CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. - è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, avendo, per contro, la Corte di appello ribadito, con argomentazioni immuni da censure, il concorso dell'imputato nel trasporto stupefacente sequestrato, posto che Ficara, per un verso, aveva messo a disposizione, per effettuare detto strasporto, l'autovettura di sua proprietà, e, per altro verso, viaggiava su un veicolo che fungeva da staffetta di quello che trasportava la droga, come desunto, in maniera non implausibile sul piano logico, dal rinvenimento, nei veicoli in esame, di due ricetrasmettitori radio, delle medesima marca e del medesimo modello, che erano sintonizzati sulla medesime frequenza radio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cossa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.