CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17129/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Presso il cui studio elettivamente domicilia in Bologna,[OSCURATO:PERSONA] n.3 . -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Con domicilio in Roma, via dei P ortoghesi n . 12 . -controricorrente- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 341/2023,depositato i l 18/01/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso monitorio contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio incardinato dinanzi al Tar di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Siderno, concluso con sentenza di primo grado n. 503 del 13.5.2016 e proseguito dinanzi al Consiglio di Stato, che ha definito la causa in data 4.1.2023, con una ritardo complessivodi nove anni e due mesi. Il Consigliere delegato ha respinto la domanda monitoria, ritenendo che la richiesta di indennizzo dovesse essere indirizzata nei confronti del Ministero delle Finanze. La pronuncia è stata confermata all’esito dell’opposizione, notificata anche al Ministero delle Finanze, che si è costituito in giudizio, sul rilievo che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ognistato e grado di causa. Per la cassazione del decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle finanze resistono con controricorso. 2. Con l’unicomotivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 260/1958, 2 e ss. della legge n. 89/2001, 111 e 117 Cost. e 6 CEDU. La ricorrente sostiene che la carenza di legittimazionepassiva del Ministero della giustizia non era rilevabile d’ufficio ma doveva essere eccepita, consentendo alla parte di regolarizzare il rapportoprocessuale; assume che, per giunta, l’opposizioneera stata notifica anche al Ministero delle finanze, sanando l’originariovizio d ella domanda. Il motivo è fondato. 2.1. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260/1958, l'errore di identificazione della parte alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva esserenotificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazionedell'amministrazione passivamente legittimata. In tal caso il giudice deve concedere un termine entro il quale l'atto deve essererinnovato. La norma, il cui ambito applicativo è appunto coincidente con le liti promosse nei confronti di singole articolazioni amministrative dello Stato (siano essi veri e propri organi o soggetti con autonoma personalità ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato: Cass.s.u. 8516/2012), si limita a prevedere unmeccanismo di sanatoria delle irregolari evocazioni in giudizio, rimettendo all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato il rilievo della carenza di legittimazione dell'organo o del soggetto convenuto e d imponendo, in tal caso, la regolarizzazione del contraddittorio. Sul piano concettuale la supposta unitarietà della soggettivitàgiuridica dello Stato non elide l‘autonoma legittimazione delle singoleamministrazioni che vi siano integrate, né solleva la parte dall'oneredi proporre la domanda nei confronti dell'amministrazione effettivamente legittimata in relazione all'oggetto della lite. L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta invece che il giudice fissiun termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 25499/2021; Cass.8049/2019; Cass. 16104/2013; Cass. 10806/2000), sicché, in difetto di tempestiva eccezione, è preclusa la possibilità di far valere (o di rilevare) l'irrituale costituzione del rapporto processuale (Cass. 22802/2020; Cass.5891/2021; Cass. 30649/2018; Cass. 6029/2015; Cass. s.u.3117/2006). La disciplina intende evitareche la complessità della macchina organizzativa dello Stato - e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato – possatradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia. Scopo della norma è di semplificare l'individuazione dell'organocompetente a rappresentare lo Stato, resa gravemente difficoltosa dal fatto che l'ordinamento, per esigenze di carattere pratico, contempla una molteplicità di organi dello Stato dotati non solo di rilevanza esterna, ma anche di una specifica "legitimatio ad causam" in relazione alle loro rispettive competenze, volendosi - tramite i meccanismi allestiti dall'art. 4 - restringere i casi di inammissibilitàdell'azione giudiziale ed evitare un'eccessiva compressione del diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. s.u. 30649/2018). Quindi, in mancanza di eccezione il giudice non può respingere la domanda ma deve condannare (eventualmente) il Ministero effettivamente convenuto. Tale soluzione è stata recentemente confermata anche in materia di equa riparazioneda Cass. n. 5295/2025 proprio con riferimento alla legittimazione passiva dei due Ministeri resistenti. 2.3. Nel caso concreto il ricorrente, oltre a notificare l’opposizione al Ministero delle finanze, ritualmente costituito, aveva anche chiesto di sanare il vizio mediante rimessione in termini. Il Ministero delle finanze si era poi costituito nel giudizio di opposizione, sollevando l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia. In talesituazione la Corte di merito, oltre ad aver rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione, non poteva respingere la domanda nei confronti di entrambe le amministrazionima doveva condannare l’effettivo legittimato, poiché l’originario vizio della domanda era superato dalla costituzione del Ministero delle finanze, creando una situazione in tutto assimilabile alla sanatoria disposta dal giudice su eccezione di parte, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260/1958 (come può argomentarsi anche da Cass. 24268/2025 secondo cui anche la notifica del decretomonitorio ex art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001a un ministero diverso da quello legittimato resta sanata dall'opposizione di quello legittimato Il ricorso è, pertanto, accolto. Il decreto è cassato in Relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consigli