospettata è pertanto da qualificarsi a regime intermedio ex art. 178 lett c) cod. proc. pen., incidendo sull'intervento dell'imputato.

Ne deriva che, trattandosi di una nullità afferente ad un atto della fase delle indagini preliminari a cui la parte non ha assistito, si applica il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., in forza del quale le nullità a regime intermedio inerenti ad atti compiuti nelle fasi procedimentali anteriori al dibattimento, a cui il difensore non ha assistito, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.

L'eccezione, sollevata esclusivamente con l'impugnazione, non essendo stato in alcun modo documentato ed allegato dal ricorrente che la stessa sia stata eccepita nel corso del giudizio, è, dunque, tardiva.

Né il ricorrente ha in alcun modo argomentato, in questa sede, la natura irripetibile dell'atto di accertamento contestato, affermando, ad esempio, che l'oggetto esaminato sia soggetto a modificazione irreversibile o che la procedura di campionamento ne abbia determinato l'irrepetibilità, con la conseguenza che ne era impedita la ripetizione.

2.2. Quanto alle doglianze seconda e terza, concernenti l'individuazione del ricorrente quale autore del reato e l'affermazione della responsabilità, occorre ribadire che il giudice è tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie.

La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez.1, n. 4111 3del 24/10/2011, Rv. 251507).

Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez.1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez.1, n.23813 del 08/05/2009, Rv. n. 243801; Sez.1, n.31456 del 21/05/2008, Rv. 240763).

La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n.30862 del 17/06/2011, Rv. 250903; Sez.4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879).

Obbligo che, nel caso sub iudice, può dirsi adempiuto dal Tribunale di Ragusa.

Infatti, nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto che il tecnico della prevenzione presso l'ASP 4 di Enna, nello svolgimento dell'attività di controllo in materia di sicurezza alimentare, controlli ufficiali e residui di pesticidi, aveva effettuato il prelievo a campione di dieci confezioni di pomodorini del tipo "piccadilly" presso il supermercato e inviato i campioni all'[OSCURATO:PERSONA] per le analisi, cui è affidata la procedura di campionamento e di analisi del prodotto, nel rispetto della normativa amministrativa.

Dal certificato di analisi del 23/04/2021 emergeva che il campione esaminato conteneva sostanze non consentite, e cioè iprodione, un fungicida nocivo per la salute dell'uomo.

Successivamente all'effettuazione dell'accertamento tecnico sui campioni prelevati, all'esito positivo in ordine alla presenza di pesticidi, sono state svolte le indagini necessarie per individuare il produttore primario del prodotto agricolo, a capo della filiera della catena di distribuzione e di commercializzazione del prodotto venduto nel supermercato ove era posto in vendita, ed è stata reperita la fattura d'acquisto del prodotto agricolo, emessa dalla società Esperia.

Pertanto, il giudice a quo, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, non sindacabile in sede di legittimità, richiamando le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tecnici della Prevenzione presso l'ASP di Enna, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, qualegito-lerelegale rappresentante della ditta Esperia, produttrice dei pomodori a grappolo del tipo "piccadilly", per aver impiegato durante la produzione dei suddetti pomodori, l'iprodione nelle quantità rilevate dalle analisi di laboratorio, sostanza fungicida che si applica sui prodotti, nociva alla salute umana e vietata dalla legge.4 w3.

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ragusa ha condannato alla pena di euro 2582 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione prevista dall'art. 5f lett. h) e 6, comma 4, L. n. 283 del 1962, per aver, quale titolare e legale rappresentante della ditta Esperia, prodotto e commercializzato pomodori a grappolo del tipo "piccadilly" contenenti pesticidi di produzione vietata all'interno della Comunità Europea, con regolamento CEE 73 n.1107 del 2009, fatto accertato a seguito di analisi di laboratorio che ne avevano rilevato la presenza in quantità pari a 0,14 mg/kg. 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto, trattandosi di sentenza inappellabile. Avverso tale pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto per cassazione, lamentando la mancata trasmissione degli atti a questa Corte ex art. 568 cod. proc. pen. In accoglimento di tale ricorso, questa Sezionedella Corte di cassazione, con pronuncia del 01/04/2026 ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa dalla Corte di appello, e, qualificata l'impugnazione originariamente presentata dall'imputato avverso la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, ha rinviato per la decisione. L'appello originariamente presentato avverso la sentenza di primo grado e qualificato da questa Corte come ricorso per cassazione, è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione per omessa enunciazione da parte del giudice a quo delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibili le prove contrarie, nonché l'omessa valutazione della eccepita violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., con conseguente determinarsi di una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett.c) cod. proc. pen. In particolare, si specifica che il ricorrente ha tempestivamente eccepito la nullità assoluta delle analisi di laboratorio, effettuate sul prodotto agricolo "pomodorino del tipo piccadilly" senza effettuare alcun avviso all'imputato. Evidenzia che l'esame di laboratorio, finalizzato ad accertare eventuali contaminazioni o residui di contaminazioni da pesticida, costituisce un atto irripetibile e che, come tale, andava eseguito in contraddittorio con l'indagato o con i suoi rappresentanti, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. Rappresenta, tuttavia, che il PM ha omesso di produrre l'avviso all'indagato e che non è stato notificato alcun atto equipollente o prodromico al compimento dell'atto garantito. Né detta lacuna è stata colmata in sede dibattimentale dai testi dell'accusa escussi in dibattimento, non essendo stata acquisita alcuna prova testimoniale in ordine alla notifica dell'avviso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen e l'omessa valutazione del compendio probatorio in ordine all'affermazione della responsabilità. Evidenzia che i testi hanno riferito di aver avuto difficoltà nell'individuare la provenienza dei campioni inviati all'istituto di analisi per effettuare gli accertamenti tecnici, e che neppure il direttore del supermercato, che aveva posto in vendita i pomodorini, era stato in grado di individuare il produttore della merce. Il ricorrente è stato individuato solo per il tramite di una fattura emessa in data 20/03/2021. Tuttavia, il reato contestato non è ascrivibile all'imputato, posto che il prodotto sottoposto all'analisi non è univocamente a lui riconducibile. Il giudice non ha valutato adeguatamente la prova testimoniale resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che la merce sottoposta alle analisi di laboratorio non fosse proveniente dal ricorrente ma da altra azienda produttrice. Infine, conclude asserendo che la responsabilità grava esclusivamente a carico del direttore del supermercato responsabile del reparto. 22.3. Con il terzo motivo, il difensore lamenta insufficienza e contraddittorietà delle prove assunte e violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione a quanto esposto con la precedente doglianza. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, occorre rilevare come la censura sollevata prospetti una questione di nullità dell'accertamento tecnico effettuato dall'istituto zooprofilattico siciliano, in dipendenza del mancato avviso alle parti. La nullità prospettata è pertanto da qualificarsi a regime intermedio ex art. 178 lett c) cod. proc. pen., incidendo sull'intervento dell'imputato. Ne deriva che, trattandosi di una nullità afferente ad un atto della fase delle indagini preliminari a cui la parte non ha assistito, si applica il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen., in forza del quale le nullità a regime intermedio inerenti ad atti compiuti nelle fasi procedimentali anteriori al dibattimento, a cui il difensore non ha assistito, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. L'eccezione, sollevata esclusivamente con l'impugnazione, non essendo stato in alcun modo documentato ed allegato dal ricorrente che la stessa sia stata eccepita nel corso del giudizio, è, dunque, tardiva. Né il ricorrente ha in alcun modo argomentato, in questa sede, la natura irripetibile dell'atto di accertamento contestato, affermando, ad esempio, che l'oggetto esaminato sia soggetto a modificazione irreversibile o che la procedura di campionamento ne abbia determinato l'irrepetibilità, con la conseguenza che ne era impedita la ripetizione. 2.2. Quanto alle doglianze seconda e terza, concernenti l'individuazione del ricorrente quale autore del reato e l'affermazione della responsabilità, occorre ribadire che il giudice è tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez.1, n. 4111 3del 24/10/2011, Rv. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell'"oltre il ragionevole dubbio", soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Sez.1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449; Sez.1, n.23813 del 08/05/2009, Rv. n. 243801; Sez.1, n.31456 del 21/05/2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n.30862 del 17/06/2011, Rv. 250903; Sez.4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice, può dirsi adempiuto dal Tribunale di Ragusa. Infatti, nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto che il tecnico della prevenzione presso l'ASP 4 di Enna, nello svolgimento dell'attività di controllo in materia di sicurezza alimentare, controlli ufficiali e residui di pesticidi, aveva effettuato il prelievo a campione di dieci confezioni di pomodorini del tipo "piccadilly" presso il supermercato e inviato i campioni all'[OSCURATO:PERSONA] per le analisi, cui è affidata la procedura di campionamento e di analisi del prodotto, nel rispetto della normativa amministrativa. Dal certificato di analisi del 23/04/2021 emergeva che il campione esaminato conteneva sostanze non consentite, e cioè iprodione, un fungicida nocivo per la salute dell'uomo. Successivamente all'effettuazione dell'accertamento tecnico sui campioni prelevati, all'esito positivo in ordine alla presenza di pesticidi, sono state svolte le indagini necessarie per individuare il produttore primario del prodotto agricolo, a capo della filiera della catena di distribuzione e di commercializzazione del prodotto venduto nel supermercato ove era posto in vendita, ed è stata reperita la fattura d'acquisto del prodotto agricolo, emessa dalla società Esperia. Pertanto, il giudice a quo, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, non sindacabile in sede di legittimità, richiamando le testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], tecnici della Prevenzione presso l'ASP di Enna, ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato, qualegito-lerelegale rappresentante della ditta Esperia, produttrice dei pomodori a grappolo del tipo "piccadilly", per aver impiegato durante la produzione dei suddetti pomodori, l'iprodione nelle quantità rilevate dalle analisi di laboratorio, sostanza fungicida che si applica sui prodotti, nociva alla salute umana e vietata dalla legge.4 w3. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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