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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 10542/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15086/2017 R.G. proposto da : Comune di Latina, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura special e allegat a a lla comparsa di nuov o difensore 17.5.2022 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Roma n. 6005 /2016 depositata il 20/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di Latina ricorre per la cassazione del la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma , rigettando il gravame contro la decisione di primo grado de l Tribunale di Latina, ha confermato il parziale accoglimento dell a domand a proposta da l lavorator e subordinat o [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna del l’ente comunale al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’ accertat a appli cabilità a l relativo rapport o di lavoro a tempo determinato del CCNL Autoferrotranvieri, in luogo del CCNL per il personale del comparto enti localicui faceva rinvio il contratt o individual e .

La Corte d’appello, constatata la pacifica circostanza che il Comune di Latina applicava il CCNL Autoferrotranvieri agli autisti assunti a tempo indeterminato, ha ritenuto necessaria l’applicazione della medesima normativa contrattuale collettiva anche ai lavoratori assunti, per svolgere le medesime mansioni, con contratti di lavoro a tempo determinato, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposto anche dalla normativa eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE).

Il ricorso è sviluppato in un unico, ma articolato,motivo .

Illavoratore , al qual e il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimast o intimat o .

La causa viene trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unicoarticolato motivodi ricorso è così , testualmente , rubricato: « Nullità della sentenza impugnata per violazione : dell’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; Violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999; Incongrua, erronea interpretazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato; N egazione dell’esistenza in fattispecie delle “ragioni oggettive”, a fronte della gestione di un trattamento economico del lavoratore a tempo determinato esattamente corrispondente ai termini normativi e fattuali presupposti; Sostanziale contrasto con il principio di estensione soggettiva del giudicato, con conseguente applicazione del trattamento oltre la sfera dei lavoratori interessati; R iconoscimento contra legem di trattamento economico differenziale, a dispetto delle modalità– cc.dd. in economia – di svolgimento del Servizio di trasporto pubblico locale da parte del Comune di Latina; Deviazione dai principi affermatisi in giurisprudenza – di legittimità come di merito –, univoci nell’escludere l’applicabilità dell’invocato trattamento economico di cui al CCNL Autoferrotranvieri allorché la P.A. svolga il servizio pubblico di trasporto attraverso una propria articolazione interna, non già attraverso un soggetto terzo; Violazione dell’art. 5 della Legge n. 2248 del 1865, All.

E, nonché della disposizione di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/01». 1.1.In estrema sintesi, il Comune di Latina afferma che l’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri ai rapporti di lavoro con gli autisti assuntia tempo indeterminato non era frutto di una scelta discriminatoria nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ai quali applicava il CCNL enti locali , bensì del la doverosaesecuzione di un preesistente giudicato del Pretore d el lavoro diLatina.

2. Il ricorso è fondato , perché , sia pure in base a un diverso percorso argomentativo, è corretta la censura che i giudici di meritohanno fatto un’errata applicazione del principio di non discriminazionein una situazione in cui quel principio non puòoperare. 2.1.Questa Corte si è già più volte pronunciata in altre cause del tutto analoghe (Cass. nn. 40210/2021, 38897/2021, 6717/2021, 6501/2021, 6094/2021,6090/2021)e ai principi ivi affermati si intende darecontinuità anche in questa sede . 2.2.Si è in primo luogo ribadito che qualora il servizio di trasporto pubblicosia espletato dal Comune mediante gestione diretta in economia – sicch é i dipendenti ad esso addetti vengano ad essere stabilmente inseriti nellaorganizzazione del Comune – il rap porto di lavoro ha natura pubblicistica e, a seguito della privatizzazione, ricade nella disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 15167/ 2012 ; Cass., Sez.

Un. , nn. 14852/2006, 1240/2004, 12097/2003). 2.3.Si è altresì evidenziato che il datore di lavoro pubblico –a differenza del datore di lavoro privato – non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei lavoratori , ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto, per quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001(disposizioni corrispondenti a quelle precedentemente contenute negli artt. 2, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 29 del 1993).

P ertanto, l ’ adozione da parte della P ubblica Amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale vengaattribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non èsufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al lavoratore medesimo, giacchéla misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n. 15902/2018).

2.4. Nella fattispecie di causa, poich é è pacifico che il Comune di Latina gestiva in economia il servizio di trasporto pubblico, ai dipendenti addetti al servizio – tanto se assunti a termine, come gli odierni intimati, quanto se assunti a tempo indeterminato– doveva essere applicato il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (i mproprio è invece il riferimento al [OSCURATO:PERSONA], poiché detto contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e nondei dipendenti del Comune).

2.5. La sentenza impugnata ha ritenuto che la necessità di applicare anche ai lavoratori a tempo determinato il CCNL Autoferrotranvieriderivasse dal principio di non discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, anche tenuto conto del fatto che a questi il predettoCCNL veniva applicato in forza di una delibera (n. 46/1984 ) che non distingue va tra i lavoratori che erano stati parti nei processi davanti al Pretore del lavoro (e che avevano quindi ottenuto i l relativ o giudicat o favorevole)e gli altri lavoratori assunti con il medesimo tipo di contratto (paragrafo 4.13 della sentenza impugnata) .

Se er a dunque lo stesso Comune di Latina ad applicare il CCNL Autoferrotranvieri al di là dei limiti soggettivi del giudicato – è l’implicito ragionamento della Corte territoriale –l’esclusione dei soli lavoratori a tempo determinato non p oteva che essere discriminatorio.

2.6. Sennonché, ammesso e non concesso che il giudicato sul CCNL da applicare, una volta ottenuto da alcuni lavoratori , comporti la necessaria applica zione de l medesimo contratto collettivo anche ai lavoratori esterni ai limiti soggettivi de l giudicato, rimane in ogni caso da considerare che la ultrattività del giudicato nei rapporti di durata incontra un generale limite oggettivo.In particolare, se è vero che la pronuncia giudiziale inerente a un rapporto di durata è destinata a proiettarsi in futuro, la portata precettiva del giudicato esplica i suoi effetti nel tempo successivo alla sua emanazione rebus sic stantibus (Cass., Sez.

Un., n n . 13916/2006, 383/ 1999 ; Cass. nn.10156/2017, 15493/2015, 15931/ 2004 , 16959/2003 ).

Pertanto un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità delgiudicato, qualora si accerti una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

2.7. Nella fattispecie di causa, è evidente il mutamento della disciplinagiuridica del rapporto di lavoro intervenuto dopo la formazione del giudicat o , in ragione dalla privatizzazione dell’anno 1993.

Dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risulta la data di formazione del giudicato, ma risulta che ad esso il Comune diede esecuzione con la delibera n. 46/1984, sicché quella data non può essere successiva al 1984.

Ne consegue che il vincolo del giudicato cessò di produrre effetti già in forza della disciplina introdotta dal d . l gs. 29 del 1993 il cui art. 2, comma 3,dispone va: «I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente.

I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e lemodalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2».

Tale ultima disposizione introdu sse il principio di parità di trattamento contrattuale,con qu anto ne consegue in punto di inderogabilità della disciplina delcomparto.

2.8. Il giudicato formatosi anteriormente a tale riforma normativa non poteva dunque fondare il diritto dei dipendenti del Comune all’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, perché dopo laprivatizzazione non era più quella la regula iuris del loro rapporto di lavoro.

Con riferimento al caso qui in esame, ciò comporta che il principio di non discriminazione nonpoteva essere invocato per estendere aldipendente a termine quel trattamento economico, mantenuto illegittimamente per i dipendenti a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] è infatti tenuta a recuperare quanto corrisposto ai dipendenti in violaz ione delle previsioni del contratto dicomparto, per quanto previsto dalla disposizione dell’art. 45 deld.lgs. n. 165 del 2001 .

2.9. Deve essere, conclusivamente, ribadito che nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dall’Amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubbli co non ha alcun potere di disposizione.

La comparazione non può essere effettuata, invece, rispetto ad un trattamento economico diversoda quello della contrattazione collettiva del comparto, che sia stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato in via di fatto, in quantoillegittimo e soggetto a recupero.

3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, seppure per ragioni di diritto parzialmente diverse da quelle invocate dal Comune di Latina, giacché rispetto alla individuazione dei principi didiritto questa Corte non è vincolata alle prospettazioni di parte, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della partenell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass. nn. 27704/2020, 18775/2017, 3437/2014).

4. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conil rigetto dell a domand a originari a dell’intimato, lecui pretese erano basat e esclusivamente sulla (prospettata, ma insussistente) violazione del principio di non discriminazione.

5. Accolto il ricorso e decisa la causa nel merito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali relative all’intero processo, tenuto conto del diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimitàrispetto alle due conformi pronunce di merito.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15086/2017 R.G. proposto da : Comune di Latina, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura special e allegat a a lla comparsa di nuov o difensore 17.5.2022 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la Sentenza della Corted’Appello di Roma n. 6005 /2016 depositata il 20/12/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Comune di Latina ricorre per la cassazione del la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma , rigettando il gravame contro la decisione di primo grado de l Tribunale di Latina, ha confermato il parziale accoglimento dell a domand a proposta da l lavorator e subordinat o [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna del l’ente comunale al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’ accertat a appli cabilità a l relativo rapport o di lavoro a tempo determinato del CCNL Autoferrotranvieri, in luogo del CCNL per il personale del comparto enti localicui faceva rinvio il contratt o individual e . La Corte d’appello, constatata la pacifica circostanza che il Comune di Latina applicava il CCNL Autoferrotranvieri agli autisti assunti a tempo indeterminato, ha ritenuto necessaria l’applicazione della medesima normativa contrattuale collettiva anche ai lavoratori assunti, per svolgere le medesime mansioni, con contratti di lavoro a tempo determinato, in ossequio al principio di non discriminazione sancito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e imposto anche dalla normativa eurounitaria (Direttiva 1999/70/CE). Il ricorso è sviluppato in un unico, ma articolato,motivo . Illavoratore , al qual e il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimast o intimat o . La causa viene trattata in camera di consiglio ai sensi dell’art380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unicoarticolato motivodi ricorso è così , testualmente , rubricato: « Nullità della sentenza impugnata per violazione : dell’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; Violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999; Incongrua, erronea interpretazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato; N egazione dell’esistenza in fattispecie delle “ragioni oggettive”, a fronte della gestione di un trattamento economico del lavoratore a tempo determinato esattamente corrispondente ai termini normativi e fattuali presupposti; Sostanziale contrasto con il principio di estensione soggettiva del giudicato, con conseguente applicazione del trattamento oltre la sfera dei lavoratori interessati; R iconoscimento contra legem di trattamento economico differenziale, a dispetto delle modalità– cc.dd. in economia – di svolgimento del Servizio di trasporto pubblico locale da parte del Comune di Latina; Deviazione dai principi affermatisi in giurisprudenza – di legittimità come di merito –, univoci nell’escludere l’applicabilità dell’invocato trattamento economico di cui al CCNL Autoferrotranvieri allorché la P.A. svolga il servizio pubblico di trasporto attraverso una propria articolazione interna, non già attraverso un soggetto terzo; Violazione dell’art. 5 della Legge n. 2248 del 1865, All. E, nonché della disposizione di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/01». 1.1.In estrema sintesi, il Comune di Latina afferma che l’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri ai rapporti di lavoro con gli autisti assuntia tempo indeterminato non era frutto di una scelta discriminatoria nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ai quali applicava il CCNL enti locali , bensì del la doverosaesecuzione di un preesistente giudicato del Pretore d el lavoro diLatina. 2. Il ricorso è fondato , perché , sia pure in base a un diverso percorso argomentativo, è corretta la censura che i giudici di meritohanno fatto un’errata applicazione del principio di non discriminazionein una situazione in cui quel principio non puòoperare. 2.1.Questa Corte si è già più volte pronunciata in altre cause del tutto analoghe (Cass. nn. 40210/2021, 38897/2021, 6717/2021, 6501/2021, 6094/2021,6090/2021)e ai principi ivi affermati si intende darecontinuità anche in questa sede . 2.2.Si è in primo luogo ribadito che qualora il servizio di trasporto pubblicosia espletato dal Comune mediante gestione diretta in economia – sicch é i dipendenti ad esso addetti vengano ad essere stabilmente inseriti nellaorganizzazione del Comune – il rap porto di lavoro ha natura pubblicistica e, a seguito della privatizzazione, ricade nella disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 15167/ 2012 ; Cass., Sez. Un. , nn. 14852/2006, 1240/2004, 12097/2003). 2.3.Si è altresì evidenziato che il datore di lavoro pubblico –a differenza del datore di lavoro privato – non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei lavoratori , ma è obbligato ad attenersi alla disciplina della contrattazione del comparto, per quanto disposto dagli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001(disposizioni corrispondenti a quelle precedentemente contenute negli artt. 2, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 29 del 1993). P ertanto, l ’ adozione da parte della P ubblica Amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale vengaattribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non èsufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo al lavoratore medesimo, giacchéla misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l’atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n. 15902/2018). 2.4. Nella fattispecie di causa, poich é è pacifico che il Comune di Latina gestiva in economia il servizio di trasporto pubblico, ai dipendenti addetti al servizio – tanto se assunti a termine, come gli odierni intimati, quanto se assunti a tempo indeterminato– doveva essere applicato il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (i mproprio è invece il riferimento al [OSCURATO:PERSONA], poiché detto contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e nondei dipendenti del Comune). 2.5. La sentenza impugnata ha ritenuto che la necessità di applicare anche ai lavoratori a tempo determinato il CCNL Autoferrotranvieriderivasse dal principio di non discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, anche tenuto conto del fatto che a questi il predettoCCNL veniva applicato in forza di una delibera (n. 46/1984 ) che non distingue va tra i lavoratori che erano stati parti nei processi davanti al Pretore del lavoro (e che avevano quindi ottenuto i l relativ o giudicat o favorevole)e gli altri lavoratori assunti con il medesimo tipo di contratto (paragrafo 4.13 della sentenza impugnata) . Se er a dunque lo stesso Comune di Latina ad applicare il CCNL Autoferrotranvieri al di là dei limiti soggettivi del giudicato – è l’implicito ragionamento della Corte territoriale –l’esclusione dei soli lavoratori a tempo determinato non p oteva che essere discriminatorio. 2.6. Sennonché, ammesso e non concesso che il giudicato sul CCNL da applicare, una volta ottenuto da alcuni lavoratori , comporti la necessaria applica zione de l medesimo contratto collettivo anche ai lavoratori esterni ai limiti soggettivi de l giudicato, rimane in ogni caso da considerare che la ultrattività del giudicato nei rapporti di durata incontra un generale limite oggettivo.In particolare, se è vero che la pronuncia giudiziale inerente a un rapporto di durata è destinata a proiettarsi in futuro, la portata precettiva del giudicato esplica i suoi effetti nel tempo successivo alla sua emanazione rebus sic stantibus (Cass., Sez. Un., n n . 13916/2006, 383/ 1999 ; Cass. nn.10156/2017, 15493/2015, 15931/ 2004 , 16959/2003 ). Pertanto un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell’intangibilità delgiudicato, qualora si accerti una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. 2.7. Nella fattispecie di causa, è evidente il mutamento della disciplinagiuridica del rapporto di lavoro intervenuto dopo la formazione del giudicat o , in ragione dalla privatizzazione dell’anno 1993. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risulta la data di formazione del giudicato, ma risulta che ad esso il Comune diede esecuzione con la delibera n. 46/1984, sicché quella data non può essere successiva al 1984. Ne consegue che il vincolo del giudicato cessò di produrre effetti già in forza della disciplina introdotta dal d . l gs. 29 del 1993 il cui art. 2, comma 3,dispone va: «I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e lemodalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2». Tale ultima disposizione introdu sse il principio di parità di trattamento contrattuale,con qu anto ne consegue in punto di inderogabilità della disciplina delcomparto. 2.8. Il giudicato formatosi anteriormente a tale riforma normativa non poteva dunque fondare il diritto dei dipendenti del Comune all’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, perché dopo laprivatizzazione non era più quella la regula iuris del loro rapporto di lavoro. Con riferimento al caso qui in esame, ciò comporta che il principio di non discriminazione nonpoteva essere invocato per estendere aldipendente a termine quel trattamento economico, mantenuto illegittimamente per i dipendenti a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] è infatti tenuta a recuperare quanto corrisposto ai dipendenti in violaz ione delle previsioni del contratto dicomparto, per quanto previsto dalla disposizione dell’art. 45 deld.lgs. n. 165 del 2001 . 2.9. Deve essere, conclusivamente, ribadito che nel pubblico impiego privatizzato la non discriminazione del dipendente a termine va verificata rispetto al trattamento economico legittimamente riconosciuto dall’Amministrazione datrice di lavoro ai dipendenti di ruolo in applicazione del contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al quale il datore di lavoro pubbli co non ha alcun potere di disposizione. La comparazione non può essere effettuata, invece, rispetto ad un trattamento economico diversoda quello della contrattazione collettiva del comparto, che sia stato riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato in via di fatto, in quantoillegittimo e soggetto a recupero. 3. Il ricorso deve essere pertanto accolto, seppure per ragioni di diritto parzialmente diverse da quelle invocate dal Comune di Latina, giacché rispetto alla individuazione dei principi didiritto questa Corte non è vincolata alle prospettazioni di parte, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della partenell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (Cass. nn. 27704/2020, 18775/2017, 3437/2014). 4. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito conil rigetto dell a domand a originari a dell’intimato, lecui pretese erano basat e esclusivamente sulla (prospettata, ma insussistente) violazione del principio di non discriminazione. 5. Accolto il ricorso e decisa la causa nel merito, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali relative all’intero processo, tenuto conto del diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimitàrispetto alle due conformi pronunce di merito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso , cassa la
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