CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23880/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di L'Aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila in qualità di giudice dell’esecuzione conprovvedimento del 12 marzo 2026 ha revocato ex art. 168 comma 1 n. 1 cod.pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a GargiuloGiancarlo con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Pescara irrevocabile il 10 maggio 2010 per essere stato eglicondannato cons sentenza passata in giudicato il 23 settembre 2025 alla pena dianni tre e mesi tre di reclusione reati commessi nel 2014.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione di legge poiché la sentenza che aveva concessoil beneficio era già nota al giudice del merito; la sentenza di condanna successivanulla diceva circa la eventuale revoca del beneficio e tale giudicato non puòessere modificato dal giudice della cognizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La giurisprudenza citata dal ricorrente riguarda casi di revoca del beneficiodel tutto differenti e cioè quelli che rientrano nell’art. 168 comma 3 cod. pen,mentre nel caso in esame si verte in tema di revoca ex lege del beneficio per ilverificarsi a posteriori rispetto alla concessione del medesimo di una condizioneche ne fa venire meno la meritevolezza, come ad esempio, la commissione neicinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio,cioè nel periodo di osservazione, di un reato per il quale venga inflitta una penadetentiva.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugnoIl Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]