CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9371-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso l’ordinanza n. 19747/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per revocazione sulla base di un motivo, illustrato da memorie, l’ordinanza di questa Corte n. 19747 del 22/09/2020. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. La decisione gravata ha così statuito. “ La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 248/2019, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex l. n. 89/2001 avverso il decreto che dichiarava inammissibile per tardività la domanda di equo indennizzo. In particolare, la Corte nel confermare il giudizio di tardivo deposito del ricorso presentato dagli opposti ex l. n. 89/2001, ha considerato che la sentenza del giudizio presupposto era passata in giudicato in data 22.01.2017, in applicazione del disposto della legge n. 162/2014, che aveva ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini da 45 a 31 giorni, con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione depositato in data 31 luglio 2017 doveva ritenersi intempestivo. Avverso il decreto della Corte di appello di Napoli i Ripepi propongono ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., sebbene recante la rubrica "motivi aggiunti". Atteso che: - con le prime tre censure e con il quinto mezzo i ricorrenti propongono — sotto profili apparentemente diversi la medesima questione dell'applicabilità al caso in esame della riduzione dei termini della sospensione feriale di cui all'art. 16, comma 1 d.l. n. 132 del 2014, conv. in 1. n. 162 del 2014, prospettando all'evenienza anche questione di legittimità costituzionale della norma in siffatta interpretazione. Le censure nel loro complesso non possono trovare ingresso. Deve premettersi che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 742 del 1969, è stato modificato dalla legge che ha ridotto a 31 giorni la sospensione dei termini in periodo feriale, la quale contiene una precisa norma sull'entrata in vigore, precisamente proprio all'interno dell'art. 16 ove al comma 3 si dispone che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015". Non c'è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate, o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all'anno solare Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 2015 e dunque, evidentemente, al periodo feriale 2015; del resto, se il legislatore avesse inteso ancorare l'applicabilità della legge sulla riduzione dei termini alla data dell'impugnazione o a quella di pubblicazione della sentenza lo avrebbe fatto, come è accaduto in tanti altri casi di riforme processuali (solo per fare qualche esempio, vedasi, nel primo caso, la norma transitoria dell'art. 1 comma 18 legge 228/2012 in tema di contributo unificato e, nel secondo caso a quella che ha introdotto il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sui motivi di ricorso per cassazione; oppure quella in tema di impugnabilità delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23 della legge n. 689/2001). Il termine di 31 giorni appare assolutamente ragionevole ai fini di un adeguato esercizio del diritto di difesa e l'operatività della norma a partire dall'estate 2015 non comporta, nel caso in esame, nessun vulnus alla tutela dell'affidamento, posto che al momento in cui è sorto il diritto di impugnazione (cioè alla data del deposito della sentenza conclusiva del giudizio presupposto) il difensore era già a conoscenza, o comunque doveva esserlo, dell'avvenuta entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, in [OSCURATO:PERSONA] n. 212 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione (art. 23 comma 1) - oltre che ampiamente pubblicizzato attraverso i canali ordinari di informazione - decreto contenente, a ben vedere, disposizioni ancora più rigorose rispetto a quella oggi applicata perché prevedeva una sospensione "dal 6 al 31 agosto" (poi allungata in sede di conversione: v. allegato alla Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 legge 10 novembre 2014, n. 16), il che rende irrilevanti anche eventuali profili di illegittimità costituzionale. Ne consegue che al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, avvenuto il 31.07.2017 il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89/2001 era già scaduto, in quanto relativo a giudizio presupposto concluso con sentenza pubblicata il 21.12.2015; - con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 quater legge n. 89/2001 per essere stati condannati al pagamento di € 1.000,00 nonostante la correttezza della domanda. E' altresì da respingere il quarto motivo di ricorso. L'art. 5- quater della legge n. 89/2001, prevede che il giudice, che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda per equa riparazione, possa condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00. Come già affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico della parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto della domanda per manifesta infondatezza, rimanendo detta sanzione compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo (Cass. 18 marzo 2016 n. 5433). Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 I ricorrenti intendono invece inammissibilmente censurare come violazione di legge l'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito circa la manifesta infondatezza della domanda di equa riparazione e la determinazione in concreto della sanzione pecuniaria applicata entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore dell'Amministrazione della giustizia delle spese di questo giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 4 marzo 2020.” Con il motivo di ricorso per revocazione si deduce che la decisione di questa Corte è censurabile ai sensi dell’art. 360 nn. Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 395 n. 4 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto che la sentenza del giudizio presupposto era passata in giudicato da oltre sei mesi prima della proposizione della domanda di equa riparazione. Richiamati gli effetti della presentazione della domanda giudiziale, si sostiene che la novella di cui al d.l. n. 132/2014, con la conseguente riduzione del periodo di sospensione feriale, non poteva trovare applicazione ad un giudizio già introdotto nel 2002. Si aggiunge che a seguito della modifica di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001, e prima che la stessa fosse dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 88/2018, era impedito alla parte di poter avanzare domanda di equa riparazione prima del passaggio in giudicato. Inoltre, la Corte di cassazione avrebbe mutato il proprio orientamento circa la portata effettuale della riduzione della sospensione feriale dei termini, in quanto avrebbe prescisso dal criterio, invece, ritenuto decisivo della data di introduzione del processo, al fine di stabilire la legge processuale applicabile. Si assume quindi che la decisione gravata sarebbe, per le suddette ragioni, incorsa in un errore di fatto revocatorio. Il ricorso è inammissibile. Va in primo logo rilevata l’inammissibilità per assoluta novità delle questioni, delle deduzioni sollevate in memoria dai ricorrenti circa la pendenza ancora di un procedimento cautelare instaurato nella pendenza del giudizio presupposto (non senza rilevare l’infondatezza della deduzione, in ragione Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 dell’assorbimento ad opera della decisione a cognizione piena di ogni statuizione di natura cautelare), nonché in merito alla asserita nullità della decisione resa nel giudizio presupposto, per la dedotta violazione del contraddittorio (anche qui rilevandosi che il vizio, ove anche sussistente, andava denunciato con i mezzi di impugnazione, ovvero tramite l’opposizione di terzo ovvero un’autonoma actio nullitatis, rimedi tutti che non elidono il carattere di definitività della decisione ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001). La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 16439/2021). Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Inoltre, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. Cass. n. n. 4584/2020; Cass. n. 29922/2011). L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve poi riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (così ex multis Cass. n. 26643/2018). Inoltre, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (così da ultimo Cass. n. 9527/2019). Posti tali principi, si denota con evidenza l’inammissibilità del ricorso in esame. In primo luogo la denuncia dell’errore commesso dalla Corte nell’interpretare la previsione di cui all’art. 16 del d.l. n. 132/2014, che non avrebbe tenuto conto della data di introduzione del processo, e ciò sul presupposto che la norma de qua non potrebbe trovare applicazione ai giudizi già pendenti, evidenza come l’errore sarebbe caduto non già su circostanze di fatto ma sulla stessa interpretazione delle norme, e quindi nella sostanza si concreterebbe in un errore di diritto insuscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., applicabile anche alle decisioni della Corte di Cassazione per effetto dell’art. 391 bis c.p.c. In disparte poi il rilievo per cui la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della l. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (così da ultimo Cass. n. 9527/2019), l’errore in realtà sarebbe ascrivibile già al giudice di merito, non costituendo un errore ricadente sugli atti interni al giudizio di legittimità. Inoltre, poiché il precedente ricorso verteva proprio sulla pretesa erronea applicazione della norma sopravvenuta in tema di riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini, l’errore denunciato sarebbe caduto proprio sul punto controverso sul quale la Corte era stata chiamata a pronunciarsi. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, emergendo plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso sia dichiarato inammissibile, non sussistono per la materia interessata le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Ric. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9371/2021 Numero sezionale 4748/2022 Numero di raccolta generale 16805/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 9371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -