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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34854/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale con cui veniva disposto il trattenimento della corrispondenza costituita da una raccomandata avente come mittente [OSCURATO:PERSONA] e come destinatario il suddetto [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., 15 e 117 Cost. e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha finito per rendere una motivazione assolutamente generica, fondata su mere petizioni di principio, anche perché la stessa missiva era stata considerata idonea all'inoltro da altri due uffici di censura ([OSCURATO:PERSONA] e L'Aquila, che l'aveva trattenuta semplicemente per osservare la circolare DAP, che vieta la corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Invero, il provvedimento impugnato ha correttamente esposto le ragioni della decisione di trattenimento della corrispondenza in questione, sulla base sia della circolare del DAP sulla corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. per). sia del contenuto stesso della corrispondenza, che è stata ritenuta avere significato diverso da quello proprio delle parole che essa riportava.

Quanto al primo profilo il provvedimento impugnato richiama la circolare n. 3676/6126 del 2.10.2017 che all'art. 18.1 sancisce la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. a), ord. pen., in caso di corrispondenza tra detenuti/internati sottoposti al regime differenziato, fatti salvi i rapporti epistolari tra i congiunti.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale di Palermo ritiene condivisibile l'affermazione di equivocità che ha indotto il G.i.p. a disporre il trattenimento della raccomandata.Al riguardo ha osservato che nella parte conclusiva del messaggio inviato il significato delle parole usate non può essere reputato quello evincibile dal tenore testuale, in particolare laddove l'autore fa riferimento alla famiglia, congiuntamente all'argomento del lavoro, «avuto riguardo alla genericità delle espressioni utilizzate e considerando che il tema dei congiunti era stato già affrontato nella parte iniziale».

Ha, quindi, concluso rilevando che «il contenuto del messaggio, ancorché stringato, appare ambiguo, allusivo ed idoneo a veicolare messaggi pericolosi per l'ordine e la sicurezza».

Il provvedimento si è, quindi, attenuto al principio secondo cui non può essere disposto il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, come appunto il mero rilievo della pericolosità del mittente nonché il numero elevato e la frequenza delle missive, dovendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762).

Il ricorso, di contro, lamentando genericità e insistendo sull'idoneità all'inoltro della missiva incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nell'aspecificità, dimostrando di non confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekserrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale con cui veniva disposto il trattenimento della corrispondenza costituita da una raccomandata avente come mittente [OSCURATO:PERSONA] e come destinatario il suddetto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen., 15 e 117 Cost. e 8 Cedu, nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha finito per rendere una motivazione assolutamente generica, fondata su mere petizioni di principio, anche perché la stessa missiva era stata considerata idonea all'inoltro da altri due uffici di censura ([OSCURATO:PERSONA] e L'Aquila, che l'aveva trattenuta semplicemente per osservare la circolare DAP, che vieta la corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen.). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, il provvedimento impugnato ha correttamente esposto le ragioni della decisione di trattenimento della corrispondenza in questione, sulla base sia della circolare del DAP sulla corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. per). sia del contenuto stesso della corrispondenza, che è stata ritenuta avere significato diverso da quello proprio delle parole che essa riportava. Quanto al primo profilo il provvedimento impugnato richiama la circolare n. 3676/6126 del 2.10.2017 che all'art. 18.1 sancisce la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 1, lett. a), ord. pen., in caso di corrispondenza tra detenuti/internati sottoposti al regime differenziato, fatti salvi i rapporti epistolari tra i congiunti. Quanto al secondo profilo, il Tribunale di Palermo ritiene condivisibile l'affermazione di equivocità che ha indotto il G.i.p. a disporre il trattenimento della raccomandata.Al riguardo ha osservato che nella parte conclusiva del messaggio inviato il significato delle parole usate non può essere reputato quello evincibile dal tenore testuale, in particolare laddove l'autore fa riferimento alla famiglia, congiuntamente all'argomento del lavoro, «avuto riguardo alla genericità delle espressioni utilizzate e considerando che il tema dei congiunti era stato già affrontato nella parte iniziale». Ha, quindi, concluso rilevando che «il contenuto del messaggio, ancorché stringato, appare ambiguo, allusivo ed idoneo a veicolare messaggi pericolosi per l'ordine e la sicurezza». Il provvedimento si è, quindi, attenuto al principio secondo cui non può essere disposto il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, come appunto il mero rilievo della pericolosità del mittente nonché il numero elevato e la frequenza delle missive, dovendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762). Il ricorso, di contro, lamentando genericità e insistendo sull'idoneità all'inoltro della missiva incorre nella manifesta infondatezza, oltre che nell'aspecificità, dimostrando di non confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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