CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 13564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e tende a riproporre le stesse argomentazioni già portate alla cognizione della Corte e da questa adeguatamente valutate, e, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arrmende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.