CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 17798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d’Appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato limitatamente agli acquisti relativi al 2011;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato anchequanto agli immobili siti in Grosseto – loc. Poggio al VentoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 01/12/2023, divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello didi condanna emessa dal Tribunale di Grosseto nei confronti di CLEMENTINIdichiarando l’estinzione degli stessi per intervenuta prescrizione econtestualmente revocando la confisca per equivalente disposta dal primo giudice,ferma la confisca diretta dei beni nella disponibilità del CLEMENTINI fino allaconcorrenza di Euro 3.464.964,12.Con ordinanza del 27/11/2024, la Corte fiorentina, decidendo quale giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettava larichiesta di integrale restituzione dei beni formulata dal CLEMENTINI, accogliendoinvece quella dell’altra ricorrente [OSCURATO:PERSONA], terza proprietaria di alcunicespiti.Con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso, emesso in data 04/11/2025- all’esito del procedimento camerale instaurato a seguito dell’opposizione delCLEMENTINI (così riqualificato l’atto di ricorso per cassazione) - la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato l’ordinanza resa inaudita altera parte,disponendo, da un lato, la confisca di tutte le somme di danaro già oggetto disequestro nei confronti dell’opponente, nonché dei beni mobili e immobilidettagliatamente indicati nel § 3.1 della motivazione, e della partecipazione nellaWELCOME [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; d’altro lato, la Corte ha disposto larestituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro.2. Ricorre per cassazione il CLEMENTINI, a mezzo del proprio difensore,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’applicazionedella confisca diretta sulle somme di danaro. Si censura la mancata applicazionedei principi affermati dalla sentenza Massini delle Sezioni Unite, ritenendo improprii richiami della Corte d’Appello a precedenti giurisprudenziali concernenti l’art. 673cod. proc. pen., dal momento che non era stata chiesta, dalla difesa, la revocadella sentenza: sicchè il mutamento giurisprudenziale intervenuto in tema diconfisca del danaro avrebbe dovuto trovare applicazione.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai beni immobili,ritenuti erroneamente diretta derivazione dal profitto dei reati di dichiarazioneinfedele.2.2.1. In particolare, quanto all’immobile acquistato nell’aprile 2010, sicensura l’assunto della Corte territoriale secondo cui, in quel momento, il risparmiodi imposta si sarebbe “già ragionevolmente delineato”: al riguardo, si osserva cheil delitto di dichiarazione infedele è reato istantaneo di evento che si consuma almomento della presentazione della dichiarazione (avvenuta nella specie in data29/09/2011); sicchè non era possibile considerare, quale profitto confiscabile invia diretta, un bene acquisito prima della consumazione del reato, in relazione alquale non era identificabile un nesso di derivazione immediata e diretta.2.2.2. Quanto invece agli immobili siti in Grosseto che nella relazione dellaG.d.F. erano stati indicati come acquistati nel febbraio 2011, la difesa evidenzial’erroneità del dato, trattandosi di beni acquistati nel giugno 2009 (il richiamo al24/02/2011 si riferiva in realtà alla data di costituzione delle nuove particellecatastali).3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generalesollecita l’annullamento con rinvio limitatamente ai beni di cui al precedente punto2.2.2., ritenendo invece correttamente motivata la conferma della confisca nelresto.4. Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi unitamente adocumentazione allegata, il difensore riprende il motivo di cui al punto 2.2.1.,evidenziando che l’acquisto dell’immobile dell’aprile 2010 era avvenuto non giàutilizzando un inesistente profitto, ma stipulando un contratto di mutuo (cheperaltro il CLEMENTINI non era riuscito ad onorare subendo l’azione giudiziariadella banca). Si insiste quindi, in forza di tali ulteriori considerazioni, perl’annullamento dell’ordinanza anche in parte qua.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato.Come già evidenziato nell’esposizione che precede, la sentenza che hairrevocabilmente definito il processo a carico del CLEMENTINI per il delitto didichiarazione infedele, dichiarato prescritto, ha revocato la confisca perequivalente, confermando invece quella diretta fino alla concorrenza dellacomplessiva somma di Euro 3.464.964,12.Adita dal CLEMENTINI con ricorso riqualificato in incidente di esecuzione, laCorte d’Appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha ridotto l’interventoablativo alle somme di danaro, ai beni mobili e immobili meglio specificati nelprovvedimento, nonché alla partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,disponendo la restituzione all’avente diritto di quant’altro in sequestro.Con l’odierno ricorso, il CLEMENTINI limita le proprie doglianze alla confermadella confisca del danaro e degli immobili. Per le ragioni qui di seguito illustrate,la prospettazione difensiva deve essere condivisa limitatamente al primo, e nonanche ai secondi.2. L’istanza di revoca della confisca del danaro è stata formulata dalla difesadel ricorrente in forza del revirement compiuto, a tale specifico riguardo, dalleSezioni Unite di questa Suprema Corte.Com’è noto, con la sentenza n. 13783 del 26/09/2024, Massini, Rv. 287756– 02, il Supremo consesso ha affermato che «la confisca di somme di danaro hanatura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del benerispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, lastessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi fardiscendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituiscel'oggetto»: con ciò raggiungendo risultati ermeneutici diametralmente oppostirispetto ad altre precedenti decisioni (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv.264437 – 01; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01), alle qualisi era uniformata la decisione del giudice di merito.Deve peraltro escludersi che tale principio possa trovare applicazione nellafattispecie in esame, dal momento che la sentenza Massini è stata invocata persollecitare la modifica di una statuizione (la confisca diretta del danaro sequestratoal CLEMENTINI) ormai irrevocabile.È infatti del tutto consolidato l’insegnamento di questa Suprema Cortesecondo cui «il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod.proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore dellalegge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di abolitiocriminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259 del29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872 – 01, la quale, in motivazione, haulteriormente chiarito che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusanella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi unmutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimastainvariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizioneinterpretata. Per un’applicazione del principio in tema di confisca, cfr. Sez. 3, n.32469 del 01/06/2023, Stea, Rv. 284904 – 01, secondo la quale «in tema di reatiedilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbiadichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva edisposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui,in assenza di abolitio criminis derivante da abrogazione o da declaratoria diillegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamentodell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte dicassazione o dalla Corte EDU»).Risulta quindi del tutto infondata la prospettazione difensiva volta acontestare l’applicazione di tali insegnamenti, che sarebbe preclusa dal fatto cheil CLEMENTINI non ha sollecitato la revoca della sentenza. È invero agevolereplicare, al riguardo, che l’unica possibilità di aggredire la statuizione di confisca,adottata in una sentenza dichiarativa della prescrizione, non può che essereindividuata nell’incidente di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt.667 e 674 cod. proc. pen.: deve peraltro escludersi, alla luce dei principi quiappena richiamati, che tale possa essere attivato con successo ove si basi non giàsu un’abolitio criminis o su una sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dellanorma, ma su un mero mutamento giurisprudenziale, pur se sancito dalle SezioniUnite.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi per ciò che riguarda i beni immobili.3.1. Il Procuratore Generale ha sollecitato l’annullamento dell’ordinanzalimitatamente agli immobili che, dall’informativa sollecitata dalla Corte d’Appello,risultavano acquistati nel 2011: essendo pacificamente emerso sul punto, unerrore materiale contenuto nel documento (si trattava in realtà di beni acquisitinel 2009, mentre il riferimento al 2011 concerneva solo la variazione catastale).Tale prospettazione deve essere condivisa, alla luce della documentazioneacquisita in atti. Ritiene peraltro il Collegio che colgano nel segno anche le censuredifensive concernenti l’acquisto immobiliare risalente all’aprile 2010.3.2. Va qui ricordato che i reati di dichiarazione infedele contestati alCLEMENTINI, dichiarati estinti per prescrizione con sentenza divenuta irrevocabile,riguardavano i periodi di imposta 2010 e 2011, con conseguente individuazionedel momento consumativo alla data, rispettivamente, del 29/09/2011 e29/09/2012.In ragione della pacifica natura istantanea del delitto in questione (sul punto,cfr. ad es. Sez. 3, n. 381 del 14/12/2022, dep. 2023, Milite, Rv. 283915 – 01),deve escludersi che possano rilevare - quali beni confiscabili in via diretta delprofitto, appunto perché connotati da una diretta derivazione dal reato – i beniacquistati prima della consumazione del reato medesimo (quale l’immobileacquistato nell’aprile 2010, ovvero in data antecedente il delitto di dichiarazioneinfedele “di riferimento”).Non può essere quindi condiviso l’assunto, contenuto nell’ordinanzaimpugnata, secondo cui tale operazione immobiliare poteva essere oggettodell’intervento ablativo, perché in quel momento “si era già ragionevolmentedelineato un apprezzabile profitto riconducibile nella prospettiva di una confiscadiretta del profitto del reato” (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Al di là dellechiare connotazioni congetturali della ricostruzione sul piano temporale, quel cherileva è che tale acquisto, come ogni altra analoga operazione precedente lascadenza del termine per presentare la dichiarazione (ovvero del termine diconsumazione del reato), non può assumere rilievo alcuno nella prospettiva di unintervento ablativo in via diretta.4. Le considerazioni fin qui svolte impongono, da un lato, l’annullamentosenza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente ai beni immobili acquistatinel 2010 e nel 2011, per le ragioni rispettivamente precisate nei paragrafi 3.1. e3.2. Da ciò consegue la revoca della confisca disposta su tali beni, e lacomunicazione del presente provvedimento al Procuratore Generale in sede, perquanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Nel resto (ovvero con riferimento alle doglianze relative alla confisca deldanaro), il ricorso deve invece essere rigettato. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente ai beni immobiliacquistati nel 2010 e nel 2011 in relazione ai quali revoca la confisca. Rigetta ilricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione alProcuratore Generale in sese per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod.proc. pen.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]