CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 14062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono unitamente all' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 294 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 337/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/04/2016 R.G.N. 442/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. NR.G.18934/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha rigettato l'opposizione proposta dalla società "Castello d'[OSCURATO:PERSONA]" avverso gli avvisi di addebito con cui l'INPS aveva ingiunto alla stessa il pagamento di differenze contributive e sanzioni civili in relazione agli operai agricoli a tempo determinato occupati nell'anno 2006; avverso tale pronuncia la società "Castello d'[OSCURATO:PERSONA]" ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; l'INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co.1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389 e dell'art. 40, 10 co. del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, nonché dell'Avviso comune di interpretazione autentica di detto CCNL del 14 gennaio 2013"; sostiene che l'importo della base contributiva vada rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate dall'avventizio, in base all'art. 40 del ccnI per gli operai agricoli e florovivaisti del 2006, che rappresenta il contratto leader di settore; che le parti sociali, stabilendo che il lavoratore temporaneo, sì come qualificato all'art. 18 lettera a) del menzionato CCNL, deve essere retribuito per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata, hanno inteso sottrarlo ad un orario rapportato ad un tempo (settimanale e/o giornaliero) predefinito, introducendo un meccanismo retributivo, e a monte orario, profondamente diverso da quello rivolto ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che ha dato luogo ad una¦ f_ • pLze,previsione a carattere di speci. contesta il riferimento operato dalla Corte territoriale alla fattispecie della mancata prestazione di attività per causa diversa dalla forza maggiore; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, col, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1° co., 1363 e 1367 c.c., in relazione al contratto provinciale di lavoro di Grosseto del 30 luglio 2004 ed al verbale di interpretazione autentica dello stesso del 20 novembre 2012"; rileva l'importanza che nella predetta materia assume la contrattazione provinciale, quale espressione dell'autonomia delle partì sociali a livello territoriale, e denuncia che la stessa sia stata completamente obliterata dalla Corte territoriale; secondo il verbale "di interpretazione autentica" sottoscritto da tutte le parti sociali rappresentative, la base contributiva dell'OTD deve essere calcolata tenendo conto della retribuzione percepita per le ore effettivamente lavorate, secondo la tariffa retributiva oraria prevista dall'art. 46, fermo il rispetto del minimale di legge; la dichiarazione richiamata in epigrafe costituirebbe la conferma di quale debba essere, ad avviso delle stesse parti sociali, il regime contributivo degli operai agricoli a TD; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 16 1° co., lett g) del d.lgs. 8 aprile 2003, anche in relazione alla direttiva n.2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000"; il motivo è diretto a confutare il ragionamento della Corte territoriale - secondo cui anche agli OTD si applicherebbero le norme in tema di orario normale di lavoro - poiché diversamente opinando gi disattenderebbe la normativa europea in materia; secondo l'odierna ricorrente la sentenza impugnata, facendo riferimento al r.d.l. n. 692 del 1923, avrebbe mancato di considerare l'art.16 co.1 lettera g) del d.lgs. n. 66 del 2003, che esclude gli operai agricoli dall'ambito di 41/ 4 tyk, 9' 92C applicazione della disciplina nente la durata settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 3; tale esclusione, secondo la ricorrente, indicherebbe che il legislatore abbia inteso spogliarsi della propria competenza, delegificando in favore della fonte collettiva; né le fonti europee - che rinviano agli ordinamenti nazionali il tema dell'orario normale di lavoro, riservando a sé soltanto prescrizioni sui massimi di orario a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - soccorrerebbero la posizione assunta dalla Corte territoriale, la quale rimane ancorata all'idea inespressa di un super principio di orario di lavoro a tempo pieno, in virtù del quale nel lavoro in agricoltura non residuerebbero margini di flessibilità oraria nell'utilizzo della manodopera a tempo determinato; di contro, secondo parte ricorrente, detti margini, oltre a trovare base nella contrattazione collettiva, sarebbero già radicati nella particolare condizione del lavoro in agricoltura all'interno dell'esperienza del Paese; col quarto e ultimo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, assunta come normativa primaria, o comunque del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, anche se interpretato alla luce della predetta direttiva"; il motivo si appunta sul passaggio argomentativo attraverso cui il provvedimento gravato sostiene che anche agli OTD si applicherebbero le norme in tema di orario normale di lavoro poiché, diversamente opinando, si disattenderebbe la normativa europea in materia di contratto a termine; la Corte territoriale invocherebbe l'applicazione diretta del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'allegato alla Direttiva 99/70/CE, (e del d.lgs. n. 368 del 2001 sui contratti a termine), omettendo di considerare che, nel caso in esame, difetta in radice il nesso causale fra il termine apposto al contratto e il trattamento rivendicato, ciò anche per la specificità economico-sociale dell'avventiziato in agricoltura, che ha fatto sì 5che il legislatore delegifica materia attribuendone la competenza alla contrattazione collettiva; il primo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure; al riguardo, va premesso che l'art. 30, comma 1, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per gli operai agricoli e florovivaisti, nel prevedere che "l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere", si limita ad individuare il limite massimo dell'orario normale settimanale e, specularmente, di quello giornaliero, calcolato come parte aliquota di quello settimanale, senza tuttavia dettare alcuna previsione circa l'orario minimo giornaliero esigibile dal prestatore di lavoro; il successivo art. 40, nel prevedere, al comma 1, che "l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata", detta una norma logicamente incompatibile con il concetto di orario di lavoro settimanale e di orario giornaliero, atteso che svincola la retribuzione dovuta dal riferimento ad un tempo di lavoro precostituito ed individuabile in termini generali e astratti; tale ultima previsione, ispirata alle specificità e peculiarità proprie del lavoro agricolo a tempo determinato, risulta affatto coerente con la norma di cui all'art. 16, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 66/2003, il quale, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che gli operai agricoli a tempo determinato sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 3, a sua volta fissata in 40 ore settimanali (salva la previsione di maggior favore dei contratti collettivi); a diverse conclusioni non può giungersi nemmeno considerando il successivo comma 2 dell'art. 40 CCNL cit., che stabilisce che "in caso d'interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed 6Ce7t',# in quanto il datore di lavoro a e• . • 'sposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione", dal momento che, lungi dal generalizzare anche a beneficio dell'operaio agricolo a tempo determinato una previsione di orario normale, esso attesta semplicemente l'obbligo di remunerare non solo il lavoro effettivamente svolto, ma altresì (e soltanto) le ore in cui il datore di lavoro, nonostante l'incombere di cause di forza maggiore ostative all'esecuzione della prestazione, abbia nondimeno disposto che l'operaio agricolo a tempo determinato rimanga a sua disposizione; l'art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989 (conv. con I. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo; nell'interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" (e non su quanto "di fatto erogato") il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale contributivo", ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell'ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del "dovuto" sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del "dovuto" sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.); nel caso di specie, è affatto incontroverso che l'odierna parte ricorrente abbia corrisposto i contributi calcolati sulle ore 713,9frAL._. 4 7ej-2-,5*VA,"effettivamente prestate" . -voratori agricoli a tempo determinato; un diverso "dovuto", in termini di "minimale contributivo", non è nemmeno desumibile dall'art. 30, comma 1, CCNL cit., dal momento che un'ovvia applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1363 cod.civ., impone di ritenere che la previsione ivi contenuta dell'orario normale di lavoro, benché formulata in termini generali e dunque apparentemente riferibile anche agli operai agricoli a tempo determinato, sia comunque incompatibile con il diverso regime che per costoro detta specificamente il successivo art. 40, comma 1, CCNL cit., che - come s'è detto - non è logicamente compatibile con alcuna nozione di orario normale di lavoro; a contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando la giurisprudenza comunitaria citata nella sentenza impugnata in tema di divieto di non discriminazione dei lavoratori a termine di cui alla clausola 4 della direttiva 99/70/CE, dal momento che - in disparte le considerazioni sviluppate nel ricorso per cassazione circa la rilevanza della previsione della clausola 4.3 della direttiva cit., secondo cui "le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e le prassi nazionali" - detto divieto attiene al rapporto di lavoro inter partes e può, a tutto concedere, legittimare eventuali pretese del lavoratore di ottenere più di quanto in concreto corrispostogli, ma non certo l'ente previdenziale ad una diversa e maggiore pretesa in termini di contributi previdenziali, esulando la materia del rapporto contributivo dalle previsioni del diritto dell'Unione; analogamente deve dirsi in riferimento alle previsioni delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che peraltro - come correttamente rilevato nel ricorso per cassazione - disciplinano esclusivamente l'orario massimo di lavoro esigibile, ma nulla 8frof dicono né né in ordine all'orariO:- 'a. le né tampoco in termini di orario minimo garantito al prestatore di lavoro; dovendo concludersi nel senso che i contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989 (conv. con I. n. 389 del 1989), e dell'art. 40 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, salvo che in concreto risulti che, in occasione d'interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; in considerazione dell'esito del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P P.Q.M