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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04016/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commessi in Sant'Antimo l'11 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato spiegato che l'invocato beneficio, a fronte della particolare gravità della condotta complessivamente tenuta dall'imputato e dei suoi precedenti penali, reiterati e specifici, non era concedibile, posto che, oltretutto, la sua confessione non aveva arrecato alcuna concreta utilità all'accertamento dei fatti; donde, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commessi in Sant'Antimo l'11 luglio 2024; [OSCURATO:PERSONA] - che il prospettato motivo - con cui si denunzia il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato spiegato che l'invocato beneficio, a fronte della particolare gravità della condotta complessivamente tenuta dall'imputato e dei suoi precedenti penali, reiterati e specifici, non era concedibile, posto che, oltretutto, la sua confessione non aveva arrecato alcuna concreta utilità all'accertamento dei fatti; donde, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 04016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris