CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 giugno 1975
Cassazione n. 34935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio derivante dal giudizio di comparazione tra le circostanze, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, rappresentata dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata ed insistendo nei motivi di ricorso. ' [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva ricono- sciuto colpevole del furto pluriaggravato in concorso di un cavo di linea aerea di rame sottratto all'interno di proprietà privata, mediante l'impiego di una tenaglia, e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa. 2. Esclusa la ipotesi tentata laddove i correi avevano maturato, seb- bene per breve periodo un possesso esclusivo sui cavi della energia elet- trica sottratti e negata la circostanza attenuante di avere provocato un danno di particolare tenuità, limitava il giudizio di equivalenza tra circo- stanze di segno opposto, fermo il riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche, alle circostanze aggravanti di cui all'art.625 n.2 e 5 cod.pen., ma non anche alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 bis cod.pen. in considerazione della particolare offensività correlata alla sottrazione di materiali impiegati per la somministrazione di servizi pub- blici e, rideterminava la pena in misura conforme a quanto indicato dal primo giudice, partendo dalla pena di anni due mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa, in relazione alla ipotesi di cui all'art.625 comma 1 lett.7 bis cod.pen., ridotta per la scelta del rito. 3. La difesa si affida a tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione dell'art.56 cod.pen. per mancata riqualificazione del fatto quale furto tentato. Assume che non si era realizzato nella specie l'impossessamento del materiale sottratto lad- dove l'intera azione delittuosa si era svolta sotto il costante monitoraggio degli operanti di PG che non avevano perso di vista l'imputato con la con- seguenza che non era mai maturata in capo al ricorrente l'autonoma di- sponibilità del materiale prelevato. 3.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge in rela- zione agli art.62 bis, 65 e 69 cod.pen. per non avere riconosciuto la pre- valenza delle circostanze attenuanti generiche ovvero, quantomeno il giu- dizio di equivalenza delle stesse rispetto alle ritenute circostanze aggra- vanti con riduzione della pena nella massima estensione con conseguente inosservanza dell'art. 597 cod.proc.pen. in violazione del principio del di- vieto di reformatio in pejus, nonché violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.Assume a tale proposito che il giudice di primo grado aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche partendo da una pena base di tre anni di reclusione, pena che costituiva il massimo previsto per il reato di furto semplice. La Corte di Appello, nell'evidenziare che il giudice di primo grado aveva omesso di procedere a giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, aveva rideterminato la pena riconoscendo all'imputato le circo- stanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza su due delle cir- costanze aggravanti (art.625 n.2 e 5 cod.pen.), salvo escluderlo in rela- zione alla circostanza aggravante di cui all'art.625 comma 7 bis cod.pen. e confermando la misura del trattamento sanzionatorio partendo da una pena base di anni due mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa, indicandolo nella pena già indicata dal primo giudice con la riduzione per la scelta del rito. 3.2.1 Una prima violazione di legge sarebbe rappresentata dalla mo- difica in pejus del giudizio di comparazione tra circostanze, addirittura escludendo dal giudizio di comparazione la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 bis cod.pen., di fatto ritenendola prevalente sulle circo- stanze attenuanti generiche ed elevando il disvalore connesso alla sottra- zione del materiale elettrico dell'ENEL ai fini della graduazione del tratta- mento sanzionatorio di base, in termini pertanto peggiorativi per l'impu- tato in assenza dell'impugnazione del PM e a fronte di impugnazione dell'imputato che aveva invocato un giudizio di prevalenza. A tale propo- sito sostiene che il divieto di reformatio in pejus nel giudizio di appello non deve essere riferito esclusivamente al risultato finale del giudizio di valenza tra circostanze ma a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Nella specie il giudice di appello aveva provve- duto a modificare il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno op- posto, addirittura ponendone una in termini di prevalenza. 3.2.2 Rilevava inoltre che i cavi arrotolati contenenti rame possede- vano un valore di mercato assolutamente contenuto così da giustificare l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 3.3 Con una terza articolazione deduce difetto di motivazione e moti- vazione apparente in ordine al riconoscimento della circostanza aggra- vante di cui all'art.625 n.7 bis cod.pen., al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto e al mancato riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., nonché per la mancata derubricazione del reato nella ipotesi del tentativo di furto. Evidenziava che era assente una adeguata trama motivazionale a sostegno delle pro- spettazioni assunte, peraltro in pejus rispetto alla sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze e alla particolare valenza offerta alla aggravante di cui all'art.625 n.7 bis cod.pen., nonché al riconoscimento della consumazione del reato a fronte di arresto operato in continenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso in punto di responsabilità penale va ritenuto inammissibile in quanto manifestamente infondato. Invero il mo- tivo si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, nel delineare il confine della fattispecie consumata nel reato di furto, ha evidenziato che l'impossessamento del bene sottratto può avere una du- rata breve e non avere carattere di definitività (sez.5, n.48880 del 17/09/2018, Rv.274016), e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta del prevenuto e il successivo intervento delle forze dell'ordine avvenga sotto il costante monitoraggio di quest'ultinne non essendo all'uopo sufficiente una osservazione a di- stanza dell'azione furtiva, seguito dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto "studio" a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclusivo della res ai danni della persona offesa (sez.5, n.26749 del 11/4/2016, Ouerghi, Rv. 267266). Coretto risulta per- tanto il ragionamento della corte distrettuale nell'avere riconosciuto l'im- possessamento del materiale elettrico da parte dei correi che, dopo avere fatto ingresso nel fondo di proprietà del Biafora, avevano tranciato i cavi di rame, li avevano suddivisi in quattro rotoli e accatastati in disparte per caricarli su un furgone ivi parcheggiato, così di fatto maturando una si- gnoria piena ed autonoma sugli stessi, anche se per un lasso di tempo limitato a causa dell'intervento degli agenti di P.G. 2. Fondate risultano invece le censure sviluppate negli ulteriori motivi di ricorso con riferimento al giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.1 Invero la Corte di Appello di Catanzaro, dopo avere correttamente affermato che il primo giudice aveva omesso di procedere al giudizio dì valenza tra circostanze di segno opposto, in quanto aveva applicato la riduzione per il riconoscimento delle circostanze generiche sulla pena base, determinata sulla ipotesi di furto pluriaggravato, è in sostanza rica- duto nel medesimo vizio che intendeva correggere in quanto, pure proce- dendo al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto in 3 t termini di equivalenza, ha escluso da tale giudizio potesse estendersi ad una delle circostanze aggravanti contestate (art.625 comma 1 n.7 bis cod.pen.), per il particolare disvalore connesso alla sottrazione di oltre 100 Kg di materiale elettrico di un servizio pubblico, tenuto conto della compromissione al servizio di conduzione dell'elettricità. A prescindere dalle conseguenze sul trattamento sanzionatorio, laddove il giudice di ap- pello ha finito per commisurare la pena sulla ipotesi mono-aggravata di furto, lo stesso ha sostanzialmente operato in violazione di legge atteso che, per costante giurisprudenza del S.C., il giudizio di comparazione tra circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario e non è pertanto consentito operare il bilanciamento tra le attenuanti ed una sola delle aggravanti, dovendosi invece procedere alla simultanea compara- zione di tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (sez.1, n.28109 del 11/06/2021, PG c.[OSCURATO:PERSONA], Rv.281671; sez.5, n.12988 del 22/02/2012, PG in proc.Benatti, Rv.252313). Pertanto la Corte di Appello avrebbe dovuto pervenire o a un giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, ovvero ad un giudizio di minus valenza delle circostanze attenuanti generiche, pure riconosciute, rispetto alle cir- costanze aggravanti valutate nel loro complesso, fermi peraltro i limiti del trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, non mo- dificabile in pejus in assenza della impugnazione del Pubblico Ministero. La Corte di Appello invece ha rimodulato il trattamento sanzionatorio procedendo ad un giudizio di equivalenza limitatamente ad alcune delle circostanze aggravanti ritenute e pervenendo ad un'ibrida ma inammissi- bile fattispecie di furto mono-aggravato. 3. Infondata risulta invece la censura concernente il mancato ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n. 4 cod.pen., risul- tando la stessa esclusa con argomenti del tutto corretti dal punto di vista logico giuridico sia in ragione della rilevanza quantitativa dei cavi elettrici sottratti, sia in ragione del danno, certamente non irrisorio, provocato al servizio di trasporto dell'energia elettrica, anche ai fini del ripristino delle porzioni danneggiate. 3.1 Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sintetica- mente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di spe- ciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241; sez.2, n.5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280615-01). 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limi- tatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla conseguente determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di Appello di Catanzaro, altra sezione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione tra circostanze e alla conseguente determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio