CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Con particolare riguardo al diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si evince dal complesso argomentativo della sentenza impugnata che i giudici territoriali abbiano svolto una insindacabile valutazione di merito attinente alla non particolare tenuità del fatto, essendo stato accertato che l'imputato era stato colto alla guida di un autoveicolo in condizioni chiaramente (e pericolosamente) incompatibili rispetto a tale attività, avuto riguardo alla sua riscontrata incertezza nel parlare e nel muoversi, alla presenza di alito vinoso e alla sua difficoltà ad arrestare l'automezzo quando era stato sottoposto a controllo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i