CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 25319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30847/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difes o dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona de l Presidente del Consiglio pro tempore;rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1256/2020della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 18febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 giugno 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. [OSCURATO:PERSONA] conven ne in giudizio, dinanzi al T ribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio di Ministri, deducendo che: - era medic o titolar e di diplom a di specializzazione , conseguito nell’anno 2003; -per tutta la durata del corso gli era stata corrisposta una borsa di studio in luogo dell’ “adeguata remunerazione” di cui ald.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, di recepimentodella direttiva 93/16/CEE; -questa fonte normativa aveva previsto (artt. 37 e ss.) che, all’atto di iscrizione alle scuole di specializzazione,fosse stipulato un contratto di formazione-lavoro, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione, con attribuzione di un trattamento economico annuo più alto di quello contemplato dalla legislazione precedente, da determinarsi ogni anno con decreto ministeriale; tale previsione, però, aveva avuto effettiva attuazione solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266e con i DPCM emessi nell’anno 2007, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Sulla base di queste deduzioni, l’attoredomandò la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno per la tardiva trasposizione nei suoi confronti dell a direttiv a comunitaria ; danno da liquidarsi nella differenza tra il trattamento retributivo e previdenziale spettante in base al d.lgs. n. 368 del 1999, tardivamente attuato, e il trattamento deteriore a lui attribuito per effetto della mera corresponsione della borsa di studio spettante in base alla precedente legislazione interna. 2.Costituitasi l’ amministrazion e convenuta, Il T ribunale di Roma rigettò la do mand a e la Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione interposta dall’attore soccombente. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3. [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo viene denunciata « Violazione - falsa applicazione di legge ex art. 360 cpc in relazione al combinato disposto degli artt. 5 e 7 DIR 75/362/CEE, 13 DIRR 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CE, artt. 37-39 D.Lgs.vo 368/99 e 8 D.Lgs.vo 517/99»; e viene formulata «Istanza di remissione alla CGUE ex art. 267 TFUE». Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 abbia dato completa attuazione a lla direttiva 93/16/CEE in punto di “ adeguata remunerazione” da riconoscere ai medici specializzandi; critica l’erronea affermazione secondo cui l’individuazione della misura di tale remunerazione sarebbe il risultato di una scelta discrezionale riservata esclusivamente al legislatore nazionale, per non essere stata specificata nella sua entità dalla legislazione comunitaria; sostiene che gli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368 del 1999, in attuazione della disciplina europea, avrebbero stabilito chiaramente le modalità di determinazione del compenso adeguato, nell’ambito di un contrattodi formazione-lavoro, sicché il differimentodegli effetti di tali disposizioni sino al 2007, operato dall’art.8, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999, avrebbe concretato una situazione di inadempimento , co n correlativo A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. suo diritto al risarcimento del danno (ovvero all’indennizzo) , quale soggetto pregiudicato da tale differimento ; rinnova l’istanza di rinvio pregiudiziale allaCorte di G iustizia dell’Unione europea sul quesito se gli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368 del 1999 siano conformi a quanto stabilito dall’art.13 della direttiva 75/363/CEE, come introdotto dalle direttive 82/76/CEE e 93 16/CEE, nonché sull’ulteriore quesito della conformità al diritto comunitario del successivo art. 8, comma 3 , del d.lgs. n. 517/1999, che ne ha sospeso l’attuazi one per ragioni di compatibilità finanziaria ; evoca , al riguardo , l’art.31 della C arta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione E uropea, nonché l’art . 23 della DichiarazioneUniversale dei Diritti dell’Uomo. 1.2. C on il secondo motivo viene denunciata « V iolazione - f alsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 37- 39 D.Lgs.vo 368/99 e 8 D.Lgs.vo 571/99 e all’art. 2043 c.c.». Sul presupposto della non correttezza in iure dell’affermazione secondo la quale il concetto di “adeguata remunerazione” di cui agli artt. 5 e 7 delle direttive 75/36 2 /CEE e 75/363/CEE non potrebbe trarsi dalla successiva legislazione interna , il ricorrent e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse disparitàdi trattamento tra i medici iscrittisi ai corsi di specializzazione a partire dall’anno 2006-2007 e quelli che li avevano frequentati negli anni precedenti; tale affermazione, fondata sull’erroneo rilievo che la corresponsione di diversi emolumenti troverebbe adeguata e ragionevole giustificazione nel fatto stesso del trascorrere del tempo, non avrebbe tenuto conto, infatti, della circostanzache, per effetto del differimento dell’efficacia delle norme contenute nel d.lgs. n. 368 del 1999, lo Stato italiano era rimasto in una situazione di persistente inadempimentoall’obbligo di trasposizione delle direttive comunitarie ; A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. piuttosto, il giudice del merito avrebbe dovuto r iconoscere che la sospensionedell’adeguamento retributivo, disposta con l’art.8, comma 3, del d.lgs. n. 517 del 1999 sino all’anno accademico 2006-2007, aveva certamente provocato un “danno ingiusto”in capo ai medici che avevano frequentato i c orsi di specializzazione negli anni accademici precedenti,con conseguente loro diritto al risarcimento o all’indennizzo di tale pregiudizio. 1.3. Con il terzo motivo vien e denunciata « Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 8 co. 3 D.lgs.vo 517/99 nella parte in cui sospendeva l’applicazione degli artt. 37-39 D.Lgs.vo 368/99 con riferimento agli artt. 2, 3, 11, 36 Cost.». Il ricorrente cens ura la sentenza impugnata per avere erroneamente e laconicamente escluso ladenunciata incostituzionalità del “ blocco ” dell’ adeguamento dei compensi dovuto ai medici specializzandidisposto con il più volte citato art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999; sostiene che, infatti, del disporreil predetto blocco, il legislatore interno, oltre a violare gli obblighi derivanti dall’appartenenza dello Stato italiano all’Unione E uropea, avreb be violato anche il divieto di discriminazione tra cittadini di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione ; deduce che, anche se si volesse prescindere dal sollevare specifica eccezione di illegittimità costituzionale , l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge deputate a disciplinarela fattispecie avrebbe dovuto indurre il giudice del m e rito al riconoscimentodel suo diritto. 2.Nella memoria illustrativa, il ricorrente trae nuovi argomenti, in favore della sussistenza del diritto azionato, d alla posizione assunta dalla Commissione Europea nel procedimento C-590/20, esitato nella sentenza 3 marzo 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. con cui è stato riconosciuto il diritto al la remunerazione, con decorrenza dal 1°gennaio 1983, ai medici che si erano iscritti ai corsi di specializzazione anteriormente al 1982. Il ricorrent e evidenzia che la Commissione europea avrebbe espressola posizione più generale, trascendente la specifica fattispecie oggetto del procedimento, secondo cui il risarcimento del d anno dovrebbecomprendere anche gli interessi e la rivalutazione monetaria , sicché sarebbero in contrasto con le norme euro pee le disposizioni nazionali che escludonoil pagamento di importi per tali titoli . Soggiungeche i rilievi della Commissione europea sarebbero stati raccolti dall’ordinanza interlocutoria del 20 aprile 2022, n. 12664della Sottosezione Prima della Sesta Sezione Civile di questa Corte, che ha rimesso alla pubblica udienza della Sezione ordinaria la trattazione di un ricorso proposto da medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 (dunque, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame) proprio in relazione alla questione della spettanza o meno degli importi pretesi a titolo di rivalutazione e interessi. 3.I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della reciproca connessione –sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 - bis, n. 1, c od. proc. civ., posto che sul tema da loro evocato la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata. 3.1.Preliminarmente, giova ricordare alcuni fondamentali passaggi dell’articolata evoluzione normativa sulla materia. Con l’art. 6 del d. lgs.8 agosto 1991, n. 257, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì, in favore dei medici ammessi alle A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. scuole di specializzazione, una borsa di studio determinata per l’ anno 1991 nella somma di lire 21.500.000. Questa somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v., sul punto, ampiamente, Cass. 23/02/2018, n. 4449). In seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Questo decreto legislativo –poi ampiamente modificato dall’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “ contratto di formazione-lavoro”e poi “contratto di formazione specialistica”:art. 37 d.lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali(art. 39 d.lgs. cit.). Dettocontratto, tuttavia, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, poiché non è ravvisabile una relazione A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sinallagmatica o di scambio tra l ’ attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, sicché restano inapplicabili l’ art.36 della Costituzione e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (in tal senso, sulla scia di un consolidato orientamento, Cass.27 luglio 2017, n. 18670). Peraltro, il nuovo meccanismo retributivo di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006- 2007 (art. 46, comma 2, d.lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e poi dal già citato art.1, comma 300, della legge n. 266 del 2005); mentre le disposizioni del d.lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con i d.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. 3.2.Tutto ciò premesso, la delibazione dei motivi di ricorso postula la soluzione di tre questioni strettamente connesse tra loro: a) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; b)se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; c) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all'obbligo di garantire ai medici specializzandiuna retribuzione adeguata. Queste questioni sono state già numerose volte affrontate da questa Corte (ex multis, Cass. 14/03/2018, n. 6355; Cass.28/06/2018, n. 17051; Cass. 27/02/2019, n. 5698; Cass. 15/10/2019, n. 26074; Cass. 28/02/2020, n. 5455; Cass. 06/03/2020, n. 8503; Cass. 12/11/2020, n. 25463; Cass. 02/01/2021, n. 1114; Cass.A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34882; da ultimo Cass. 16/09/2022, n. 27287), la quale, in relazione a fattispecie perfettamente sovrapponibili a quella in esame, è pervenuta a conclusioni che possono dirsi oramai consolidate ed alle quali il collegio intende dare piena e convinta continuità. 3.3. Al riguardo si è incisivamente evidenziato (cfr., da ultimo, Cass. 16/09/2022, n. 27287, cit.) –e va qui ribadito – che la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (cfr. il primo Considerando) non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l'obiettivo, «per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza», di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive «riunendole in un testo unico»; il che risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia «impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive» di cui all’allegato III, parte B (così l'ultimo dei Considerando). È opportuno ricordare, del resto, che il termine «adeguata rimunerazione» compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE; pertanto, è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno. Tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; la normativa dell’Unione Europea, infatti, non contiene, né potrebbe essere diversamente, alcuna definizione di quale sia la rimunerazione adeguata, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. invalicabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Come ha efficacemente spiegato la citata sentenza 23/02/2018, n. 4449 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, «nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (del d.lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico né ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Né vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l'introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell'adeguata retribuzione». In altri termini, il «nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il decreto legislativo n. 368 del 1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono … ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi» (Cass. 14/03/2018, n. 6355). Deve,dunque, ritenersi che l’inadempimento dell ’ Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è cessato con l’emanazione del d.lgs.n. 257 del 1991, come del resto la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Gozza); il d.lgs. n. 368 del 1999 è invece intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale. 3.4.Alla luce di quanto si è detto, risulta evidente che non vi è alcuno spazio per invocare ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione europea e che ogni questione non può che riguardare «esclusivamente l’ordinamento interno» (così Cass. n. 6355 del 2018). La domanda proposta dal ricorrent e è, dunque, finalizzata ad ottenere l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 368 del 1999 o comunque a neutralizzare le regole che ne avevano disposto l’efficacia differita. In proposito, osserva peraltro il Collegio che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 368 del 1999 – che è una normativa più favorevole –rientrava nella discrezionalità del legislatore, sicché la circostanza che essa sia entrata in vigore a partire dal 2007 non solo non ha potuto determinare alcuna situazione di tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto una normativa di favore e migliorativa rispetto ad una vigente può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli lo reputi A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. opportuno. Non si pone, perciò, alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno alcuna questione di costituzionalità di diritto interno. 3.5. Sintetizzando tutto quanto si è andato dicendo, possono ribadirsi i seguenti principi: -le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76 /CEE , le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua; - la successiva direttiva n. 93 /16 / CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; - quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile; -in relazione agli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991; A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -l’importo di tale borsa di studio non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, atteso, da un lato, che l’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6; e considerato, dall’altro lato, che il blocco di tale incremento non può dirsi irragionevole, poiché si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato; - l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggettodi specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Dal riferito consolidato orientamento la Corte non ritiene di doversi discostare,non essendo stati portati con il ricorso in esame – di cu i si conferma pertanto l’inammissibilità per manifesta infondatezza – elementi che inducano a modificarlo. A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4. In particolare , non appare rilevante, in tal senso, il rilievo, contenuto nella memoria illustrativa depositata dalricorrente, secondo il quale la Commissione Europea avrebbe stigmatizzato la contrarietà al dirittoeurounitario di norme nazionali che precludono il pagamento di sommea titolo di interessi o rivalutazione. Al riguardo deve infatti osservarsi che l’invocato parere de i funzionari della Commissione Europea, oltre a provenire da un’autorità non giurisdizionale, non ha alcuna pertinenza né valore argomentativo rispetto sia all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudizialenel cui ambito è stato espresso(il quale riguardava soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983,ai quali si è riconosciuto il diritto al risarcimentodel danno, peraltro a partire dal 1° gennaio 1983, da liquidarsi negli importiprevisti dall’art. 11 della leggen. 370 del 1999 : cfr. la sentenza 3 marzo 2022, in C - 590/20, della Corte di giustizia Europea, nonché Cass., Sez. Un., 23/06/2022, n. 20278), sia rispetto alla questione trattata nel presente giudizio. Sulla inconsistenza di tale argomento, v., comunque, Cass.23/07/2022, n. 23350, in motivazione; Cass. 25/08/2022, n. 25363 e n. 25365, in motivazione; Cass. 26/08/2022, n. 25414, in motivazione. 4.1.Neppure può attribuirsi rilevanza all’ulteriore argomentazione contenuta nella memoria illustrativa, basata sul richiamo all’ordinanza interlocutoria del 20 aprile 2022, n. 12664 della Sottosezione Prima della Sesta Sezione Civile di questa Corte,che ha rimesso alla pubblica udienza della Sezione ordinaria la trattazione di un ricorso proposto da medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione alla questione della spettanza o meno degli importi pretesi a titolo di rivalutazione e interessi; al riguardo è sufficiente rilevare che la Sezione Prima di A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. questa Corte, investita con la suddetta ordinanza interlocutoria, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, da un lato, il recepimento delle direttive comunitarie sullaadeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto compiutamente con la legge 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. 257/1991 e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. 368/1999, le cui disposizioni in punto di compensi per l’opera prestata dai medici specializzandi, come indicato dall’art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano retroattivamente, restando il trattamento economico previsto per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 regolato dal d.lgs. 257/1991, di modo che il modello retributivo introdotto a seguito della legge n. 368/1999 non può ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, ma è il frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi; dall’altro lato, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6 d.lgs. 257/1991 (Cass.13/12/2022, n. 36427). 5. Occorre ancora rilevare, avuto riguardo alle questioni di legittimità costituzionale evocate dal ricorrente, che il riconoscimento della piena legittimità del trattamento economico previsto dalla disciplina fondata sulla legge 29 dicembre 1990 n. 428 e sul successivo d.lgs. n. 257 del 1991 (quale trattamento previsto in definitiva attuazione delle direttive europee nell’ordinamento interno), come A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esclude qualsiasi profilo di illiceità della condotta delle istituzioni statali in relazione all’asserito omesso, o tardivo, recepimento della disciplina continentale, esclude altresì la sussistenza di alcuna disparità di trattamento costituzionalmente rilevante in rapporto alla disciplina riservata ai medici specializzandi dalla disciplina posteriore, proprio in quanto tale disciplina trova fondamento nel libero esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità nella rivisitazione della posizione economico-previdenziale di una determinata categoria professionale. Invero, la circostanza che il legislatore, nel pieno esercizio della sua discrezionalità, decida di provvedere, anche attraverso un’incisiva riforma, al riassetto, in senso migliorativo, dello status retributivo e previdenziale di una categoria professionale (anche sulla base di valutazioni che attengono alla verifica delle compatibilità economiche e al bilanciamento dei diversi interessi considerati), non implica con evidenza un vincolo costituzionale di estendere l’operatività delle nuove norme migliorative anche in favore dei professionisti già appartenuti in passato alla medesima categoria ma non più attivi all’epoca della prevista efficacia dell’intervento riformatore; né rende meritevole di tutela il loro interesse ad una “retroazione” della nuova disciplina che sarebbe, essa sì, contraria a ragionevolezza, in quanto, in deroga al principio generale di irretroattività della legge, rimuoverebbe ex post gli effetti ormai consolidati di una disciplina legislativa pienamente legittima, non limitandosi a regolare, sulla base del normale effetto abrogativo, le medesime fattispecie già regolate dalla disciplina precedente ma estendendo la propria operatività a rapporti giuridici ormai esauriti e stravolgendo i principi che regolano lasuccessione di leggi nel tempo. A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ribadendo quanto già in altre occasioni osservato, va dunque rilevata la manifesta infondatezza delle denunciate questioni di costituzionalità, non sussistendo alcuna violazione della normativa sovranazionale, alcuna irragionevolezza quanto alla esclusione della copertura previdenziale non connessa al preteso (ma insussistente) presupposto del rapporto di lavoro, e alcuna discriminazione odisparità di trattamento, dal momento che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l’adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nella discrezionalità legislativa di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., ex aliis, Cass. 12/04/2022, n. 11761). Sotto tale ultimo profilo, giova ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore può differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una lesione del divieto di discriminazione o comunque una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell'applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi (Corte cost. n. 94 del 2009; n. 432 del 1997; n. 25 del 2012; n. 224 del 2011; n. 61 del 2010; n. 170 del 2009; n. 212 del 2008; n.77 del 2008). 6.La circostanza che la normativa comunitaria non abbia stabilito una definizione di adeguata remunerazione (circostanza evidenziata dalla stessa Corte di giustizia nella pronuncia 24 gennaio 2018, C- 616/16 e C-617/16) induce infine a ribadire – anche in tal caso in conformitàa numerose p recedenti s tatu i zioni di questa C orte – che, oltre a quella dell’illegittimità costituzionale delle normeevocate, deve escludersi anche la sussistenza di una loropossibile collisione con la A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. disciplina europea,con conseguente necessità di disattendere an che la sollecitazione di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 7.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 9. Alla condanna del soccombente nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte sua, in favore dellacontroparte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell’anno 2012), il cui importo può essere quantificato in Euro 1.000,00. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si è veduto, inammissibili per manifesta infondatezza, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore dellacontroparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. A.C. 21.06.2023 N. R.G.30847/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proc. civ. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). 10.Sussistono i presupposti processuali di cui all ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i l ricorrent e a rimborsare a ll a amministrazion e controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida