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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2023

Cassazione n. 37884/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, in data 15 giugno 2022, in funzione di Tribunale del riesame, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al capo 4, ritenuto assorbito nella analoga contestazione di cui al capo 3, confermando nel resto il titolo custodiale.

La Sesta Sezione Penale di questa Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, aveva annullato questo provvedimento, ravvisando l'inidoneità dei riscontri utilizzati nell'ordinanza impugnata a corroborare in chiave individualizzante le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Con l'ordinanza qui impugnata, il medesimo Tribunale, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l'ordinanza genetica, in relazione ai reati di cui ai capi 1 (delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e 3 (delitto di cui all'art. 319- quater cod. pen.) dell'incolpazione provvisoria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, tutti relativi al solo capo 1, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 17:3 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizi di motivazione, relativamente al mancato rispetto del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sulla necessaria gravità del quadro indiziario per quanto attiene all'individuazione nell'odierno ricorrente del soggetto a cui si accenna nelle conversazioni captate e alla ascrivibilità al medesimo del delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Le motivazioni del Tribunale di Messina sarebbero, in parte, del tutto irrituali, laddove procedono a una rilettura delle emergenze investigative, obliterando le statuizioni della sentenza di annullamento e, in parte, meramente reiterative, limitandosi a riportare, pressoché testualmente, argomentazioni già ritenute insufficienti in sede di legittimità.

2.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, la difesa censura - sempre sotto il profilo della violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, cod. pen., reiterando le doglianze già espresse nel precedente ricorso per cassazione - la ritenuta sufficienza della piattaforma indiziaria in merito alla qualità in capo all'indagato di partecipe del sodalizio criminoso, nonostante non emergano concreti elementi a sostegno di un suo inserimento stabile e organico nella struttura organizzativa dell'associazione.

2.3. Il terzo motivo è diretto ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, dal momento che il Tribunale non ha dedotto alcuna motivazione in ordine a un pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio e ha omesso di valorizzare l'incensuratezza dell'indagato, la sua mancata rielezione e l'attuale svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricolo.

2.4. Il ricorrente, in data 12 giugno 2023, ha presentato memoria di integrazione e illustrazione, in relazione, in particolare, ai suindicati primo e terzo motivi di ricorso.

3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. Il primo motivo muove dall'affermazione - del tutto corretta, in astratto - per cui, in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre, in caso di annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (cfr., in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Gallico, Rv. 283440).

Nondimeno, è poi completamente errata la conclusione c'ne «la fattispecie in esame rientra nell'alveo della prima ipotesi di annullamento dell'ordinanza del 15 giugno 2022, per violazione di legge, specificamente dell'art. 273 comma 1 c.p.p., in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192 commi 3 e 4 operato dall'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen.».

È la stessa chiara lettera della pronuncia di legittimità a precisare preliminarmente, in maniera inequivoca, che «il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui censura la motivazione concernente la sussistenza del quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso», specificando nel prosieguo come i riscontri utilizzati dall'ordinanza impugnata difettino della necessaria valenza individualizzante in relazione, in primo luogo, all'identificazione dell'assessore messosi a disposizione del sodalizio e, inoltre, alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione del ricorrente, dal 2013 sino all'attualità.

Ferma restando l'inammissibilità del secondo motivo sui gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 3 (delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità) e l'assorbimento del terzo motivo in tema di esigenze cautelari, è stata dunque in quella sede annullata con rinvio l'ordinanza impugnata, proprio affinché il Tribunale del riesame procedesse a un nuovo apprezzamento della gravità del quadro indiziario («Il Tribunale di Messina [...] provvederà a valutare, secondo i principi di diritto affermati in sentenza e tenendo conto delle allegazioni difensive, la sussistenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché, all'esito, a valutare la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari», p. 10).

A questa indicazione, ha dato seguito la Corte peloritana, senza esondare dai poteri spettanti al giudice del rinvio, procedendo nella pienezza del merito cautelare a una nuova ponderazione del compendio agli atti, indicando plurime circostanze, quand'anche già accennate, comunque non valorizzate in precedenza (come più compiutamente richiamate sub 2.2) e così uniformandosi al dictum della sentenza di annullamento.Il motivo è dunque manifestamente infondato.

2. Nel ricostruire, in ossequio ai principi di diritto segnalati dalla Corte di cassazione, la condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], come evincibile dalle risultanze procedimentali, il Tribunale del riesame procede dunque a una nuova, accurata analisi di tutti gli elementi rinvenibili ex actis.

2.1. Quanto, in primo luogo, alla individuazione dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna che, secondo il dichiarante Porto, si occupava della selezione delle ditte vicine alla articolazione mafiosa Pennisi-Cinturino, ricevendone in cambio sostegno anche elettorale, la Sesta Sezione di questa Corte non ha ritenuto sufficiente il riferimento — in uno all'alta statura di [OSCURATO:PERSONA] — a «chiddu longu» (con cui era indicato, durante una conversazione intercettata in carcere, il politico locale intraneo alla consorteria).

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame integra la propria precedente motivazione, sottolineando, quali ulteriori elementi di riscontro individualizzanti in parte qua rispetto a una chiamata in correità di per sé dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, i plurimi dialoghi intercettati nei quali è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riconoscersi nel soggetto chiamato in correità.

Informato da [OSCURATO:PERSONA] delle propalazioni di Porto che lo riguardavano in prima persona, [OSCURATO:PERSONA], anziché rimanere sorpreso delle accuse e soprattutto lungi dal protestarne l'infondatezza, si dimostra sicuro che la mancata elezione a sindaco, nonostante il promesso appoggio della famiglia mafiosa, valga a metterlo al sicuro dalle indagini.

A conferma di ciò, l'ilare tracotanza con cui vengono accolte queste rivelazioni cede poi il passo a un atteggiamento più timoroso, quando [OSCURATO:PERSONA] affronta l'argomento con [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore "amico", al quale esterna viceversa le proprie preoccupazioni informandolo che il "pentito" aveva indicato anche lui, in particolare per quanto riguardava alcuni appalti gestiti per la cosca Pennisi («ora questo fa il mio nome»), e, senza negare gli addebiti, li giustifica come una "scelta di vita" dal chiaro sapore confessorio.

Analogamente, e con valore dirimente, il ricorrente confida infine alla moglie: «...poi gliel'ho detto chiaro: vedi che hanno fatto il mio nome».

2.2. Nella giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, espressa nel suo massimo consesso e indicato nella sentenza di parziale annullamento come criterio esegetico per il giudice del rinvio, la nozione di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, in aderenza al dettato costituzionale, ha perso il primario riferimento all'elemento soggettivo dell'adesione psichica dell'intraneo alla consorteria, per incentrarsi sul fatto tipico, secondo una più moderna impostazione oggettivistica, così da rimarcare il confine con la figura del concorso esterno.

La condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, 4 cod. pen. si sostanzia dunque nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione, inserimento che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889.

Cfr. anche Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386; Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).

La contestazione provvisoria ascrive al ricorrente il delitto di partecipazione a far data dal 2013 fino all'attualità.

L'ordinanza impugnata registra un articolato compendio indiziario da cui si desume fondatamente che [OSCURATO:PERSONA] era l'intermediario nel Comune di Malvagna di cui la famiglia Permisi si serviva per controllare l'economia locale.

La citata sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte ha preso atto delle dichiarazioni del collaboratore Porto, secondo cui un assessore del Comune di Malvagna (da identificarsi - senza alcun dubbio, per quanto già esposto - nell'odierno ricorrente) si occupava della selezione delle ditte vicine alla famiglia mafiosa Pennisi, costola del clan Cintorino di cui mutua e perpetua sul territorio la forza di intimidazione.

Questa narrazione, che costituisce di per sé prova diretta, necessita nondimeno di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (richiamati dal successivo art. 273, comma 1).

Nel primo giudizio di legittimità, sono stati presi in considerazione e ritenuti non sufficienti per quel che concerneva la loro capacità individualizzante in ordine alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo consiglia al secondo di prendere le distanze dalla cosca, una volta eletto, e di "andare in sommersione" (non emergenco nulla, in questo dialogo, sul pregresso coinvolgimento, contestato a far data dal 2013) e il colloquio in carcere dove [OSCURATO:PERSONA] proponeva [OSCURATO:PERSONA] quale candidato gradito alla famiglia per le elezioni amministrative dell'ottobre 2020.

Nella rilettura dell'intero compendio indiziario, il Tribunale, quale giudice del rinvio, opera un nuovo complessivo apprezzamento di molteplici elementi (partendo dal presupposto - coperto dalla declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di ricorso pronunciata dalla Sesta Sezione - che il sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA], cellula del clan catanese Cintorino, attiva nelle zone di Malvagna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concentrava la propria sfera di interessi proprio nel controllo dei lavori pubblici sotto soglia, affidati senza espletamento di gara a ditte compiacenti disposte a contraccambiare il favore ricevuto): - l'indebita induzione contestata al ricorrente al capo 3 della rubrica imputativa e coperta dal giudicato cautelare e, più in generale, l'effettiva, reiterata e ragionevolmente risalente attività di pressione e persuasione sulle ditte aggiudicatarie per dirottarle verso fornitori vicini alla famiglia, così lucrando indebiti vantaggi economici - vedi, ad esempio, la dazione di D'Amico durante le restrizione alla mobilità durante l'emergenza pandemica, p. 13 - versati nelle casse della cosca ricevendo in cambio sostegno elettorale (analogamente a quanto faceva a Mojo il sindaco [OSCURATO:PERSONA], efficace pietra di paragone sul modus operandi che emerge dalle intercettazioni e rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di aderire in toto, essendone a perfetta conoscenza); - l'orgogliosa rivendicazione, già accennata, che «nella vita si fanno delle scelte»; - l'irrilevanza della mancata elezione rispetto alla ininterrotta continuità di rapporti con la famiglia Pennisi, evidenziando come il mancato sostegno elettorale, pur in parte mal digerito, non abbia affatto reciso i canali di diretta comunicazione; - la circostanza che la notizia che un collaboratore aveva cominciato a rivelare agli inquirenti i loschi affari della cosca è stata immediatamente condivisa con [OSCURATO:PERSONA], il quale è consapevole di poter essere chiamato a rispondere di delitti ben maggiori delle baratterie di cui sta parlando: «se dovesse finire qui il coso (torna a fare riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA])... bacerei per terra dove è più sporco... se l'unica cosa fosse questa».

Premesso che, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate ha inequivoca natura di quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, qualora - come nel caso di specie - l'apparato motivazionale non oltrepassi i limiti della illogicità o irragiorevolezza, risultano dunque particolarmente significativi, quali definitivi riscontri individualizzanti, per affermare la stabilità dell'inserimento, la misura della disponibilità pretesa od offerta e la contribuzione permanente dell'affiliato in favore dell'associazione, la pianificazione delle attività presenti e future, con piena condivisione delle modalità operative in seno all'amministrazione pubblica, e l'immediata comunicazione della collaborazione di Porto.

Il fatto stesso che la notizia, delicata e riservata, delle dichiarazioni del "pentito" sia stata rivelata subito anche a [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, è già di per sé assai pregnante, a maggior ragione considerando la serietà del pericolo descritto da Pennisi, che, con una certa lungimiranza, paventava anche il rischio di arresto.

Una simile informazione, in grado di erodere dalle fondamenta il margine di azione della cosca e la sua stessa esistenza, non può che essere veicolata solo a chi partecipa a pieno titolo al sodalizio, si:abilmente inserito nell'organigramma mafioso (e non invece a un politico colluso che abbia collaborato a suo tempo nelle attività delittuose della famiglia, per essere poi rapidamente scaricato).Il Tribunale si era già misurato con la dedotta assoluzione di Pennisi per non avere fatto parte del clan Cintorino, rilevando che la relativa motivazione, discesa solo da carenza di riscontri, sottolineando la ritenuta attenclibilità di Porto e la certa partecipazione di Pennisi ai summit mafiosi.

Il profilo di censura che nega la configurabilità della condotta partecipativa alla luce di quanto desumibile dagli atti è dunque infondato.

2.3. Il ricorrente, sul punto, si è poi esplicitamente limitato a riprodurre «in via meramente subordinata, per mero scrupolo difensivo [...] il motivo di censura già esposto con il ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ravvisandosi nella "rilettura" effettuata dal Tribunale del Riesame - Giudice del Rinvio - con l'ordinanza impugnata gli stessi vizi di violazione ed errata applicazione della legge penale già enunciati con il precedente atto».

L'ampia motivazione - coerente e adeguata - offerta dai giudici messinesi non è stata dunque in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Messina ha basato la propria decisione sulla mancata emersione dalle evidenze di indagine di elementi positivi di valutazione che consentano di superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, rispetto alla quale risultano viceversa coerenti.

L'affermazione è in linea con il consolidato orientamento di legittimità.

La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, per determinate fattispecie incriminatrici (quale quella che qui occupa), il combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, continua a prevedere la suddetta doppia presunzione, di modo che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione a un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale o l'esaurimento dell'attività associativa (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255).Il ricorrente, senza prendere in considerazione le disposizioni speciali di contrasto alla criminalità organizzata, articola le proprie censure richiamando l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e la sua tradizionale esegesi giurisprudenziale.

La doglianza è del tutto priva di pregio, poiché, per orientamento altrettanto consolidato, la doppia presunzione di cui trattasi è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dal citato art. 274, di modo che devono ritenersi sussistenti - salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo - i caratteri di attualità e concretezza del pericolo e l'adeguatezza della misura (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6592 del 25/31/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, in data 15 giugno 2022, in funzione di Tribunale del riesame, aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al capo 4, ritenuto assorbito nella analoga contestazione di cui al capo 3, confermando nel resto il titolo custodiale. La Sesta Sezione Penale di questa Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, aveva annullato questo provvedimento, ravvisando l'inidoneità dei riscontri utilizzati nell'ordinanza impugnata a corroborare in chiave individualizzante le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Con l'ordinanza qui impugnata, il medesimo Tribunale, quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l'ordinanza genetica, in relazione ai reati di cui ai capi 1 (delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e 3 (delitto di cui all'art. 319- quater cod. pen.) dell'incolpazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, tutti relativi al solo capo 1, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 17:3 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. a), e 627, comma 3, cod. proc. pen., e vizi di motivazione, relativamente al mancato rispetto del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sulla necessaria gravità del quadro indiziario per quanto attiene all'individuazione nell'odierno ricorrente del soggetto a cui si accenna nelle conversazioni captate e alla ascrivibilità al medesimo del delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso. Le motivazioni del Tribunale di Messina sarebbero, in parte, del tutto irrituali, laddove procedono a una rilettura delle emergenze investigative, obliterando le statuizioni della sentenza di annullamento e, in parte, meramente reiterative, limitandosi a riportare, pressoché testualmente, argomentazioni già ritenute insufficienti in sede di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, la difesa censura - sempre sotto il profilo della violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, cod. pen., reiterando le doglianze già espresse nel precedente ricorso per cassazione - la ritenuta sufficienza della piattaforma indiziaria in merito alla qualità in capo all'indagato di partecipe del sodalizio criminoso, nonostante non emergano concreti elementi a sostegno di un suo inserimento stabile e organico nella struttura organizzativa dell'associazione. 2.3. Il terzo motivo è diretto ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, dal momento che il Tribunale non ha dedotto alcuna motivazione in ordine a un pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio e ha omesso di valorizzare l'incensuratezza dell'indagato, la sua mancata rielezione e l'attuale svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricolo. 2.4. Il ricorrente, in data 12 giugno 2023, ha presentato memoria di integrazione e illustrazione, in relazione, in particolare, ai suindicati primo e terzo motivi di ricorso. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Il primo motivo muove dall'affermazione - del tutto corretta, in astratto - per cui, in caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre, in caso di annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (cfr., in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Gallico, Rv. 283440). Nondimeno, è poi completamente errata la conclusione c'ne «la fattispecie in esame rientra nell'alveo della prima ipotesi di annullamento dell'ordinanza del 15 giugno 2022, per violazione di legge, specificamente dell'art. 273 comma 1 c.p.p., in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192 commi 3 e 4 operato dall'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen.». È la stessa chiara lettera della pronuncia di legittimità a precisare preliminarmente, in maniera inequivoca, che «il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui censura la motivazione concernente la sussistenza del quadro gravemente indiziario in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso», specificando nel prosieguo come i riscontri utilizzati dall'ordinanza impugnata difettino della necessaria valenza individualizzante in relazione, in primo luogo, all'identificazione dell'assessore messosi a disposizione del sodalizio e, inoltre, alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione del ricorrente, dal 2013 sino all'attualità. Ferma restando l'inammissibilità del secondo motivo sui gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 3 (delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità) e l'assorbimento del terzo motivo in tema di esigenze cautelari, è stata dunque in quella sede annullata con rinvio l'ordinanza impugnata, proprio affinché il Tribunale del riesame procedesse a un nuovo apprezzamento della gravità del quadro indiziario («Il Tribunale di Messina [...] provvederà a valutare, secondo i principi di diritto affermati in sentenza e tenendo conto delle allegazioni difensive, la sussistenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nonché, all'esito, a valutare la sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari», p. 10). A questa indicazione, ha dato seguito la Corte peloritana, senza esondare dai poteri spettanti al giudice del rinvio, procedendo nella pienezza del merito cautelare a una nuova ponderazione del compendio agli atti, indicando plurime circostanze, quand'anche già accennate, comunque non valorizzate in precedenza (come più compiutamente richiamate sub 2.2) e così uniformandosi al dictum della sentenza di annullamento.Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2. Nel ricostruire, in ossequio ai principi di diritto segnalati dalla Corte di cassazione, la condotta di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], come evincibile dalle risultanze procedimentali, il Tribunale del riesame procede dunque a una nuova, accurata analisi di tutti gli elementi rinvenibili ex actis. 2.1. Quanto, in primo luogo, alla individuazione dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna che, secondo il dichiarante Porto, si occupava della selezione delle ditte vicine alla articolazione mafiosa Pennisi-Cinturino, ricevendone in cambio sostegno anche elettorale, la Sesta Sezione di questa Corte non ha ritenuto sufficiente il riferimento — in uno all'alta statura di [OSCURATO:PERSONA] — a «chiddu longu» (con cui era indicato, durante una conversazione intercettata in carcere, il politico locale intraneo alla consorteria). Nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame integra la propria precedente motivazione, sottolineando, quali ulteriori elementi di riscontro individualizzanti in parte qua rispetto a una chiamata in correità di per sé dotata dei requisiti di credibilità ed attendibilità, i plurimi dialoghi intercettati nei quali è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riconoscersi nel soggetto chiamato in correità. Informato da [OSCURATO:PERSONA] delle propalazioni di Porto che lo riguardavano in prima persona, [OSCURATO:PERSONA], anziché rimanere sorpreso delle accuse e soprattutto lungi dal protestarne l'infondatezza, si dimostra sicuro che la mancata elezione a sindaco, nonostante il promesso appoggio della famiglia mafiosa, valga a metterlo al sicuro dalle indagini. A conferma di ciò, l'ilare tracotanza con cui vengono accolte queste rivelazioni cede poi il passo a un atteggiamento più timoroso, quando [OSCURATO:PERSONA] affronta l'argomento con [OSCURATO:PERSONA]Amico, imprenditore "amico", al quale esterna viceversa le proprie preoccupazioni informandolo che il "pentito" aveva indicato anche lui, in particolare per quanto riguardava alcuni appalti gestiti per la cosca Pennisi («ora questo fa il mio nome»), e, senza negare gli addebiti, li giustifica come una "scelta di vita" dal chiaro sapore confessorio. Analogamente, e con valore dirimente, il ricorrente confida infine alla moglie: «...poi gliel'ho detto chiaro: vedi che hanno fatto il mio nome». 2.2. Nella giurisprudenza più recente di questa Corte regolatrice, espressa nel suo massimo consesso e indicato nella sentenza di parziale annullamento come criterio esegetico per il giudice del rinvio, la nozione di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso, in aderenza al dettato costituzionale, ha perso il primario riferimento all'elemento soggettivo dell'adesione psichica dell'intraneo alla consorteria, per incentrarsi sul fatto tipico, secondo una più moderna impostazione oggettivistica, così da rimarcare il confine con la figura del concorso esterno. La condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, 4 cod. pen. si sostanzia dunque nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione, inserimento che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889. Cfr. anche Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904). La contestazione provvisoria ascrive al ricorrente il delitto di partecipazione a far data dal 2013 fino all'attualità. L'ordinanza impugnata registra un articolato compendio indiziario da cui si desume fondatamente che [OSCURATO:PERSONA] era l'intermediario nel Comune di Malvagna di cui la famiglia Permisi si serviva per controllare l'economia locale. La citata sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte ha preso atto delle dichiarazioni del collaboratore Porto, secondo cui un assessore del Comune di Malvagna (da identificarsi - senza alcun dubbio, per quanto già esposto - nell'odierno ricorrente) si occupava della selezione delle ditte vicine alla famiglia mafiosa Pennisi, costola del clan Cintorino di cui mutua e perpetua sul territorio la forza di intimidazione. Questa narrazione, che costituisce di per sé prova diretta, necessita nondimeno di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (richiamati dal successivo art. 273, comma 1). Nel primo giudizio di legittimità, sono stati presi in considerazione e ritenuti non sufficienti per quel che concerneva la loro capacità individualizzante in ordine alla specifica attività in cui si sarebbe manifestata la messa a disposizione, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo consiglia al secondo di prendere le distanze dalla cosca, una volta eletto, e di "andare in sommersione" (non emergenco nulla, in questo dialogo, sul pregresso coinvolgimento, contestato a far data dal 2013) e il colloquio in carcere dove [OSCURATO:PERSONA] proponeva [OSCURATO:PERSONA] quale candidato gradito alla famiglia per le elezioni amministrative dell'ottobre 2020. Nella rilettura dell'intero compendio indiziario, il Tribunale, quale giudice del rinvio, opera un nuovo complessivo apprezzamento di molteplici elementi (partendo dal presupposto - coperto dalla declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di ricorso pronunciata dalla Sesta Sezione - che il sodalizio guidato da [OSCURATO:PERSONA], cellula del clan catanese Cintorino, attiva nelle zone di Malvagna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concentrava la propria sfera di interessi proprio nel controllo dei lavori pubblici sotto soglia, affidati senza espletamento di gara a ditte compiacenti disposte a contraccambiare il favore ricevuto): - l'indebita induzione contestata al ricorrente al capo 3 della rubrica imputativa e coperta dal giudicato cautelare e, più in generale, l'effettiva, reiterata e ragionevolmente risalente attività di pressione e persuasione sulle ditte aggiudicatarie per dirottarle verso fornitori vicini alla famiglia, così lucrando indebiti vantaggi economici - vedi, ad esempio, la dazione di D'Amico durante le restrizione alla mobilità durante l'emergenza pandemica, p. 13 - versati nelle casse della cosca ricevendo in cambio sostegno elettorale (analogamente a quanto faceva a Mojo il sindaco [OSCURATO:PERSONA], efficace pietra di paragone sul modus operandi che emerge dalle intercettazioni e rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di aderire in toto, essendone a perfetta conoscenza); - l'orgogliosa rivendicazione, già accennata, che «nella vita si fanno delle scelte»; - l'irrilevanza della mancata elezione rispetto alla ininterrotta continuità di rapporti con la famiglia Pennisi, evidenziando come il mancato sostegno elettorale, pur in parte mal digerito, non abbia affatto reciso i canali di diretta comunicazione; - la circostanza che la notizia che un collaboratore aveva cominciato a rivelare agli inquirenti i loschi affari della cosca è stata immediatamente condivisa con [OSCURATO:PERSONA], il quale è consapevole di poter essere chiamato a rispondere di delitti ben maggiori delle baratterie di cui sta parlando: «se dovesse finire qui il coso (torna a fare riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA])... bacerei per terra dove è più sporco... se l'unica cosa fosse questa». Premesso che, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni captate ha inequivoca natura di quaestio facti, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, qualora - come nel caso di specie - l'apparato motivazionale non oltrepassi i limiti della illogicità o irragiorevolezza, risultano dunque particolarmente significativi, quali definitivi riscontri individualizzanti, per affermare la stabilità dell'inserimento, la misura della disponibilità pretesa od offerta e la contribuzione permanente dell'affiliato in favore dell'associazione, la pianificazione delle attività presenti e future, con piena condivisione delle modalità operative in seno all'amministrazione pubblica, e l'immediata comunicazione della collaborazione di Porto. Il fatto stesso che la notizia, delicata e riservata, delle dichiarazioni del "pentito" sia stata rivelata subito anche a [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, è già di per sé assai pregnante, a maggior ragione considerando la serietà del pericolo descritto da Pennisi, che, con una certa lungimiranza, paventava anche il rischio di arresto. Una simile informazione, in grado di erodere dalle fondamenta il margine di azione della cosca e la sua stessa esistenza, non può che essere veicolata solo a chi partecipa a pieno titolo al sodalizio, si:abilmente inserito nell'organigramma mafioso (e non invece a un politico colluso che abbia collaborato a suo tempo nelle attività delittuose della famiglia, per essere poi rapidamente scaricato).Il Tribunale si era già misurato con la dedotta assoluzione di Pennisi per non avere fatto parte del clan Cintorino, rilevando che la relativa motivazione, discesa solo da carenza di riscontri, sottolineando la ritenuta attenclibilità di Porto e la certa partecipazione di Pennisi ai summit mafiosi. Il profilo di censura che nega la configurabilità della condotta partecipativa alla luce di quanto desumibile dagli atti è dunque infondato. 2.3. Il ricorrente, sul punto, si è poi esplicitamente limitato a riprodurre «in via meramente subordinata, per mero scrupolo difensivo [...] il motivo di censura già esposto con il ricorso avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ravvisandosi nella "rilettura" effettuata dal Tribunale del Riesame - Giudice del Rinvio - con l'ordinanza impugnata gli stessi vizi di violazione ed errata applicazione della legge penale già enunciati con il precedente atto». L'ampia motivazione - coerente e adeguata - offerta dai giudici messinesi non è stata dunque in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale di Messina ha basato la propria decisione sulla mancata emersione dalle evidenze di indagine di elementi positivi di valutazione che consentano di superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura inframuraria, rispetto alla quale risultano viceversa coerenti. L'affermazione è in linea con il consolidato orientamento di legittimità. La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, per determinate fattispecie incriminatrici (quale quella che qui occupa), il combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, continua a prevedere la suddetta doppia presunzione, di modo che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione a un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale o l'esaurimento dell'attività associativa (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255).Il ricorrente, senza prendere in considerazione le disposizioni speciali di contrasto alla criminalità organizzata, articola le proprie censure richiamando l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e la sua tradizionale esegesi giurisprudenziale. La doglianza è del tutto priva di pregio, poiché, per orientamento altrettanto consolidato, la doppia presunzione di cui trattasi è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dal citato art. 274, di modo che devono ritenersi sussistenti - salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo - i caratteri di attualità e concretezza del pericolo e l'adeguatezza della misura (cfr., ex pluribus, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 6592 del 25/31/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
Sentenza Cassazione n. 37884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris